Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19298 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DEMAPO DI D’APOLLO & DE MARTINIS ANTONI, (OMISSIS) elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RATTAZZI, 2 C, presso lo studio

dell’avvocato D’ACUNIO BASLIO, rappresentati o difesi dagli avvocati

CIANO LUIGI, POTITO CIARCIA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA ANTONIANA VENETA SpA, (OMISSIS), gia’ Banca Antoniana

Popolare Venera Soc. Coop. a r.l., in persona del suo rappresentante

Dott. B.R. Dirigente, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GREGORIANA 56, presso lo studio dell’avvocato GALOPPI GIOVANNI,

che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1819/2006 della CORTF, D’APPELLO di ROMA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 21/03/2006, depositata il

13/04/2006; R.G.N. 304/2003;

udita la relazione della causa svolta nei la pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso affidato a tre motivi la s.d.f. DEMAPO di D’Apollo Emanuele e Antonio De Martinis ha impugnato per cassazione la sentenza in data 13 aprile 2006, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza, resa il 6 maggio 2002 dal Tribunale della stessa citta’, di rigetto dell’opposizione proposta dalla DEMAPO avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA per il pagamento della somma di L. 213.121.163 a titolo di canoni di leasing. 1.1. Ha resistito la BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, depositando controricorso, con cui ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorso, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) e’ soggetto in forza del combinato disposto di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58 alla disciplina di cui all’art. 360 c.p.c. e segg. come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006.

1.1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. introdotto dall’art. 6 del cit. D.Lgs., in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

1.1.1. Il primo motivo (denunciante violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) non si conclude e neppure contiene la formulazione di un quesito di diritto, necessario sia se si riconduca il motivo all’art. 360 c.p.c., n. 3 richiamato da parte ricorrente, sia se, piuttosto, lo si riconduca al n. 4 della stesso articolo.

1.1.2. Le medesime considerazioni valgono per il secondo motivo, con cui si denuncia l’omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

1.1.3. In relazione al terzo motivo, con cui si denuncia l’omessa o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, si osserva che manca la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., posto che questa, seconde i canoni elaborati da questa Corte (cfr. Sez. Unite, 01/10/2007, n.20603; Cass. civ. Ord., Sez. 3^, 18/07/2007, n.16002; Cass. civ. Ord, Sez. 3^, 07/04/2008, n. 3897), deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisivita’ del vizio. Invero, allorche’ nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Cass. civ. (Ord.), Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897).

1.4. Con riguardo al secondo e al terzo motivo sussiste anche un’altra causa di inammissibilita’, in quanto non risulta osservato il requisito di ammissibilita’ del ricorso stabilito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per difetto di specifica indicazione degli atti di causa (deposizioni testimoniali) o documenti, su cui i motivi stessi si fondano e dei quali parte ricorrente riporta una sintesi personale o brevi “stralci”. Va, infatti, considerato che il requisito di specifica indicazione degli atti o documenti, su cui si fonda il motivo di ricorso, previsto dalla norma citata, assume una duplice valenza, in quanto riguarda non solo il c.d. contenente, cioe’ il documento o l’atto processuale come entita’ materiali (imponendo la specifica indicazione vuoi del documento, vuoi della sede processuale, in cui il documento risulta prodotto), ma anche il ed. contenuto, con la conseguenza che, a tali effetti, occorre trascrivere o almeno riassumere nel ricorso il contenuto del documento o dell’atto, proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo. La violazione anche di uno di tali oneri rende inammissibile il motivo di ricorso (Cass. sez. 3^, ord. n. 22303 del 2008).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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