Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19299 del 19/07/2018
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19299 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 26006-2015 proposto da:
VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE SOC. COOP., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA n.31,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAUTI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARGHERITA GATTI;
– ricorrente contro
SANGEMINI
S.P.A.
IN
LIQUIDAZIONE
E
CONCORDATO
PREVENTIVO, ANGELI FRANCESCO, CAMPANA LEANDRO,
CIANCHINI PATRIZIA, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA
Data pubblicazione: 19/07/2018
presso la CORTE di APPELLO di PERUGIA;
– intimati 2018
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
45
depositato il 27/05/2015;
1
Decreto
R.G. 26006/2015
ritenuto che:
Oggetto: fallimento;
concordato preventivo;
– con ricorso notificato il 21 ottobre 2015 Vetreria Cooperativa Piegarese
opposizione; estinzione del
giudizio per rinuncia.
in liquidazione e altri . il decreto della Corte di appello in data 27 maggio
Cron .
7 015, n. 188/15 Cron., nella causa di opposizione all’omologazione di
Rep
concordato preventivo;
– gli intimati non hanno svolto difese
– con atto depositato il 3 luglio 2018 e notificato alle controparti la
ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo le parti addivenute
a un accordo transattivo:
– non è stata ancora fissata la data della decisione;
– poiché gli intimati non hanno svolto difese, la rinuncia al ricorso non
comporta la pronuncia sulle spese della presente fase;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018
Il Funzalo Giudi
soc. coop. ha impugnato per cassazione, nei confronti di Sangemini s.p.a.