Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19298 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 153-2009 proposto da:

V.C., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso lo studio dell’avvocato DONATI

SIMONA, rappresentati e difesi dagli avvocati MOCELLA MARCO, LAURO

FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

A.N.M. – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato IZZO RAFFAELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8878/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/01/2008 R.G.N. 11306/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato MOCELLA MARCO;

udito l’Avvocato PITRUZZELLA FRANCESCO per delega CASTIGLIONE

FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA PIETRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Napoli, depositato in data 9.12.2003, U.R., + ALTRI OMESSI premesso di lavorare alle dipendenze dell’A.N.M. – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. con la qualifica di autisti e di operare sulla base di turni che, secondo i casi, comportavano l’inizio della prestazione presso il deposito e la fine presso uno stazionamento diverso (cd. posto di cambio), oppure l’inizio della prestazione direttamente nel posto di cambio e la fine presso il deposito di assegnazione, o ancora l’inizio della prestazione in un posto di cambio e la fine in un altro diverso, invocavano l’applicabilità del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c); sostenevano che gli spostamenti tra il deposito ed il posto di cambio e viceversa, ovvero tra gli stazionamenti di inizio e fine turno, erano assimilabili, sulla base di una interpretazione evolutiva della norma richiamata, ai “viaggi comandati” ivi contemplati, in quanto eseguiti in osservanza di disposizioni e direttive dell’azienda circa i tempi ed i luoghi di lavoro ed implicanti un onere aggiuntivo per i lavoratori, trattandosi di una modalità della prestazione più onerosa del normale, che li obbligava ad iniziare e terminare la prestazione lavorativa in luoghi diversi. Chiedevano pertanto che fosse dichiarato il loro diritto ad essere retribuiti per il tempo necessario a spostarsi, con mezzo gratuito o proprio, dal deposito al posto di cambio, o viceversa, in misura pari alla metà della retribuzione corrispondente e, in ogni caso, ad ottenere la declaratoria del diritto a conseguire le medesime somme a titolo risarcitorio, con condanna dell’A.N.M. al pagamento delle relative differenze retributive, da quantificare in separato giudizio.

Istauratosi il contraddittorio, la società datoriale contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, osservando che la prestazione degli autisti era articolata su tre turni di lavoro (turno di apertura, intermedio e di chiusura) e che l’organizzazione dell’azienda non prevedeva alcun obbligo, per il dipendente che montava o smontava in luogo diverso dal deposito, di recarsi, prima o dopo, nel deposito stesso.

Con sentenza in data 23.12.2004 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari ricorrenti lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 3.12.2007/10.1.2008, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione U. R., + ALTRI OMESSI con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c), e dell’art. 12 disp. gen. inerente l’interpretazione delle leggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare osservano che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la inapplicabilità della disposizione di cui al R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c), argomentando dal rilievo che non poteva ravvisarsi alcuna imposizione da parte dell’azienda di iniziare l’attività lavorativa in un luogo diverso da quello di cessazione della stessa; ed invero la ratio della norma andava ravvisata nell’esigenza che fosse in qualche modo ricompensato il lavoratore che, per motivi di organizzazione aziendale, era costretto ad iniziare l’attività lavorativa giornaliera in luogo diverso da quello in cui tale attività veniva a cessare, essendo per contro irrilevante la circostanza che il lavoratore si fosse o meno recato al lavoro con un proprio veicolo e dovesse quindi riprenderlo al termine della giornata lavorativa.

Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un punto della controversia.

In particolare rilevano che la sentenza impugnata aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di essi ricorrenti i quali avevano chiesto che fossero comunque dichiarate dovute le somme in questione a titolo di risarcimento del danno.

Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’erronea compensazione da parte della Corte territoriale delle spese del doppio grado del giudizio, che per contro andavano poste a carico dell’azienda convenuta.

La società intimata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 360, 366 e 366 bis c.p.c. (mancata indicazione dell’asserito “fatto controverso decisivo per il giudizio”, e mancata specifica illustrazione del detto motivo di doglianza), nonchè per difetto delle condizioni di cui all’art. 100 c.p.c. (carenza di interesse ad agire del ricorrente).

Rileva il Collegio che la prima eccezione non è fondata ove si osservi che il ricorso in parola, al primo motivo, contempla innanzi tutto la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. sotto il profilo, assorbente e decisivo, della violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c), e dell’art. 12 disp. gen., dovendosi ritenere il carattere accessorio e complementare della successiva censura relativa al vizio di motivazione. E pertanto il motivo è ammissibile, avuto riguardo al rilievo basilare costituito dalla dedotta violazione di legge, correttamente proposta con rituale formulazione del quesito di diritto.

Del pari infondata è l’ulteriore eccezione relativa alla carenza di interesse. Invero, secondo la costante giurisprudenza, l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (v. per tutte Cass., sez. 2, 26.7.2006 n. 17026). Peraltro, l’incertezza in ordine ad una situazione giuridica può anche non preesistere al processo (Cass. sez. 2, 25.6.2004 n. 11870), bastando che nello stesso il convenuto contesti la pretesa dell’attore. In particolare, in materia di lavoro subordinato, è stato evidenziato (Cass. sez. lav., 17.2.1998 n. 1675) che questa può consistere in un’azione di accertamento diretta all’esatta determinazione dei compensi spettanti, anche se il lavoratore non chieda alcuna condanna a carico del datore di lavoro. La questione, con riferimento alla materia oggetto della presente controversia, è stata affrontata e risolta nel senso sopra indicato dalle recenti pronunce di questa Corte n. 8355/10 e n. 7197/10.

Posto ciò, rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso è fondato, alla luce dei principi già enunciati da questa Corte in ordine alla interpretazione della norma del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c).

Questa Corte invero, già con la sentenza n. 15821 del 15.12.2000, ha rilevato che “considerata la lontana epoca di emissione della disposizione di legge in esame (risalente al 1923) e particolarmente il fatto che, all’epoca, non era sicuramente consueto l’utilizzo da parte dei singolo lavoratore (appartenente al personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione) di un proprio automezzo per effettuare gli spostamenti da una località all’altra tra il deposito e i vari posti di cambio, ben può la disposizione di legge in esame essere riferita – appunto estensivamente, ravvisando in essa una volontà implicita del legislatore – alla fattispecie concreta dedotta nel presente giudizio: all’ipotesi cioè in cui, innanzitutto, gli spostamenti siano eseguiti nell’osservanza di disposizioni e direttive circa luoghi ed orafi di lavoro impartite dal datore di lavoro, e perciò del tutto equivalenti a quelli “comandati” (di cui al citato art. 17), ed in cui, inoltre, anzichè del “mezzo gratuito di servizio (dove la gratuità sta evidentemente a significare l’utilizzo del mezzo per esigenze aziendali, e non già per l’utilità personale del singolo dipendente) il lavoratore adoperi un proprio mezzo di trasporto, con relativo onere di spesa a suo carico”.

Tale orientamento è stato ribadito da questa Corte, recentemente, con la sentenza n. 8355 in data 8.4.2010 e quindi con la sentenza n. 10020 del 6.5.2011, che si inseriscono in un cospicuo filone, ove si osservi che alla pronuncia n. 15821 del 15.12.2000 hanno fatto seguito numerose altre statuizioni di segno analogo (Cass. sez. lav., 20.2.2006 n. 3575: Cass. sez. lav., 14.2.2008 n. 3760; Cass. sez. lav., 21.2.2008 n. 4496; Cass. sez. lav., 25.3.2010 n. 7197).

Ed invero la norma in questione considera che, in base alle comuni più diffuse esigenze, il dipendente, al termine del lavoro, ripercorra la stessa strada che l’ha inizialmente condotto al lavoro ed abbia in tal modo interesse a concludere la prestazione nel luogo in cui l’ha iniziata.

Quando ciò non avvenga a causa della programmazione aziendale, il tempo necessario allo spostamento dall’uno all’altro luogo assume la natura di tempo di lavoro, ed in tale forma è normativamente qualificato.

Un’interpretazione logica della disposizione in parola, avente riguardo alla ratio del riconoscimento del valore retributivo (al 50 per cento) dei cd. tempi di cambio, induce a considerare viaggio “comandato” non solo lo spostamento previsto da una espressa disposizione aziendale ed effettuato con un mezzo gratuito di servizio, ma ogni trasferimento che sia inevitabile per l’organizzazione dei turni, derivante evidentemente da disposizioni aziendali, generali o individuali.

Presupposto per l’applicabilità della norma in esame alla presente fattispecie non è pertanto l’uso del mezzo gratuito di servizio, nè il fatto che il lavoratore si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici ovvero a piedi, bensì la non coincidenza del luogo di inizio con il luogo di cessazione del lavoro giornaliero, ed il fatto che questa non coincidenza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, ed esclusivamente, da una necessità logistica aziendale, e cioè la necessità che il lavoro inizi in un determinato luogo e cessi in altro luogo (e la connessione causale fra programmazione e non coincidenza dei luoghi, è normativamente espressa con la locuzione “viaggi comandati”).

Sulla base di questo presupposto, la norma è diretta a compensare il tempo che il dipendente impiega, per lo spostamento, all’inizio od alla cessazione del lavoro da prestare in azienda, dall’uno all’altro luogo. Poichè in questo tempo non è tuttavia prevista materiale attività lavorativa, la norma ritiene di qualificare come “lavoro effettivo” solo la metà del tempo impiegato nello spostamento, e di riconoscere conseguentemente come corrispondente adeguato compenso solo la metà della retribuzione.

Orbene, questo indirizzo deve essere ulteriormente confermato, non essendo stati addotti dalla società intimata argomenti decisivi diversi da quelli già esaminati e disattesi dalle pronunce da ultimo citate, attinenti alla contingente scelta del lavoratore di utilizzare o meno la propria vettura per recarsi al lavoro (e quindi di recuperarla al termine dalla giornata); circostanza che – per come detto – non incide sul fatto oggettivo della separazione dei luoghi da cui dipende il riconoscimento del diritto. Donde la irrilevanza della scelta del lavoratore circa l’utilizzazione o meno di un proprio mezzo di trasporto, importando esclusivamente il fatto oggettivo della separazione dei luoghi di cui si è detto, posto che il fondamento della norma è insito nell’esigenza di compensare il tempo necessario per il menzionato spostamento, indotto dall’organizzazione del lavoro riconducibile all’azienda.

Il motivo è di conseguenza fondato, ed in tale pronuncia rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso concernenti la mancata statuizione da parte della Corte di merito sulla domanda risarcitoria proposta in via subordinata dai ricorrenti e la dedotta erroneità della statuizione concernente la compensazione delle spese del giudizio di merito.

Si impone pertanto, alla stregua delle osservazioni in precedenza svolte, in accoglimento del proposto ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, perchè emetta le statuizioni consequenziali all’affermato principio di diritto, in relazione alle domande proposte da parte ricorrente; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio dì legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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