Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19299 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13106/2014 proposto da:

A.A., anche come titolare dell’omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COPENAGHEN 10, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CLARA COLLETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO SIMONI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, società risultante dalla fusione per

incorporazione in FONDIARIA SAI SPA e MILANO Assicurazioni SPA, in

persona del Dr. G.R., procuratore ad negotia,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

dell’avvocato FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta e difende

giusta procura alle liti;

– resistente con procura alle liti –

avverso la sentenza n. 15/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.A. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Perugia la società Fondiaria s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, sempre e comunque “la UnipolSai”) esponendo che:

-) nel 1998 acquistò un veicolo modello Citroen Dumper;

-) la ditta costruttrice di tale veicolo aveva stipulato con la UnipolSai, a scopo promozionale, una assicurazione contro il furto del mezzo a beneficio degli acquirenti;

-) quel mezzo, dopo l’acquisto, era stato dato a noleggio a Al.Na., al quale venne rubato da ignoti;

-) la UnipolSai aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto.

Chiese pertanto la condanna della società convenuta al pagamento del suddetto indennizzo.

2. Il Tribunale di Perugia rigettò la domanda.

La sentenza di primo grado venne appellata nel 2010 da A.A.. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza 14.1.2014, rigettò il gravame. A fondamento della propria decisione la Corte d’appello rilevò in fatto che il contratto includeva una clausola di scioglimento automatico “nel caso di vendita/cessione” del veicolo; e ne dedusse in iure che il concetto di “cessione” comprendeva anche il trasferimento a terzi del godimento del mezzo.

Pertanto A.A., dando a noleggio il veicolo a Al.Na., aveva determinato lo scioglimento del contratto e la cessazione della copertura assicurativa.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da A.A., con ricorso fondato su quattro motivi.

La UnipolSai non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. La società UnipolSai, pur non depositando il controricorso, ha depositato un atto denominato “procura alle liti innanzi alla Suprema Corte di cassazione”.

Tale procura, tuttavia, è nulla.

La sottoscrizione della procura, infatti, risulta autenticata dall’avvocato Fernando Ciavardini.

Tuttavia questa modalità di autenticazione della sottoscrizione della procura speciale non è utilizzabile nel presente giudizio.

Infatti la norma che la consente (ovvero il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso), si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, (ovvero il 4 luglio 2009). Per i giudizi già pendenti a tale data, invece, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2, (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 18323 del 27/08/2014, Rv. 632092; Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010, Rv. 612212).

Il presente giudizio iniziò in primo grado prima del 4.7.2009, e dunque la suddetta norma non è ad esso applicabile.

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta sia il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la UnipolSai, costituendosi in primo grado, aveva eccepito l’inoperatività della polizza per varie ragioni, ma non aveva mai tra queste dedotto che il contratto era soggetto ad una sorta di “clausola risolutiva” nel caso di noleggio del veicolo.

La Corte d’appello, dunque, condividendo la decisione del Tribunale ha:

– violato l’art. 112 c.p.c., per avere posto a fondamento della decisione una eccezione non sollevata dalla parte e non rilevabile d’ufficio;

– violato l’art. 101 c.p.c., per non avere comunque sottoposto la questione alle parti.

Soggiunge che tali doglianze, proposte già come motivo d’appello, non erano state nemmeno esaminate dalla Corte d’appello di Perugia.

2.2. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., il motivo è infondato. Tutte le eccezioni fondate sul contratto sono rilevabili d’ufficio, salvo che la legge non le riservi all’iniziativa di parte (così Sez. U, Sentenza n. 1099 del 03/02/1998, Rv. 515986 e, più di recente, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, Rv. 626194, secondo cui “il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”).

2.3. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 101 c.p.c., il motivo è parimenti infondato.

Nei gradi di merito non vi è stata contestazione tra le parti sul contenuto letterale del contratto, ma solo sul suo significato giuridico. Dunque la Corte d’appello, adottando una determinata interpretazione di un testo contrattuale non in discussione nel suo contenuto, ha affrontato e risolto una questione di puro diritto. E la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione, non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Sez. 1, Sentenza n. 2984 del 16/02/2016, Rv. 638556).

