Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19297 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1083-2016 proposto da:

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP A RL, in persona del

procuratore dott. B.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

BOCHICCHIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO MARTUCCI

SCHISA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XI

13, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

e contro

D.M.D.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 2207/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ALFREDO MARTUCCI SCHISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2005 A.A. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Sorrento D.M.D. e la società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “la Cattolica”), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza d’un sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS), e consistiti nel danneggiamento del motociclo da lui condotto.

Con sentenza 23.1.2008 n. 252 il Giudice di Pace di Sorrento accolse la domanda.

2. La sentenza venne appellata dalla Cattolica, la quale si dolse del giudizio col quale il Giudice di pace attribuì a d.M.D. (assicurato dalla Cattolica) la responsabilità esclusiva del sinistro.

Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza 16.6.2015 n. 2207 rigettò l’appello.

Il Tribunale ritenne preliminarmente inutilizzabile ai fini del decidere, perchè tardivamente prodotta, la relazione di consulenza d’ufficio depositata dalla Cattolica, ed eseguita in altro giudizio tra le stesse parti (avente ad oggetto il risarcimento dei danni alla persona derivati dallo stesso sinistro). Nel merito, il Tribunale ritenne degno di fede il testimone escusso in primo grado, e confermò la statuizione del Giudice di pace.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Cattolica, con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito A.A. con controricorso illustrato da memoria, nella quale ha domandato la condanna della ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questione preliminare.

1.1. Vanno esaminate per prime, ex art. 276 c.p.c., comma 2, le eccezioni pregiudiziali di rito sollevata dall’intimato A.A..

Questi ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata.

1.2. L’eccezione è infondata: la società ricorrente ha infatti prodotto, allegandola al proprio fascicolo del giudizio di legittimità, copia della sentenza impugnata, con in calce:

-) la relazione di notificazione predisposta dal difensore dell’odierno controricorrente;

-) l’asseverazione di conformità della copia telematica all’atto digitale, predisposta dal difensore dall’odierno controricorrente;

-) l’asseverazione di conformità della copia cartacea dell’atto notificato in formato digitale via PEC;

-) la stampa del messaggio trasmesso a mezzo PEC il 19.11.2015 alle 12.36 dalla mail (OMISSIS) alla mail (OMISSIS), ovvero i due indirizzi di posta elettronica dichiarati rispettivamente dai difensori dell’odierno controricorrente e della odierna ricorrente.

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente, pur invocando formalmente il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella sostanza lamenta un error in procedendo, e si duole del fatto che il giudice d’appello abbia deciso la causa senza tenere conto di un documento.

Questo documento era una relazione di consulenza tecnica disposta d’ufficio in un diverso giudizio, pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Napoli, ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni alla persona patiti da A.A. in conseguenza del sinistro del (OMISSIS).

Assume la ricorrente che il Tribunale ha errato nel ritenere che il documento fosse stato prodotto solo con la comparsa conclusionale e quindi tardivamente, in quanto quel documento era stato in realtà prodotto all’udienza del 13.6.2012, da considerare la “prima udienza” del processo d’appello (iniziato, in verità, tre anni prima), giacchè per tre anni il Tribunale dispose meri rinvii definiti “in prosecuzione di prima udienza”;

2.2. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente lamenta, in buona sostanza, che il Tribunale non si sarebbe avveduto che il documento ritenuto prodotto con la comparsa conclusionale, in realtà era stato prodotto in udienza.

Prospetta, dunque, una erronea percezione della realtà processuale.

E poichè non v’è controversia sul fatto che il documento sia stato effettivamente prodotto all’udienza del 13.6.2012, la doglianza prospettata col primo motivo di ricorso integra un vizio revocatorio denunciabile solo ai sensi dell’art. 395 c.p.c., come già più volte affermato da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 2412 del 04/02/2014, Rv. 630079; Sez. U, Sentenza n. 6082 del 20/05/1992, Rv. 477298).

2.3. Resta da aggiungere che la società ricorrente, il giorno stesso della pubblica udienza dinanzi a questa Corte, ha depositato in cancelleria la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale è stata rigettata l’impugnazione per revocazione proposta dalla Cattolica avverso la sentenza oggetto del presente giudizio di legittimità.

Nella motivazione della suddetta sentenza si legge che l’impugnazione per revocazione sarebbe inammissibile (sebbene nel dispositivo si pronunci il rigetto della domanda) perchè, non avendo la Cattolica domandato di essere rimessa in termini per produrre il documento in contestazione, correttamente la sentenza revocanda ritenne quel documento irrilevante ai fini del decidere.

