Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19298 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12540/2013 proposto da:

DITTA M.G., in persona del titolare

M.G., considerata domiciliata ex legge in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DAVIDE PALMIERI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA GABRIELLA TAMBORINI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.M., DITTA E.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 676/2012 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il

12/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza, condanna aggravata alle spese e statuizione

sul contributo unificato; in subordine rimessione alle S.U.

affinchè statuiscano l’ambito di applicazione, anche ratione

tempris, degli artt. 96 e 2854 comma cpc.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2008 F.R. convenne dinanzi al Giudice di pace di Monza M.G., allegando che:

-) aveva affidato al convenuto l’incarico di installare dei condizionatori d’aria;

-) l’impianto, una volta messo in funzione, si rivelò inefficiente;

-) su erronea indicazione di un incaricato di M.G., era stato indotto a ritenere che la causa del guasto fosse da ricercare in una perdita delle tubazioni, installate da altra impresa, ed aveva di conseguenza demolito vari tratti di muratura per metterle a nudo;

-) all’esito di tali ricerche emerse che non una perdita delle tubazioni era la causa del guasto, ma un difetto del condizionatore.

Concluse pertanto chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno consistito nelle spese inutilmente sostenute per ricercare la perdita e ripristinare l’appartamento.

2. Il Giudice di pace di Monza con sentenza 3.1.2011. n. 3 accolse la domanda.

La sentenza venne impugnata da M.G..

Il Tribunale di Monza con sentenza 12.3.2012 rigettò il gravame. Il Tribunale ritenne provato in punto di fatto che incaricati del convenuto avessero indotto il committente a ritenere in buona fede che per riparare il guasto fosse necessario individuare una perdita nelle tubature, e quindi a demolire parte della muratura del proprio appartamento.

Nè, ha soggiunto il Tribunale, poteva dirsi sussistente un concorso di colpa della vittima (consistito nel non avere adottato men invasive procedure), dal momento che una volta risolutamente dichiarato dall’appaltatore che il guasto era nelle tubature, per ripararlo non vi era altro mezzo che metterle a nudo.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.G., con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito F.R. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta (formalmente) sia il vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sia che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di illogicità (al presente giudizio si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo precedente le modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure così riassumibili:

(a) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il committente fu inutilmente indotto a mettere a nudo le tubazioni per ricercare il guasto. In realtà il guasto era effettivamente dovuto ad una perdita nelle tubazioni, sicchè le mura si sarebbero dovute comunque rompere per ripararlo; soggiunge che ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che le tubazioni furono sostituite, e ciò dimostra che erano rotte;

(b) in ogni caso, per stabilire se una tubazione di gas fosse rotta non era necessario rompere i muri, ma sarebbe bastata una prova di pressione con un manometro.

1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Stabilire quale sia stata la causa del guasto, chi abbia suggerito al committente di mettere a nudo le tubature, se esistessero meno altri modi per la ricerca del guasto, sono altrettanti accertamenti di fatto demandati al giudice del merito, e non sindacabili in questa sede.

Anche prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, infatti, tale norma non consentiva affatto in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito: ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale non ha ammesso la prova da lui richiesta da M.G., e volta a dimostrare l’assenza di responsabilità.

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, oltre che improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Le norme appena ricordate, infatti, imponendo al ricorrente per cassazione l’onere di indicazione nel ricorso degli “atti processuali su cui il ricorso si fonda”, comporta l’obbligo per chi lamenti l’erroneità del rigetto d’una richiesta istruttoria di indicare dove tale richiesta venne formulata, quale ne fosse il contenuto, se venne reiterata in appello. Indicazioni, queste, omesse nel ricorso oggi in esame.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Anche questo motivo, formalmente unitario, contiene in realtà due censure.

3.2. Con una prima censura il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe illegittimamente condannato l’appellante al risarcimento per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., comma 3, in quanto:

-) la soccombenza dell’appellante è stata affermata sulla base di valutazioni erronee;

-) in ogni caso la mera opinabilità delle argomentazioni non può integrare gli estremi della lite temeraria;

-) il quantum del danno ex art. 96 c.p.c., è stato liquidato in modo abnorme, ovvero in percentuale rispetto all’importo delle spese legali.

3.3. Con una seconda censura il ricorrente lamenta che le spese di lite sono state liquidate dal Tribunale in misura eccedente i massimi tariffari.

3.4. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c., il motivo è inammissibile.

Anche ad ammettere, infatti, che la condanna prevista all’art. 96 c.p.c., comma 3, esiga quale presupposto, al pari del risarcimento del danno previsto dai primi due commi della medesima norma, il requisito del dolo o della colpa grave, l’accertamento di questi ultimi implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo – per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell’11.9.2012 – il controllo di sufficienza della motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010, Rv. 610816). Nel caso di specie, il giudice di merito ha fondato la condanna per responsabilità aggravata sul presupposto che l’odierno ricorrente abbia sostenuto circostanze di fatto rivelatasi manifestamente infondate; abbia formulato domande di manleva nei confronti di soggetti palesemente estranei alla vicenda, ed abbia sostenuto tesi giuridiche non già semplicemente “infondate” (come sostiene il ricorrente), ma “palesemente infondate” (così la sentenza impugnata, foglio 11, ultimo capoverso).

Si tratta dunque di valutazioni non illogiche e non insufficienti, come tali non sindacabili in questa sede.

3.5. V’è solo aggiungere, per amor di verità, non essere sostenibile quanto impetrato dal ricorrente a p. 14 del proprio ricorso, secondo cui la condanna per lite temeraria non “non può essere fondata sulla opinabilità delle argomentazioni”.

E’ ben vero che questa Corte ha già stabilito che la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in giudizio non può di per sè integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. (Sez. U, Ordinanza n. 25831 del 11/12/2007, Rv. 600837).

E tuttavia, da un lato, la mera infondatezza d’una tesi giuridica non va confusa con la sua manifesta insostenibilità (chi sostenesse in un atto giudiziario – ad esempio – essere il testamento un contratto, o che la prescrizione ordinaria maturi in 30 anni, o che un credito si possa usucapire, non potrebbe sfuggire ragionevolmente ad una condanna ex art. 96 c.p.c.); dall’altro lato la mera infondatezza delle tesi giuridiche sostenute in giudizio non può costituire da sola e di per sè fondamento d’una condanna ex art. 96 c.p.c.; ma se si associasse ad altri elementi (come, nel caso di specie, la ritenuta inveridicità dei fatti invocati e la chiamata in causa di terzi del tutto pretestuosa) essa ben potrebbe costituire un indice sintomatico della colpa grave.

Inoltre l’orientamento sopra ricordato (secondo cui sostenere tesi infondate in giudizio non sarebbe di per sè indice di “colpa grave”, ai fini della condanna per responsabilità aggravata), quale che ne fosse la condivisibilità all’epoca in cui fu formulato, in ogni caso oggi non è più coerente nè con la natura e la funzione del giudizio di legittimità, nè col quadro ordinamentale. Non è coerente con le prime, perchè non considera come il legislatore abbia, negli ultimi anni, proceduto ad un progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia assegnato alla Corte di cassazione: sono dimostrazione di questa tendenza, ad esempio, l’art. 360 bis c.p.c., n. 1, il quale sanziona con la dichiarazione di “inammissibilità” (rectius, manifesta infondatezza) il ricorso che censuri un orientamento consolidato, senza offrire elementi per sostenerne il mutamento; la novella dell’art. 363 c.p.c., comma 1, che ha ampliato il novero dei casi in cui è consentito alla Corte di pronunciare il principio di diritto nell’interesse della legge; od ancora all’introduzione dell’art. 374 c.p.c., comma 3, che inibisce alle singole sezioni della Corte di cassazione di porsi in contrasto con gli orientamenti delle Sezioni Unite, senza previamente rimettere la questione a queste ultime.

