Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19299 del 02/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17618-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’Avvocato CARMINA IODICE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ALBERTO PAOLINI;

– ricorrente –

contro

BI.EL., P.T.G.,

P.T.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 573/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata in data 8 giugno 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO

che con sentenza in data 4 settembre 2009, il Tribunale di Sulmona ha rigettato l’opposizione proposta da P.T.R. avverso il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell’Avv. B.A., della somma di Euro 867,30, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali in relazione all’attività difensiva svolta dalla medesima in una causa previdenziale;

che la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 8 giugno 2016, ha accolto l’appello del P.T. e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, in accoglimento dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l’appellata alla rifusione delle spese del doppio grado;

che la Corte d’appello – dopo avere premesso che il P.T. aveva espressamente contestato, la mancata esecuzione, da parte dell’Avv. B., relativamente ai “diritti”, dei seguenti adempimenti: (a) richiesta documenti, siccome forniti da lui stesso; (b) trasferta a L’Aquila, essendosi la causa svolta a Sulmona; (c) designazione e consultazione c.t.p., non essendovi stata alcuna designazione di c.t.p.; (d) richiesta di copie conformi e notifica della sentenza, coltivate da lui personalmente, e, relativamente agli “onorari”, la ricerca dei documenti, da lui forniti – ha affermato che nessuna prova è stata fornita dall’appellata in ordine all’effettivo espletamento delle specifiche prestazioni professionali di cui ha chiesto il pagamento, nè tampoco rispetto a quelle specificamente contestate dal cliente;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 13 luglio 2016, sulla base di due motivi;

che gli intimati Bi.El., P.T.G. e P.T.F., eredi di P.T.R., non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo, con cui si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2233 c.c., è manifestamente fondato, in quanto, pur avendo il P.T. formulato una contestazione limitata ad alcune voci soltanto – (a) richiesta documenti, siccome forniti da lui stesso; (b) trasferta a L’Aquila, essendosi la causa svolta a Sulmona; (c) designazione e consultazione c.t.p., non essendovi stata alcuna designazione di c.t.p.; (d) richiesta di copie conformi e notifica della sentenza, coltivate da lui personalmente, e, relativamente agli “onorari”, la ricerca dei documenti, da lui forniti – la Corte di L’Aquila ha ritenuto come non provato, altresì, l’espletamento delle altre prestazioni professionali, oggetto della parcella professionale, di cui era stato chiesto il pagamento, non oggetto di specifica contestazione;

che la Corte d’appello, anzichè limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto emettere sentenza, sostitutiva del decreto ingiuntivo, stabilendo l’entità delle somme dovute alla professionista, decurtando dall’importo richiesto con il decreto ingiuntivo il totale delle voci specificamente contestate;

che resta assorbito l’esame del secondo motivo, con cui si denuncia violazione degli artt. 91 e 653 c.p.c.;

che cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA