Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19299 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale D.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.A. MICHELI 78, presso lo

studio dell’avvocato FERRARI UGO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PEDRAZZOLI NICOLO’, DALLA SERRA MAURIZIO,

con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B., elettivamente domiciliato in Roma, presso CANCELLERIA

CORTE, DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dal l’Avvocato NARDELLI

FRANCO, con studio in 38100 TRENTO, Via Mazzini, 14 giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 294/2006 della CORTE C’APPELLO di TRENTO, 2^

Seziono, emessa li 24/X/2006, depositata il 03/11/2006; R.G.N.

336/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Ugo FERRARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso si oppone al rinvio, rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 4 ottobre 2004 il Tribunale di Trento condannava la Provincia Autonoma di Trento a pagare Euro 20.000,00 in favore di L.B. a titolo di risarcimento del danno conseguente al danneggiamento di una statua concessa in comodato per essere esposta in una mostra all’aperto.

Con sentenza in data 24 ottobre – 3 novembre 2006 la Corte d’Appello di Trento ha rigettato il gravame della soccombente;

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: l’appellante era l’organizzatore della mostra e, quindi, il comodatario delle opere esposte con conseguente obbligo di custodia; il valore della statua era stato correttamente stimato dal C.T.U. Avverso la suddetta sentenza la Provincia Autonoma di Trento ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il L. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che l’istanza congiunta di rinvio per consentire la definizione transattiva della vicenda non può essere accolta poichè, come correttamente evidenziato dal P.M. che si è opposto, le parti hanno avuto a disposizione un periodo di tempo sufficiente, considerato che il fatto risale al 2000, la sentenza di primo grado al 2004 e quella d’appello al 2006, per cui la concessione del rinvio contrasterebbe con il principio della sollecita definizione del giudizio e con la “legge Pinto”.

L’unico motivo denuncia omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio; violazione degli artt. 1804 e segg. c.c..

La sentenza impugnata è stata depositata successivamente al 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha, tra l’altro, introdotto l’art. 366 bis c.p.c., tuttora in vigore per i ricorsi avverso provvedimenti pubblicati in epoca antecedente al 4 luglio 2009.

Considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) è interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Il quesito di diritto formulato dalla ricorrente si rivela assolutamente astratto poichè prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Difetta anche il momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata risulti omessa.

D’altra parte le argomentazioni a sostegno implicano valutazioni di merito che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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