2.4. Inammissibile, infine, è la denuncia dell'”omesso esame di fatti controversi”.

Il giudice d’appello che trascurasse di esaminare uno dei motivi d’appello non incorre in un vizio di “omesso esame di fatti controversi”, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; ma nel diverso vizio di omessa pronuncia, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: vizio non denunciato e che comunque l’odierno ricorrente non avrebbe interesse a denunciare, dal momento che per quanto detto non vi fu ultrapetizione da parte del giudice di primo grado: dunque un appello sul punto, anche se esaminato, non avrebbe potuto avere alcun esito favorevole all’appellante.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso (col quale formalmente vengono denunciati i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) il ricorrente espone in sostanza un solo vizio: la violazione delle regole di ermeneutica dei contratti. La censura è cosi riassumibile:

-) il contratto si interpreta in base al comportamento delle parti;

-) nella specie, una agenzia della UnipolSai aveva dichiarato per iscritto che il contratto copriva il furto anche nel caso di noleggio;

-) la Corte d’appello aveva trascurato di considerare questo documento, e quindi la condotta della Fondiaria.

3.2. Il motivo è infondato.

La condotta di un intermediario assicurativo non vincola l’assicuratore, a meno che non ne avesse la rappresentanza ed avesse speso il nome del preponente nel fornire quella interpretazione, od ancora non avesse creato una situazione di apparenza incolpevole: tutte circostanze non solo non dimostrate, ma nemmeno dedotte dall’odierno ricorrente.

4. Il terzo motivo di ricorso.

4.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, tra altre norme citate in modo non del tutto pertinente, la violazione degli artt. 1363 e 1370 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte avrebbe violato gli artt. 1363 e 1370 c.c., nel ritenere che il contratto, là dove prevedeva lo scioglimento del contratto in caso di “cessione” del veicolo, facesse riferimento anche al semplice noleggio o locazione. E comunque, trattandosi di clausola ambigua, si doveva interpretare in senso sfavorevole al predisponente.

4.2. Il motivo è fondato, sia con riferimento all’art. 1363 c.c., sia con riferimento all’art. 1370 c.c..

Il contratto di assicurazione oggetto del presente giudizio includeva una clausola secondo cui “il contratto non è trasferibile su altro veicolo ed in caso di cessione/vendita dell’autoveicolo a terzi viene pertanto ad estinguersi automaticamente”.

Tale clausola contiene due proposizioni.

Il primo periodo costituisce una evidente deroga alla regola generale dettata dall’art. 1918 c.c., secondo cui l’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

Il secondo periodo, legato al primo dalla congiunzione “ed”, soggiunge che il contratto si scioglie in caso di “cessione/vendita”.

Le due parti della clausola contrattuale, giusta la previsione dell’art. 1363 c.c., si sarebbero dovute leggere unitariamente.

Lette unitariamente, le due proposizioni sopra trascritte sono con evidenza legate da un nesso logico di conseguenzialità: come a dire che siccome il contratto non può essere trasferito su altro mezzo dell’assicurato, di conseguenza si scioglie se l’assicurato vende il veicolo.

Ora, se la clausola in esame, letta integralmente, deroga all’art. 1918 c.c.; e se l’art. 1918 c.c., disciplina gli effetti della “alienazione” delle cose assicurate, il canone interpretativo di cui all’art. 1363 c.c. imponeva di concludere che per lo scioglimento del contratto era necessaria una uscita definitiva del mezzo dalla sfera di proprietà dell’assicurato, e non bastava la mera locazione, nè il comodato od il noleggio.

L’interpretazione della Corte d’appello quindi, scindendo in due parti una clausola unitaria e privilegiando solo il secondo periodo, senza agganciarlo a quello dal quale era preceduto, ha effettivamente violato l’art. 1363 c.c..

4.3. Sussiste, in secondo luogo, la violazione dell’art. 1370 c.c..

Non può dubitarsi che la clausola di cui si discorre sia una clausola ambigua. Il lemma “cessione”, riferito ad un autoveicolo, è infatti atecnico ed ambiguo, e non ce lo si aspetterebbe in un testo contrattuale che richiede un alto tasso di tecnicismo.

Il nostro ordinamento giuridico prevede infatti la cessione dell’usufrutto (art. 980 c.c.); del credito (art. 1260 c.c.); del contratto (art. 1406 c.c.); di capitali (art. 1.872 c.c.); dei beni ai creditori (art. 1877 c.c.); d’azienda (art. 2112 c.c.), ma non un generale istituto di “cessione” di beni patrimoniali, quale sinonimo di trasferimento della proprietà o del godimento.

Il lemma “cessione” è stato dunque usato nel contratto in modo atecnico e tecnicamente scorretto, dal che nasce l’ambiguità del testo negoziale.

Ambiguità che, giusta l’art. 1370 c.c., andava risolta a sfavore del predisponente.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata.

5. Il quarto motivo di ricorso.

5.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1366 e 1370 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, al riguardo, che la sentenza ha omesso di prendere in esame il “fatto decisivo” rappresentato dall’invocata applicazione dell’art. 1370 c.c..

5.2. Il motivo, che resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso, è comunque infondato: l’omesso esame d’una eccezione, infatti, nulla a che vedere col vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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