Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19296 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8923-2014 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G MERCALLI

13, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIACOMO GIAMMARIA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

P.G., C.F., elettivamente domiciliati

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86 PIANO 1 INT 5, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MARTIRE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SABRINA FUSI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante

procuratore speciale Dott. O.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COMPAGNIA ASSICURAZIONI FONDIARIA SAI, P.G., GENERALI

ASSICURAZIONI SPA CONSAP SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 945/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato GIAMMARIA;

udito l’Avvocato SABRINA FUSI;

udito l’Avvocato SILVIO ALESSI per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Reanto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) si verificò un sinistro stradale che coinvolse il veicolo condotto da M.S. e quello condotto da P.S.A.. M.S. rimase ferito a causa di quel sinistro, P.S.A. morì.

Nel 2001 M.S. venne convenuto in giudizio dai congiunti della vittima, i quali ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni in solido con l’impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada (ovvero la società Fondiaria-SAI s.p.a.), sul presupposto che il responsabile non fosse in possesso d’una valida assicurazione contro i rischi della responsabilità civile.

Successivamente, in un separato giudizio, M.S. convenne in giudizio gli eredi di P.S.A., assumendo che fosse quest’ultimo l’unico responsabile del sinistro, e chiedendo la condanna dei convenuti e del loro assicuratore della responsabilità civile (la SARA s.p.a.) al risarcimento del danno.

I due giudizi vennero riuniti.

Nel corso del giudizio di primo grado Serafino M. chiamò in causa la società Generali s.p.a., assumendo di avere con essa stipulato un valido contratto di assicurazione, e chiedendo di essere tenuto da questa indenne nel caso di accoglimento delle domande contro di lui proposte.

2. Con sentenza 22.11.2008 n. 866 il Tribunale di Avezzano:

– attribuì il 30% della colpa nella causazione del sinistro a P.S.A., ed il restante 70% a M.S., liquidando i danni in conformità;

– rigettò la domanda di garanzia proposta da M.S. contro la Generali.

3. La sentenza di primo grado venne appellata dalla Fondiaria-SAI (l’impresa designata) e da M.S..

La Fondiaria-SAI si dolse sia della ricostruzione della dinamica del sinistro e dell’attribuzione delle responsabilità; sia della liquidazione dei danni.

M.S., oltre a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, impugnò anche la statuizione di rigetto della sua domanda di garanzia contro la Generali.

4. La Corte d’appello de L’Aquila con sentenza 1.10.2013 n. 945 accolse in parte il solo appello della Fondiaria-SAI, rideterminando il quantum debeatur.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata da M.S. con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso P.F. e C.F. (ovvero gli eredi di P.S.A.) e la SARA Assicurazioni s.p.a. (ovvero la società assicuratrice della responsabilità civile di P.S.A.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’appello da lui proposto.

1.2. Il motivo è parzialmente fondato.

Con il proprio atto d’appello, che è consentito a questa Corte esaminare in considerazione della natura del vizio denunciato (arg. ex Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, Rv. 622361), Serafino M. aveva proposto tre censure.

Con la prima censura (pp. 3-4 dell’atto d’appello) si era doluto del rigetto della sua domanda di garanzia nei confronti della società generali s.p.a.; con la seconda censura (pp. 4-5 dell’atto d’appello) si era doluto della ricostruzione della dinamica del sinistro; con la terza censura (p. 5 dell’atto d’appello) si era doluto del rigetto della sua domanda di risarcimento del danno.

1.3. Nella parte in cui il ricorso lamenta l’omesso esame, da parte della Corte d’appello, della doglianza concernente l’an debeatur il motivo è infondato. La Corte d’appello ha infatti dato ampio conto delle ragioni per le quali la ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta dal primo giudice fosse da condividere.

Ovviamente nulla rileva che nella motivazione la Corte d’appello dichiari di provvedere, in tal modo, sul solo appello proposto dalla Fondiaria-SAI: infatti, data la sostanziale coincidenza sul punto degli appelli proposti dalla Fondiaria-SAI e da M.S., la pronuncia sull’uno comporta necessariamente la pronuncia anche sull’altro.

1.4. Nella parte in cui il ricorso lamenta l’omesso esame, da parte della Corte d’appello, della doglianza concernente il quantum debeatur, il motivo è inammissibile.

Il Tribunale di Avezzano rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta da M.S. sul presupposto che:

-) il danno al veicolo era rimasto indimostrato, avendo l’attore preteso di provarlo attraverso il deposito solo d’un preventivo di riparazione;

-) il danno alla persona era rimasto indimostrato nella sua stessa esistenza, ed in tali circostanze una eventuale consulenza tecnica d’ufficio medico legale avrebbe avuto inammissibilmente natura esplorativa.

A fronte di questa duplice ratio decidendi, nell’atto d’appello M.S. non formulò alcuna specifica censura, ma si limitò a dedurre:

-) di avere chiesto invano che il giudice di primo grado disponesse una consulenza tecnica d’ufficio;

-) che la decisione del Tribunale al riguardo era “troppo sbrigativa”.

M.S., dunque, propose avverso la pronuncia di rigetto della sua domanda risarcitoria una censura oltremodo generica ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e dunque un appello inammissibile.

Questa inammissibilità dell’appello è rilevabile da questa Corte anche d’ufficio, poichè la questione non è stata espressamente esaminata dalla Corte d’appello e quindi su essa non si è formato alcun giudicato (così, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 25209 del 27/11/2014, Rv. 633287; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 674 del 18/01/2016, Rv. 638321; Sez. 3, Sentenza n. 15405 del 28/06/2010, Rv. 613640; Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724).

Da ciò consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso col quale l’odierno ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno: ed infatti la rilevata – in questa sede – inammissibilità dell’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e l’inammissibilità del gravame.

1.5. Nella parte, infine, in cui il ricorso lamenta l’omessa pronuncia della sentenza d’appello sulla doglianza concernente la domanda di garanzia proposta nei confronti della Generali s.p.a., il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Avezzano rigettò tale domanda sul presupposto che il contratto di assicurazione stipulato tra M.S. e la Generali s.p.a. fosse scaduto il (OMISSIS) (tenuto conto della prorogatio di cui all’art. 1901 c.c.); che il sinistro si era verificato il (OMISSIS); e che il premio era stato pagato il 30.8.1999, e dunque tardivamente.

M.S. impugnò tale statuizione, adducendo che – per effetto della sospensione volontaria dell’efficacia della polizza e della sua riattivazione – il contratto di assicurazione aveva prodotto i suoi effetti sino al (OMISSIS) (compreso), giorno del sinistro.

La Corte d’appello, tuttavia, su tale doglianza ha omesso qualsiasi pronuncia, implicita od esplicita.

1.6. Il ricorso va dunque rigettato nei confronti di P.G., di C.F. e della SARA s.p.a.; va invece accolto nei soli confronti della Generali s.p.a., e la sentenza impugnata cassata con rinvio su questo punto, affinchè il giudice del rinvio proceda all’esame del motivo d’appello concernente la effettiva sussistenza o meno del rapporto di garanzia tra M.S. e la Generali s.p.a..

2. Le spese.

Nei rapporti tra M.S. da un lato, P.G., C.F. e la SARA s.p.a. dall’altro, le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Nei rapporti tra M.S. e la Generali s.p.a. le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso nei confronti di P.G., C.F. e della SARA s.p.a.;

(-) accoglie il ricorso nei confronti di Generali s.p.a., cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione;

-) condanna M.S. alla rifusione in favore di P.G. e C.F., in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

-) condanna M.S. alla rifusione in favore di SARA s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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