Da queste modifiche emerge l’intento del legislatore di rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che meritino e rendano necessario il suo intervento.

L’orientamento qui in discussione, inoltre, non è coerente col mutato quadro ordinamentale, perchè non tiene conto:

(a) del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio;

(b) del principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (ex multis, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 10177 del 18/05/2015, Rv. 635418);

(c) del principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali (così, da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 1.2310 del 15/06/2015, Rv. 635536, in motivazione).

Vale la pena, infine, soggiungere che l’orientamento qui in contestazione, in ogni caso, risulta essere stato abbandonato dalle decisioni più recenti di questa Corte, che si sono allineate al diverso principio secondo cui la palese insostenibilità delle tesi giuridiche prospettate in giudizio ben può costituire fondamento d’una condanna ex art. 96 c.p.c. (ex anis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016, Rv. 638887; Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642).

3.6. Nella parte in cui censura il quantum debeatur della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il motivo è infine inammissibile, investendo una valutazione equitativa non sindacabile in questa sede.

3.4. Nella parte in cui lamenta la violazione della tariffa forense il terzo motivo di ricorso è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

3.5. Nella parte in cui lamenta la sovrastima delle spese del primo grado di giudizio, il motivo è inammissibile. Nel ricorso infatti non si indica per quale ragione fu impugnata la relativa statuizione (dalla sentenza d’appello parrebbe che la sentenza di primo grado fu censurata per non avere compensato le spese, non per il quantum di queste ultime). Il ricorso, dunque, è aspecifico e per ciò inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

3.6. Nella parte in cui lamenta la sovrastima delle spese del giudizio di appello il motivo è infondato.

Per quanto concerne gli onorari di avvocato, la Corte d’appello li ha liquidati in Euro 1.200: è la stessa parte ricorrente ad allegare che la misura massima sarebbe stata di Euro 1.365, dunque violazione di legge non vi fu. Stabilire, poi, quale debba essere la giusta misura dell’onorario professionale, all’interno della forbice prevista dalla legge tra minimo e massimo, è valutazione riservata al giudice di merito, e costituisce un apprezzamento di fatto.

3.7. Per quanto concerne la misura dei diritti, la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, ma il ricorso va comunque rigettato.

Il Tribunale di Monza, infatti, ha affermato di voler liquidare i diritti “in via equitativa”, a causa della sopravvenuta abrogazione delle tariffe professionali. Ma tale affermazione è erronea in iure, dal momento che ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 3, “le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Essendo stata la sentenza d’appello depositata il 12.3.2012, il Tribunale avrebbe dovuto dunque applicare la tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, in via diretta, e non in via equitativa.

Cionondimeno, il ricorso va rigettato perchè il dispositivo della sentenza d’appello è conforme a diritto.

Il Tribunale ha infatti liquidato a titolo di “diritti di avvocato”, di cui alla Tabella “B” allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, la somma di Euro 700.

L’applicazione della tariffa in via diretta, invece che in via equitativa, avrebbe dato un risultato sostanzialmente analogo. Sarebbero stati infatti dovuti al difensore dell’appellato vincitore i seguenti importi:

Voce; Diritti dovuti.

esame dispositivo sentenza; 23;

posizione e archivio; 45;

disamina; 11;

comparsa; 45;

autentica; 11;

costituzione; 11;

esame scritti c.t.p. (per tre); 69;

esame documenti; 23;

per ogni scritto; 90;

esame ordinanza; 11;

formazione del fascicolo; 11;

partecipazione alle udienza; 46;

consultazioni col cliente; 45;

deposito in cancelleria; 22;

precisazione delle conclusioni; 45;

esame delle conclusioni avverse; 135;

ritiro conclusionali avverse; 33;

deposito della nota spese; 23;

ritiro fascicolo e sentenza; 11;

Totale; 710.

La liquidazione, dunque, non ha ecceduto la tariffa.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna M.G. alla rifusione in favore di F.R. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 1.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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