Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19297 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19297 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 24012-2007 proposto da:
CASSIANI SESTO AUTOTRASPORTI 01138420540, in persona
del titolare e legale rappresentante p.t. SESTO
CASSIANI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio
dell’avvocato IARIA GIOVANNI, rappresentata e difesa

2013

dall’avvocato ANGELETTI MARCO FRANCESCO giusta delega

986

in atti;
– ricorrente contro

P.M. MACCHINE S.R.L., STORONI ALBERTO;

1

Data pubblicazione: 21/08/2013

- intimati –

avverso la sentenza n. 30/2007 del TRIBUNALE DI
PERUGIA SEDE DISTACCATA DI ASSISI, depositata il
14/09/2007 R.G.N. 8731/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ARMANO;
udito l’Avvocato SANDRO TOMASSINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento.

2

udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA

Svolgimento del processo
La Cassiani Sesto Autotrasporti otteneva decreto ingiuntivo in danno della
PM Macchine s.r.l. per il pagamento di un trasporto asseritamene
commissionato in data 3-1-2001 dal rappresentante della ditta , a nome
Storoni Alberto.
La PM Macchine s.r.l. proponeva opposizione preliminarmente eccependo
la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il trasporto era

individuale, che chiamava in causa.
Storoni Alberto rimaneva contumace.
Il Giudice di pace di Assisi rigettava l’opposizione e confermava il decreto
ingiuntivo.
Il Tribunale di Assisi , con sentenza depositata 1’8-3-2007, accoglieva
l’opposizione,ritenendo la fondatezza dell’eccezione di carenza di
legittimazione passiva della PM Macchine.
Propone ricorso la Cassiani Sesto Autotrasporti con quattro articolati
motivi.
Non presentano difese gli intimati.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art.132 n.2 c.p.c per
\)\’ omessa indicazione di una delle parti del giudizio di appello in relazione
all’art.360 n.3 e n.4 c.,p.c con conseguente nullità della sentenza di
secondo grado.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: è legittimo per il giudice di
merito omettere, nella Sentenza, l’indicazione di una delle parti del
giudizio, pur ritualmente citata e rimasta contumace, alla luce di quanto
disposto dall’art.132 c.p.c., e ciò, nonostante la parte pretermessa fosse
destinataria di una specifica domanda, seppur avanzata in via
subordinata?
2.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art.112 c.p.c per
omessa corrispondenza tra il chiesto e pronunziato in relazione all’art.360
n.3 e 4
Viene formulato il seguente quesito di diritto: è legittimo per il giudice di
merito omettere di statuire su una delle domande proposte dalle parti in
via subordinata, qualora egli abbia rigettato quella principale, alla luce di

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stato commissionato da Storoni Alberto,titolare della omonima ditta

quanto disposto dall’art.112 c.p.c. e del principio di necessaria
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato?
3.1 due motivi si esaminano congiuntamente perché connessi e sono
inammissibili per inadeguata formulazione del quesito di diritto.
In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, “a norma dell’art. 366
“bis” c.p.c., applicabile ratione temporis essendo stata pubblicata la
sentenza in data 8-3-2007, è inammissibile il motivo di ricorso per

generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della
controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da
non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto
dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del
motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08; 11210/08).
4. I quesiti in considerazione sono del tutto inidonei a soddisfare i
requisiti previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza
avrebbe dovuto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi
di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della
regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto

k

che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie (Cass 19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il
giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola
sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di
rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”, (Cass
2658/08), così rispondendo al miglior esercizio della funzione
nomofflattica della Corte di legittimità (Cass. 26020/08).
5.Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art.132. n.4, c.p.c., in
relazione all’art.360, n.5, c.p.c.. per omessa ed insufficiente motivazione
circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. immotivata omessa
valutazione di prove decisive per il giudizio ed erronea. ed illogica
valutazione delle medesime.
6.Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa

applicazione

dell’art. 2730 c.c. in merito alla confessione. !n relazione all’art.360.
n.3), c.p.c..

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cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere

Viene formulato il seguente quesito di diritto: è legittimo per giudice di

merito fondare la sua decisione prescindendo totalmente dalle prove
documentali ed orali acquisite nei corso dei giudizio, omettendo qualsiasi
motivazione in merito a detta omissione, e non dando nemmeno conto
dell’avvenuta acquisizione dei documenti e dell’avvenuta escussione di
testimoni? E’ legittimo per i! giudice di merito fondare il suo
convincimento su affermazioni di parte non suffragate da alcuna prova?

astrattezza del quesito di diritto e ,in relazione alla censura di vizio di
motivazione, per assenza del momento di sintesi.
Il quesito di diritto omette di riportare la fattispecie concreta , non indica
documenti di cui lamenta l’omesso esame, documenti che non sono
neanche trascritti nel ricorso ai fini dell’autosufficienza , non indica la
regola violata e quella invece applicabile.
8.Inoltre, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “deve contenere
un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una
parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente
destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità.
Nella specie la censura di vizio di motivazione non contiene il prescritto
momento di sintesi.
Nulla per le spese stante l’assenza degli intimati.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Roma 7-5-2013

7.1 due motivi si esaminano congiuntamente e sono inammissibili per

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