2.4. Or bene, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la ritualità del deposito della suddetta sentenza e l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, la suddetta sentenza non è idonea a spostare l’esito del presente giudizio di legittimità, in quanto:

(a) in primo luogo, la copia della suddetta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. – è priva di data, non è congiunta al verbale dell’udienza all’esito del quale fu pronunciata, e manca dell’attestazione del deposito in cancelleria. In mancanza di tali elementi, pertanto, manca la dimostrazione della stessa venuta ad esistenza di quella sentenza come atto giurisdizionale;

(b) in secondo luogo, quel che più rileva, non risulta che da quella sentenza – dalla motivazione oggettivamente singolare – sia scaturito un vincolo di giudicato esterno circa l’insussistenza dell’errore revocatorio.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente, pur formalmente denunciando il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella sostanza lamenta un error in procedendo.

Sostiene che il Tribunale ha errato nell’escludere che la relazione di consulenza depositata dalla Cattolica fosse “indispensabile” ai fini del decidere, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, e quindi nell’ammetterne la produzione.

3.2. Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha fondato la sua decisione sul rilievo che il documento del cui mancato esame la Cattolica si duole fosse stato depositato solo con la comparsa conclusionale. E s’è detto che tale statuizione andava impugnata con la revocazione ex art. 395 c.p.c..

Questo essendo il presupposto dal quale il Tribunale ha preso le mosse, correttamente quel giudice ha trascurato di esaminare la indispensabilità del documento di cui si discorre. Infatti la possibilità di produrre in appello documenti “indispensabili” ai fini del decidere, secondo la previsione dell’art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis (ovvero anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), incontrava comunque il limite temporale della chiusura della fase istruttoria. Con la comparsa conclusionale non è possibile oggi, e non era possibile allora, produrre alcun documento, indispensabile o meno che fosse: ma è solo possibile, nel primo caso, formulare istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ove la produzione del documento fosse stata incolpevolmente impossibile prima che il giudice fissasse i termini per il deposito delle comparse conclusionali. Ne consegue che è irrilevante nel presente giudizio stabilire se la relazione di consulenza depositata dalla Cattolica fosse indispensabile o meno, ovvero se il Tribunale abbia errato o meno nel non acquisire un documento che andava qualificato “indispensabile”: infatti, anche ad ammettere l’indispensabilità del documento, comunque non era consentito produrlo con la comparsa conclusionale, senza formalmente instare per la rimessione in termini.

La inappropriata impugnazione della sentenza d’appello (col ricorso per cassazione qui in esame, invece che con la revocazione) nella parte in cui ha ritenuto il documento di cui si discorre prodotto con la comparsa conclusionale, rende quindi infondata la censura di omessa acquisizione d’un documento indispensabile, posto che un documento prodotto con la comparsa conclusionale comunque non doveva essere esaminato, quale che ne fosse la rilevanza.

4. Il terzo motivo di ricorso.

4.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 345 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe immotivatamente rigettato la sua istanza di consulenza tecnica d’ufficio.

4.2. Il motivo è inammissibile, in tipicamente di merito.

Nè il rigetto dell’istanza di consulenza tecnica può quanto il Tribunale, mostrando di potere ricostruire la dinamica del sinistro in base agli elementi già acquisiti, ha per ciò solo mostrato di ritenere superfluo il ricorso allo strumento di cui all’art. 61 c.p.c..

5. La domanda di condanna per lite temeraria.

5.1. La domanda di condanna della ricorrente per lite temeraria, formulata dal controricorrente, va rigettata.

Nessuna delle censure proposte dalla ricorrente, per quanto infondata, integra gli estremi della nimia negligentia che, sola, giustifica i provvedimento di cui all’art. 385 c.p.c., comma 4, (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero, oggidì, di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3.

6. Le spese.

Al presente giudizio, iniziato in primo grado nel 2005, si applica l’art. 92 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 40 del 2006, il quale consentiva la compensazione delle spese di lite quando sussistano “giusti motivi”.

E’ avviso di questa Corte che costituisca “giusto motivo” di compensazione delle spese, ai sensi della norma suddetta, la circostanza che la società Cattolica si è oggettivamente trovata al cospetto di due decisioni di merito scaturenti dal medesimo sinistro, una delle quali ha accolto le sue eccezioni, mentre l’altra le ha rigettate, verosimilmente inducendo così nella ricorrente oggettiva incertezza sull’effettivo fondamento della propria pretesa.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Cattolica soc. coop. a r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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