Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19296 del 21/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 19296 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 18674-2007 proposto da:
BUSANEL LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato
MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MANENTE DIEGO giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
983

contro

MACCORP ITALIANA S.P.A. ;
– intimato –

sul ricorso 23171-2007 proposto da:

1

Data pubblicazione: 21/08/2013

MACCORP ITALIANA S.P.A. 12951210157, in persona del
suo Amministratore Delegato e legale rappresentante
Dott. ANDREA PIODELLI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio
dell’avvocato VALERI GIOVANNI, che la rappresenta e

GEROMETTA ANNA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BUSANEL LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato
MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MANENTE DIEGO giusta delega
in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 28/02/2007 R.G.N.
3329/2003;
‘dita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA

r’ll

ARMANO;
udito l’Avvocato ANNA GEROMETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e del ricorso
incidentale.

difende unitamente agli avvocati FRIGO MANLIO,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Luigi Busanel, titolare dell’Agenzia immobiliare ABC, conveniva in giudizio
avanti al Tribunale di Venezia la Maccorp Italiana S.p.A. per sentirla
condannare al pagamento di lire 16.500.000 oltre IVA, a titolo di
provvigione per la mediazione espletata in occasione dell’acquisto da
parte della Maccorp Italiana S.p.A. dell’immobile in Venezia, San Marco

Alla prima udienza di comparizione la Maccorp Italiana S.p.A. eccepiva
l’inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio in quanto non
notificato presso la sede legale della società, ma presso altro indirizzo e a
persona diversa, ed il G.I. disponeva, pertanto, che l’attore rinnovasse la
notificazione dell’atto di citazione.
Istaurato regolarmente il contraddittorio la Maccorp Italiana S.p.A.
eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto azionato, in quanto

il

primo atto di citazione non aveva avuto alcun effetto interruttivo della
prescrizione, dal momento che la sua notifica era da ritenersi
giuridicamente inesistente e, nel merito l’infondatezza della domanda .
Il Tribunale, esclusa la dedotta prescrizione per l’efficacia sanante della
nuova notifica della citazione, valida ad interromperne il corso,
respingeva, tuttavia, la domanda, in mancanza di piena prova della
conclusione dell’affare preteso mediato.
La Corte di appello di Venezia ,con sentenza depositata il 28-2-2007,
respingeva l’appello del Busanel ed in accoglimento dell’appello
incidentale della Maccorp dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto
alla provvigione e condannava il Busanel al pagamento delle spese del
doppio grado.
Propone ricorso Luigi Busanel

con cinque motivi e resiste con

controricorso al ricorso incidentale dell’intimata.
Resiste la Maccorp Italiana S.p.A e propone ricorso incidentale con due
motivi e presenta memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa
sentenza.
1.Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione
dell’art.2250 c.c. e dell’art.145 c.1 c.p.c ex art.360 n.3.
3

per il prezzo di lire 550.000.000 circa.

$

Il ricorrente formula il seguente il seguente quesito di diritto:
“Dica la Suprema Corte se la Corte d’Appello di Venezia sia incorsa nello
violazione dell’ars. 2250 cod civ. e nella falsa applicazione dell’ari. 145,
comma 1, c.p.c. non considerando valida notificazione dell’atto di
citazione quella avvenuta nel luogo indicato nella corrispondenza della
società convenuta quale sede della medesima, pur se diversa da quella
pubblicata nel registro delle imprese.

circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1,
n. 5 c.p.c individuato nell’indicazione nelle corrispondenza della società
convenuta di una sede sociale diversa da quella pubblicata nel registro
delle imprese; sua rilevanza ai fini della validità della notificazione
dell’atto di citazione; conseguente venir meno di ogni questione
riguardante la dedotta prescrizione.
3.Con il terzo motivo si denunzia violazione e/o valsa applicazione
dell’art. 291,1 coma 1, seconda parte c.p.C. (art. 360, comma 1 n. 3,)
Viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se
la Corte d’Appello di Venezia sia incorsa nella violazione e falsa
applicazione dell’ars. 291, comma 1, seconda parte C.p.c. non avendo
ritenuto che la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione
disposta ed effettuata ai sensi dell’ars. 291, comma 1, prima parte c.p. c.
ha efficacia sanante ex tunc anche per quanto riguarda l’interruzione
della prescrizione”
4.Con il quarto motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 1335, civ ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Viene formulato il seguente quesito di diritto :”Dica la Suprema Corte se
la Corte d’Appello di Venenzia sia incorsa nella violazione e falsa
applicazione dell’alt 1335 cod. civ. in quanto, una volta riconosciuto che
l’iniziale notifica dell’atto di citazione, pur processualmente
nulla,concretava sotto il profilo sostanziale un valido atto di costituzione
in mora, idoneo ad interrompere i termini di prescrizione del diritto al
pagamento della provvigione mediatizia, pervenuto ad un indirizzo che
rientrava nell’area di conosciblitià della società debitrice, non ha ritenuto
essere onere di quest’ultima provare di essere stata nell’impossibilità
incolpevole di averne notizia ed ha invece ritenuto essere onere del

4

2.Con il secondo motivo si denunzia omessa e/o insufficiente motivazione

.7
ricorrente creditore provare che l’atto era pervenuto alla società debitrice
prima dello spirare del termine prescrizionale.
5. Con il quinto motivo si denunzia vizio di motivazione su un fatto
controverso e decisivo individuato nell’occasionalità del collegamento tra
la società convenuta ed il luogo di notifica.
6.1 motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione
logico-giuridica e sono inammissibili per inadeguatezza della formulazione

7.Le censure con cui si denunzia violazione di legge sono inammissibili
per inadeguatezza del quesito di diritto.
In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, “a norma dell’art. 366
“bis” c.p.c., applicabile ratione temporis essendo stata pubblicata la
sentenza in data 28-2-2007 , è inammissibile il motivo di ricorso per
cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della
controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da
non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto
dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del
motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08; 11210/08).
8. Inoltre, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “deve contenere
un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una
parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente
destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità”.
9. I quesiti in considerazione sono del tutto inidonei a soddisfare i
requisiti previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza
avrebbe dovuto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi
di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della
regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto
che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie (Cass 19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il
giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola
sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di
5

dei quesiti di diritto e del momento di sintesi.

rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”, (Cass
2658/08), così rispondendo al miglior esercizio della funzione
nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. 26020/08).
10.Inoltre nessuno dei quesiti è congruente con la decisione adottata
dalla Corte di appello che ha ritenuto la inidoneità del primo atto ci
citazione a valere come atto interruttivo della prescrizione sul rilievo che
l’attore non aveva fornito la prova della data in cui tale atto era venuto a

era stata interrotto il corso della prescrizione.
11.Le censure di omessa pronunzia quale vizio di motivazione previsto
dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 sono inammissibili in quanto il momento
di sintesi non è idoneo ad individuare né il fatto controverso, né i punti di
contraddittorietà e illogicità di cui sarebbe affetta la motivazione
impugnata.
12.Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt.91 e 92 2° c. c.p.c. Viene formulato il
seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se la Corte d’Appello
di Venezia sia incorsa in violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92
c.p.c. non avendo fatto conseguire alla statuizione di diritto inerente
l’accoglimento dell’appello incidentale di Maccorp sulle spese di primo
grado una congrua riliquidazione delle stesse nella misura doppia rispetto
a quella già liquidata dal Tribunale in conseguenza della compensazione
delle stesse fra le parti per un mezzo”.
13.11 motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto
perchè non contiene la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito;
diritto applicata dal quel giudice;

la sintetica indicazione della regola di
la diversa regola di diritto che, ad

avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass
19769/08). Manca una esposizione idonea ad evidenziare una sintesi
logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della
legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al
quesito medesimo enunciando una “regula iuris”, (Cass 2658/08).
14.11

secondo

motivo del

ricorso incidentale

è assorbito

dall’inammissibilità del ricorso principale in quanto è stato espressamente
condizionato dal ricorrente all’accogliimento del ricorso principale.
6

conoscenza della convenuta, ai fini della valutazione del momento in cui

In considerazione dell’inammissibilità di entrambe le impugnazioni si
compensano le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed il
primo motivo del ricorso incidentale.Dichiara assorbito il secondo motivo
del ricorso incidentale.
Compensa le spese del presente giudizio..

Roma 7-5-2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA