Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19299 del 21/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 19299 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 24325-2007 proposto da:
PESCARA

CARNI

S.R.L.

00430410688,

in

persona

dell’amministratore unico sig. NAZZARENO COSTANTINI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA
MASSIMO 36, presso lo studio dell’avvocato DELLA
BELLA RENATO, che la rappresenta e difende giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

990
contro

EUROINCASSI S.R.L. ;
– intimato –

Data pubblicazione: 21/08/2013

avverso la sentenza n. 558/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 11/04/2007 R.G.N. 500/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ o comunque il rigetto.

2

udito l’Avvocato RENATO DELLA BELLA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Pescara Carni srl conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze la
Euroincassi srl, proponendo appello avverso la sentenza con la quale il
Tribunale di Firenze,decidendo l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso
su ricorso della Euroincassi srl per il pagamento di £ 5.437.632., quali
diritti di commissione dovuti ex art. 16 delle condizioni generali del

aveva qualificato la clausola ex art. 16 del suddetto contratto come una
penale; rigettato la richiesta di relativa riduzione sul rilievo che l’entità
della penale era pari al 22 °h dell’importo del credito da riscuotere mentre
il guadagno dell’opposto sarebbe stato pressoché identico); rigettato
l’opposizione; condannato l’opponente alle spese di causa.
L’appellante chiedeva quindi che la Corte di Appello, in riforma della
impugnata sentenza, revocasse il decreto ingiuntivo poiché non sussisteva
l’inadempimento; dichiarasse in ogni caso la nullità della clausola di cui
all’ari. 16 detto; riducesse comunque la clausola penale..
La Corte di appello di Firenze, con sentenza pubblicata 1’11-4-2007 ,ha
respinto l’impugnazione.
Propone ricorso la Pescara Carni srl con 4 motivi.
Non presenta difese l’intimata società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt.2697 e 3698 c.c.
anche in relazione all’art. 645 c.p.c
Viene formulato il seguente quesito di diritto:”Dica la Suprema Corte di
Cassazzione adita se, ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 2697
c.c. e 2698 c.c. e l’art. 645 c.p c., nei giudizi di opposizione a decreto
ingiuntivo I ‘onere della prova sia o meno a carico della parte opposta
convenuta, da considerarsi attore sostanziale.
Dica anche, conseguentemente, se nella fattispecie per cui e causa
l’onere della prova (riguardo all ‘avvenuto adempimento di quanto
contrattualmente previsto a suo carico, della eventuale mancanza di
fondi per provvedere agli incombenti e che questi ultimi fossero a sua
cura e spese) spettasse o meno alla società opposta convenuta e poi
appellata, sempre rispondendo affermativamente.

3

contratto di mandato per la riscossione di un credito di essa appellante,

2.Con il secondo motivo si denunzia violazione e

falsa applicazione

(art.360 n.3 e.p.c.) degli art. 345 3° comma c.p.c. e 356 c.p.c. in
relazione ai documenti probatori depositati ed alle prove testimoniali
richieste.
Il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto chiedendo che agli stessi
venga data risposta affermativa:

Firenze avrebbe dovuto prendere atto ed effettuare una valutazione della
documentazione depositata in quanto indispensabile ai fini della decisione
ed ammettere le prove richieste. (il tutto al fine di accertare che quegli
incombenti per i quali la Euroincassi aveva avena richiesto l’ulteriore
fondo spese che aveva poi condotto alla risoluzione contrattuale ed
all’emissione del decreto ingiuntivo a carico della della Cancelleria e non
della parte) .
3.Con il terzo motivo si denunzia omessa e/o insufficiente motivazione
circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 anche in relazione
agli artt. 345 3° comma c.p.c. e dell’art. 365 c.p.c.).
Il ricorrente formula il seguenti quesito di diritto chiedendo che agli

■ii

stessi venga data risposta affermativa:
Dica la Suprema Corte se la Corte di appello di Firenze, anche ai sensi
dell’alt .360 n.5 c.p.c. e dell’art.345 3 0 comma c.p.c. , avrebbe dovuto
motivare in sentenza le ragioni della omessa ammissione dei mezzi di
prova dedotti da parte appellante in secondo grado.
4.Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione (art.360
n.3 c.p.c. ) dell’art. 345 2° comma c.p.c. in relazione alla domanda di
accertamento di invalidità , nullità, illiceità e contrarietà alla legge dei
contratti e delle clausole in esso contenute ed omessa pronuncia (art.360
n.5) rispetto alla stessa.
Il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto chiedendo che agli stessi
venga data risposta affermativa:
“Dica I ‘Ecc. ma Corte di Cassazione adita se. anche ai sensi dell ‘art. 345
2 ° comma c.p. c. , la Corte di Appello avrebbe dovuto esaminare
l’eccezione di invalidità , nullità, illiceità e contrarietà alla legge del
contratto e delle clausole in esso contenute e se vi sia stata omissione di
pronuncia ai sensi dell ‘art.360 n.5 c.p.c, rispetto al punto .
4

Dica la Suprema Corte di Cassazzione adita se, anche ai sensi
dell’art.345 3 0 comma c.p.c. e dell’ari. 365 c.pc. la Corte di Appello di

5.1 motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logicogiuridica e sono inammissibili per inadeguatezza della formulazione dei
quesiti di diritto e del momento di sintesi.
6.Le censure con cui si denunzia violazione di legge sono inammissibili per
inadeguatezza del quesito di diritto.
In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, “a norma dell’art. 366
“bis” c.p.c., applicabile ratione temporis essendo stata pubblicata la

cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della
controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da
non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto
dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del
motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08; 11210/08).
7. Inoltre, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “deve contenere
un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una
parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente
destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità”.
8. I quesiti in considerazione sono del tutto inidonei a soddisfare i
requisiti previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza
avrebbe dovuto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi
di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della
regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto
che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie
(Cass 19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il
giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola
sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di
rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”, (Cass
2658/08), così rispondendo al miglior esercizio della funzione
nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. 26020/08).
9.Le censure di vizio di motivazione previsto dall’art. 360 cod. proc. civ.,
n. 5 sono inammissibili in quanto il momento di sintesi non è idoneo ad
5

sentenza in data 24-9-2007, è inammissibile il motivo di ricorso per

individuare né il fatto controverso, né i punti di contraddittorietà e
illogicità di cui sarebbe affetta la motivazione impugnata.
Nulla per le spese stante l’assenza di difese dell’intimata
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Nulla spese.

Roma 7-5-2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA