Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19296 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19296 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

C ,L)e

sul ricorso iscritto al n. 2163/2013 R.G. proposto da

OMBA – IMPIANTI & ENGINEERING S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di capogruppo del RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE con la CO.GE.ME. S.r.l., rappresentata e difesa
dagli Avv. Tomaso Galletto e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14A/4;
– ricorrente contro
2006 SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Roberto Fantini, rappresentata e difesa dagli Avv. Mariano Protto e
Manuela Sanvido, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,
via Maria Cristina, n. 2;

controricorrente

e
SITALFA S.P.A., ITINERA S.P.A. e MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A., in

Data pubblicazione: 19/07/2018

proprio e nella qualità di società incorporante dell’Edilizia & Costruzioni
S.r.l.;

intimate

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 974/12 depositata il
31 maggio 2012.

dal Consigliere Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA
1. L’OMBA – Impianti & Engineering S.p.a., in proprio e nella qualità di
mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito con la
Co.Ge.Me. S.r.l., subappaltatore dei lavori di realizzazione delle strutture
portanti degli impalcati metallici dei viadotti Millaures, Geney e Villards della
autostrada A32 nel tratto Savoulx-Bardonecchia, convenne in giudizio la
2006 Soc. Consortile a r.I., appaltatrice dei predetti lavori nell’ambito degli
interventi previsti per i Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, nonché i soci della stessa, Sitalfa S.p.a., Mattioda Pierino & Figli S.p.a., Edilizia & Costruzioni S.r.l. e Itinera S.p.a., per sentirli condannare al pagamento della
somma di Euro 318.483,74 otre IVA, a titolo di revisione dei prezzi o d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento.
Premesso di aver provveduto anche all’approvvigionamento dell’acciaio
necessario per la realizzazione delle opere, come previsto dal contratto stipulato il 4 giugno 2004, affermò di aver diritto, in deroga al divieto della revisione dei prezzi previsto dall’art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
alle compensazioni previste dall’art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 a seguito dell’incremento dei prezzi dei materiali ferrosi da costruzione verificatosi a partire dal 2004, nella misura indicata dai decreti del
Ministero delle infrastrutture 30 giugno 2005 e 14 ottobre 2006.
Si costituirono le convenute e resistettero alla domanda, sostenendo
che l’art. 1, comma 550, della legge n. 311 del 2004 non era applicabile al
contratto di subappalto, ed aggiungendo che l’attrice aveva rinunciato alla
richiesta di maggiori compensi ai sensi degli artt. 1660 e 1664 cod. civ.; af-

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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017

fermarono che i maggiori oneri sopportati dall’attrice erano alla stessa imputabili, a causa del mancato rispetto del cronoprogramma degli approvvigionamenti, osservando infine che essa non aveva fornito la prova della variazione dei prezzi.
1.1. Con sentenza dell’8 aprile 2010, il Tribunale di Tortona rigettò la
domanda.

d’appello di Torino con sentenza del 31 maggio 2012.
Premesso che l’art. 26, comma 4-bis, della legge n. 109 del 1994, introdotto dall’art. 1, comma 550, della legge n. 311 del 2004, prevede una
deroga al principio generale del c.d. prezzo chiuso, volta a far fronte all’impatto dell’aumento del costo dei materiali sul corrispettivo degli appalti pubblici, la Corte ne ha escluso l’applicabilità al rapporto di subappalto, intercorrente esclusivamente tra parti private, affermandone l’operatività soltanto nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ha ritenuto altresì inconferente il richiamo all’art. 1339 cod. civ., osservando che l’inserzione automatica di clausole avrebbe dovuto operare nell’ambito non già del rapporto di
appalto pubblico, ma di un diverso rapporto, al quale l’Amministrazione era
estranea, ed in riferimento al quale l’autonomia negoziale delle parti avrebbe escluso la necessità di un intervento diretto del legislatore.
Pur rilevando che il contratto stipulato tra le parti richiamava espressamente la normativa sull’appalto pubblico, la Corte ha escluso che tale rinvio
comportasse il recepimento della disciplina pubblicistica fino al punto da
sovvertire la diversa volontà negoziale, osservando che esso risultava formulato soltanto in funzione obbligatoria della parte subappaltatrice, non già
della subcommittente, e trovava spiegazione nella funzionalità dell’opera
subappaltata alla realizzazione dell’appalto pubblico, in particolare nell’esigenza di far constare nei confronti della subappaltatrice gli obblighi cui l’appaltatrice era chiamata in forza dell’appalto pubblico, risultando peraltro evidente che le parti avevano inteso apprestare una disciplina “dedicata”,
particolarmente in tema di determinazione del corrispettivo e di esclusione
della revisione dei prezzi, incompatibile con l’adozione della normativa sullo
appalto pubblico. Ha rilevato infatti che il subappaltatore aveva dichiarato di

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2. L’impugnazione proposta dall’OMBA è stata rigettata dalla Corte

ben conoscere i lavori affidati ed i luoghi, modi e condizioni di esecuzione,
nonché tutti i rischi e gli oneri connessi potenzialmente incidenti sul corrispettivo, rinunciando ad eccepire l’ignoranza di fatti o la sopravvenienza di
elementi non valutati; l’offerta economica era stata formulata a forfait ed il
corrispettivo, espressamente ritenuto remunerativo, era destinato a compensare tutte le prestazioni previste, con esclusione del diritto del subappal-

chieste ai sensi degli artt. 1660 e 1664 cod. civ. ed a valersi dell’art. 1467
cod. civ.
Precisato che se le parti avessero inteso applicare tout court la disciplina relativa all’appalto pubblico le predette precisazioni sarebbero state inutili ed eccedenti lo scopo già fatto proprio dal legislatore, la Corte ha osservato comunque che il fenomeno del “caro acciaio” si era manifestato sui
mercati internazionali fin dai primi mesi del 2004, sì da poter essere già noto all’attrice al momento della stipulazione del contratto. Ha aggiunto che
quest’ultimo era stato concluso quando la subappaltatrice doveva essersi
già approvvigionata di buona parte dei materiali, escludendo pertanto che
l’incremento del costo dell’acciaio si fosse profilato come un evento assolutamente nuovo, imprevisto ed imprevedibile. Ha ritenuto valida la rinuncia
dell’OMBA alla revisione dei prezzi, affermando che essa si riferiva ad un diritto ben delineato ed insito proprio nel conseguimento della revisione dei
prezzi in presenza di un eventuale incremento dei costi di approvvigionamento, e doveva comunque considerarsi efficace indipendentemente dal livello di prevedibilità dell’incremento dei costi di produzione.
Ritenuta infine ammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la produzione in giudizio dell’attestato di versamento dalla Sitaf alla 2006 del
conguaglio relativo ai maggiori oneri economici derivanti dal “caro acciaio”,
in quanto conseguito dall’attrice soltanto nel corso del giudizio ed a seguito
di un ricorso al Giudice amministrativo, la Corte ne ha escluso la decisività
ai fini del riconoscimento della violazione della buona fede contrattuale, osservando che quest’ultima incontra un limite nell’inesigibilità da parte del
contraente di un comportamento contra se.
Ha ritenuto infine infondata la domanda subordinata d’indennizzo per

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tatore a pretendere compensi o indennità, e con la rinuncia ad avanzare ri-

l’ingiustificato arricchimento, affermando che la stessa non è proponibile
quando la parte disponga della possibilità giuridica di far valere in giudizio il
proprio diritto con un’azione tipica contrattuale. Ha rilevato che nella specie
il rapporto contrattuale risultava pacificamente esistente e valido, mentre i
relativi rimedi erano stati ritenuti infondati nel merito, aggiungendo comunque che la mancata corresponsione della somma richiesta dall’attrice dipen-

l’arricchimento della 2006 trovava rispondenza in una diminuzione patrimoniale subìta non già dall’OMBA, che aveva ricevuto esattamente quanto pattuito, ma dalla Sitaf.
3. Avverso la predetta sentenza l’OMBA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, illustrati anche con memoria. La 2006 ha
resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria. La Sitalfa, la
Mattioda, l’Edilizia & Costruzioni e l’Itinera e non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26, comma 4-bis, della legge n. 109
del 1994, introdotto dall’art. 1, comma 550, della legge n. 311 del 2004, e
dell’art. 1372 cod. civ., sostenendo che, nell’escludere l’applicabilità della
prima disposizione al contratto di subappalto, la sentenza impugnata non ha
considerato che la stessa prevede una forma di revisione del c.d. prezzo
chiuso, quale strumento di tutela dell’originario equilibrio tra le prestazioni
contrattuali. Nel negarne il carattere cogente, la Corte di merito ha omesso
di rilevare che essa costituisce una norma di ordine pubblico, inderogabile
dalla volontà delle parti, con la conseguenza che la compensazione non rappresenta una mera facoltà della Pubblica Amministrazione, ma un vero e
proprio obbligo contrattuale della stessa, cui corrisponde un diritto soggettivo dell’appaltatore. Un’interpretazione costituzionalmente orientata avrebbe
d’altronde imposto di riconoscere la strumentalità della norma alla corretta
esecuzione dell’opera pubblica, essendo stata la stessa introdotta per far
fronte ad un eccezionale incremento dei costi del ferro e dell’acciaio, in pre-

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deva da una disciplina negoziale che la giustificava e la legittimava, e che

senza del quale il mancato adeguamento dei prezzi degli appalti pubblici avrebbe indotto gli appaltatori a ridurre la qualità dei materiali utilizzati nella
realizzazione delle opere pubbliche. Pur riconoscendo che l’unico soggetto
legittimato a chiedere le compensazioni è l’appaltatore, la sentenza impugnata non ha peraltro considerato che, ove le stesse siano giustificate da
maggiori oneri sopportati da fornitori o subappaltatori, l’appaltatore è obbli-

buona fede, non potendo incamerare importi sine titulo. Nell’affermare che
il rinvio del contratto alla disciplina pubblicistica riguardava esclusivamente
la subappaltatrice, la Corte di merito ha omesso di rilevare che l’integrazione del contratto mediante il rinvio a norme di legge produce effetti nei confronti di tutte le parti contraenti, soprattutto nel caso in cui, come nella specie, le predette norme siano successivamente derogate attraverso una norma di ordine pubblico volta a riequilibrare il rapporto sinallagmatico alterato
da un eccezionale ed imprevedibile aumento dei prezzi.
2. La predetta censura va esaminata congiuntamente a quella proposta
con l’ottavo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115, secondo comma, cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, sostenendo che, nell’escludere l’applicabilità del divieto di revisione dei prezzi nell’ambito del rapporto di subappalto, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’inevitabile incidenza del principio del c.d.
prezzo chiuso operante nell’ambito del rapporto di appalto.
3. I due motivi sono infondati.
Nell’ambito del ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, l’affermazione dell’inapplicabilità dell’art. 26, comma 4-bis, della legge n. 109
del 1994 alla fattispecie in esame non trova infatti giustificazione nell’esclusione dell’inderogabilità di tale disposizione o del carattere pubblico degrinteressi dalla stessa tutelati, ma nella distinzione tra il rapporto di appalto
pubblico, cui essa si riferisce in via esclusiva, e quello di subappalto, intercorrente tra parti private, e nel conseguente riconoscimento della posizione
di terzo che il subappaltatore riveste rispetto al rapporto tra l’Amministrazione committente e l’appaltatore. Tale rilievo trova conforto nel consolidato

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gato a tutelarne gl’interessi, in ossequio al dovere di comportarsi secondo

orientamento della giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamato
dalla Corte distrettuale, secondo cui il contratto di subappalto stipulato dallo
appaltatore di un’opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale, che, in quanto concluso tra soggetti entrambi
privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto
negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad

sposizioni d’impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell’appalto di opere pubbliche (cfr. Cass., Sez. I, 20/06/2000, n. 8384). Il carattere derivato
del subappalto non implica infatti che in esso si trasfondano automaticamente i patti e le condizioni dell’appalto, trattandosi di contratti che conservano la rispettiva autonomia, con la conseguenza che le parti del primo possono ben regolare il rapporto in modo difforme dal secondo, stabilendo condizioni, modalità e clausole diverse da quelle che nel contratto principale
trovano applicazione in attuazione della normativa in tema di appalti pubblici (cfr. Cass., Sez. I, 24/07/2000, n. 9684; v. anche Cass., Sez. 29/05/
1999, n. 5237).
3.1. L’insistenza della ricorrente sulla riferibilità dell’art. 26, comma 4-

bis cit. anche al rapporto con il subappaltatore contrasta peraltro con la
considerazione che, in quanto volte a ripristinare l’originario equilibrio tra la
prestazione dell’appaltatore e la controprestazione dell’amministrazione, alterato da anomale variazioni dei prezzi dei materiali (cfr. Cass., Sez. Un.,
26/09/2011, n. 19567), le compensazioni previste dalla norma in esame rispondono sostanzialmente alla stessa finalità della revisione dei prezzi, la
cui disciplina pubblicistica, anch’essa volta a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra le prestazioni contrattuali, mediante l’adeguamento del corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato che superino la soglia prevista dalla
alea contrattuale, è stata costantemente ritenuta inapplicabile al rapporto di
subappalto, in assenza di uno specifico richiamo, e ciò proprio in virtù della
autonomia di tale rapporto, che, anche se ha per oggetto la realizzazione di
opere pubbliche, resta distinto da quello tra l’appaltatore e l’Amministrazione committente (cfr. Cass., Sez. I, 11/05/2006, n. 10885; 27/12/1993, n.
12808). Nella specie, d’altronde, la possibilità del riconoscimento della revi-

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esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le di-

sione dei prezzi doveva considerarsi esclusa anche nell’ambito del rapporto
di appalto, il quale, come ha ammesso la stessa ricorrente, era regolato dal
sistema del c.d. prezzo chiuso, incompatibile con l’applicazione della relativa
disciplina (cfr. Cass., Sez. I, 18/05/2012, n. 7917; 14/11/2003, n. 17199;
6/05/1998, n. 4547). E’ pur vero che l’esclusione della revisione dei prezzi
non impedisce il riconoscimento delle compensazioni previste dall’art. 26,

pravvenire di circostanze espressamente definite «eccezionali» ed ammesso
anche in deroga al divieto della revisione dei prezzi previsto in via generale
dal comma terzo del medesimo art. 26: tale divieto non trova tuttavia applicazione nell’ambito del rapporto di subappalto, il cui regolamento, come si è
detto, può essere liberamente concordato dalle parti, non vincolate, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, all’osservanza delle norme pubblicistiche riguardanti il rapporto principale, e quindi libere di disciplinare a loro
discrezione gli effetti di eventuali sopravvenienze.
3.2. Correttamente, pertanto, ai fini dell’esclusione del diritto alle compensazioni, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle clausole del contratto stipulato tra le parti, osservando che il rinvio dalle stesse formulato
alla disciplina dell’appalto pubblico era volto esclusivamente a far constare
formalmente gli obblighi posti a carico dell’appaltatrice per la realizzazione
dell’opera pubblica, in modo da poter esigere contrattualmente un comportamento cooperativo e collaborativo da parte della subappaltatrice, ma non
comportava il recepimento dell’intera normativa in tema di appalto pubblico,
e segnatamente delle disposizioni riguardanti la determinazione del corrispettivo e la revisione dei prezzi, delle quali ha rilevato l’incompatibilità con
la disciplina specifica concordata tra le parti.
Peraltro, anche a voler ritenere che il predetto rinvio comportasse l’assoggettamento del rapporto di subappalto all’intera disciplina pubblicistica
del rapporto principale, dovrebbe ugualmente escludersi la possibilità di estendere allo stesso l’efficacia di modificazioni normative sopravvenute alla
stipulazione del contratto, come quelle introdotte dall’art. 1, comma 550,
della legge n. 311 del 2004, non essendo stato neppure dedotto che, attraverso tale rinvio, le parti avessero inteso fare riferimento alla stessa fonte

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comma 4-bis, della legge n. 109 del 1994, avente come presupposto il so-

legale del regolamento contrattuale, anziché alla normativa vigente all’epoca della conclusione del contratto, e dovendosi dunque ritenere che, una
volta formatasi la volontà contrattuale sulla base della predetta normativa,
l’intero rapporto dovesse svolgersi secondo la disciplina dalla stessa dettata,
e le modificazioni sopravvenute non potessero alterarne il regime pattizio
(cfr. Cass., Sez. I, 6/08/2015, n. 16544; 22/02/2007, n. 4176; 7/07/2004,

3.3. Alla stregua di tale regime, così come ricostruito dalla sentenza impugnata, non meritano infine censura le conclusioni cui è pervenuta la Corte
distrettuale, la quale, rilevato che la subappaltatrice aveva accettato il corrispettivo forfettariamente indicato, dichiarando di essere a conoscenza di
tutti i rischi incidenti sulla sua determinazione, ed aveva esplicitamente rinunciato a pretendere maggiori compensi a norma degli artt. 1660 e 1664,
nonché a valersi del rimedio previsto dall’art. 1467 cod. civ. ed alla revisione prezzi, ha escluso che l’appaltatrice fosse tenuta a trasferirle l’importo
corrispostole a titolo di compensazioni dalla committente, ritenendo ininfluente, a tal fine, anche il richiamo della ricorrente al principio di buona fede
nell’esecuzione del contratto. Come più volte ribadito da questa Corte, infatti, l’impegno solidaristico di carattere generale connesso all’osservanza di
detto principio, pur traducendosi nell’imposizione a carico di ciascuna delle
parti dell’obbligo di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, indipendentemente da specifici obblighi contrattuali o dal dovere extracontrattuale di neminem laedere, incontra il suo limite nell’interesse proprio del
soggetto, il quale è tenuto al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte esclusivamente nella misura in cui gli stessi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (cfr. Cass., Sez. III, 4/05/2009, n. 10182;
11/01/2006, n. 264; 30/07/2004, n. 14605).
4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art.
1346 cod. civ., osservando che, nel ritenere giustificata l’alterazione del sinallagma contrattuale, in virtù della rinuncia di essa ricorrente ad avvalersi
degli artt. 1660, 1664 e 1467 cod. civ., la Corte di merito non ha considerato che la rinuncia a diritti futuri ed eventuali è ammissibile soltanto alla con-

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n. 12416).

dizione che gli stessi risultino determinati o determinabili nella loro estensione. Tale requisito nella specie non sussisteva, dal momento che all’epoca
della stipulazione del contratto non era prevedibile che il legislatore intervenisse, in materia di appalti pubblici, per introdurre un diritto alle compensazioni, in deroga alla disciplina del c.d. prezzo chiuso. La rinuncia alla revisione dei prezzi non comportava pertanto il venir meno della facoltà di av-

sopportazione di maggiori costi da parte della subappaltatrice, doveva considerarsi sostanzialmente indifferente per l’appaltatrice, essendo il relativo
onere destinato ad essere riversato sulla committente.
4.1. Il motivo è infondato.
La disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta,
dettata in via generale dall’art. 1467 cod. civ., e quella della revisione dei
prezzi, prevista in tema di appalto dall’art. 1664 cod. civ., che ne rappresenta una specificazione, costituiscono infatti espressione del principio secondo cui nei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata
o periodica o differita, ciascuna parte assume su di sè il rischio degli eventi
che comportino un’alterazione del valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell’alea normale del contratto; tale principio
non ha carattere inderogabile, ben potendo le parti, nell’esercizio della loro
autonomia negoziale, conferire al contratto natura aleatoria, attraverso la
rinuncia convenzionale, anche in via preventiva, ai rimedi previsti dalle
norme in esame, mediante una clausola che evidenzi la loro volontà di assumere i rischi inerenti ai predetti eventi, ancorchè imprevedibili (cfr. Cass.,
Sez. II, 21/01/2011, n. 1494; Cass., Sez. I, 26/11/1984, n. 6106; 25/11/
1977, n. 5137).
Nella specie, d’altronde, l’imprevedibilità dell’aumento dei prezzi dell’acciaio che determinò l’introduzione dell’istituto delle compensazioni è stata
esclusa dalla sentenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, in virtù
della duplice considerazione che al momento della conclusione del contratto
tale fenomeno si era già manifestato, e la subappaltatrice si era già approvvigionata dei materiali necessari per la realizzazione delle opere. Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto valida la clausola contrat-

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valersi delle compensazioni, il cui riconoscimento, avente come titolo la

tuale con cui l’attrice aveva rinunciato ad avanzare richieste di maggiori
compensi e ad avvalersi dei rimedi previsti dagli artt. 1660, 1664 e 1467
cod. civ., concludendo che la stessa comportava l’esclusione anche del diritto alla compensazione, benché quest’ultimo non fosse ancora sorto al momento della stipulazione.
5. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa appli-

zione del contratto di subappalto, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del carattere prioritario dell’interpretazione letterale, la cui utilizzazione
preclude il ricorso agli altri criteri interpretativi, quando la comune volontà
delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate.
Nel ritenere che la portata obbligatoria del richiamo della disciplina pubblicistica fosse limitata alla subappaltatrice, la Corte di merito ha sovrapposto la
propria interpretazione al tenore letterale del contratto, dal quale non emergeva alcun elemento idoneo a far ritenere che le parti avessero inteso
escludere l’applicabilità della normativa in tema di appalti pubblici.
5.1. Il motivo è infondato.
Nella ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, la sentenza
impugnata ha conferito esclusivo rilievo proprio al significato letterale delle
espressioni usate, riportando testualmente il contenuto delle clausole con
cui la subappaltatrice aveva dichiarato di conoscere i rischi incidenti sulla
determinazione del corrispettivo ed aveva rinunciato ad eccepire l’ignoranza
dei fatti e la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, accettando il compenso determinato a forfait e riconoscendone l’omnicomprensività, la remuneratività e l’invariabilità, con la rinuncia a pretendere
compensi e/o indennità di qualsiasi genere, nonché ad avvalersi degli artt.
1660, 1664 e 1467 cod. civ. E’ sulla base di tali elementi, ritenuti univoci e
convergenti, che essa ha attribuito al richiamo della disciplina dell’appalto
pubblico una portata limitata all’individuazione degli obblighi di collaborazione e cooperazione posti a carico della subappaltatrice, con la conseguente esclusione dell’applicabilità delle norme pubblicistiche riguardanti la determinazione del prezzo.
Non può dunque ritenersi violato il principio, costantemente ribadito

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cazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ., affermando che, nell’interpreta-

dalla giurisprudenza di legittimità, che attribuisce carattere prioritario al criterio interpretativo fondato sul tenore letterale del testo contrattuale e una
portata meramente sussidiaria agli altri criteri, escludendo la necessità del
ricorso a questi ultimi nel caso in cui la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti
(cfr. Cass., Sez. III, 11/03/2014, n. 5595; 9/06/2004, n. 10968; 27/07/

limita d’altronde ad insistere sul valore sintomatico del richiamo alla normativa pubblicistica, del quale la sentenza impugnata ha comunque tenuto
conto, senza ritenerlo decisivo, in tal modo dimostrando di voler sollecitare,
attraverso l’apparente deduzione della violazione dei canoni ermeneutici,
una nuova valutazione degli atti, non consentita a questa Corte, alla quale
non spetta il compito di riesaminare l’intera vicenda processuale, ma solo
quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui è riservata in via esclusiva
l’interpretazione dei contratti (cfr. Cass., Sez. III, 14/07/2016, n. 14355;
26/05/2016, n. 10891; 10/02/2015, n. 2465).
6. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 1366 e 1374 cod. civ., sostenendo che, nell’escludere l’applicabilità della normativa in tema di appalti pubblici, la sentenza impugnata ha violato il criterio che impone d’interpretare il contratto secondo
buona fede, da intendersi come bilanciamento tra diritti ugualmente tutelati
a livello costituzionale, in modo da individuare un giusto equilibrio tra gli
stessi e da impedire che il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, che devono improntare il rapporto tra il committente e l’appaltatore,
restino pregiudicati nell’ambito del rapporto di subappalto, a danno di coloro
che, avendo prestato la propria attività per la realizzazione dell’opera pubblica, hanno a tal fine sopportato oneri eccezionali. La Corte di merito ha inoltre omesso di applicare il principio di equità integrativa, secondo cui gli
effetti del contratto devono essere determinati secondo criteri di logica giuridica tali da consentire l’adattamento della norma al caso concreto.
7. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1374 e 1375 cod. civ., affermando che, nell’e-

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2001, n. 10290). Nel contestare la predetta interpretazione, la ricorrente si

scludere che la buona fede consentisse di superare il tenore letterale del
contratto, la sentenza impugnata non ha considerato che essa costituisce
espressione del dovere inderogabile di solidarietà, ormai costituzionalizzato
ed idoneo ad orientare l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti, nonché
a determinarne integrativamente il contenuto e gli effetti, nel rispetto del
principio secondo cui ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l’interes-

resse. La Corte di merito ha infatti omesso di rilevare che ciò che si richiedeva non era un comportamento contra se dell’appaltatrice, non avendo essa sopportato i maggiori oneri per l’acquisto dell’acciaio, ma un intervento
integrativo sul contenuto del contratto, volto a prevenire o reprimere l’abuso del diritto consistente nell’incameramento senza titolo delle relative compensazioni. La sentenza impugnata non ha tenuto conto della contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dalla 2006, la quale, dopo aver ottenuto le compensazioni senza aver fatto fronte ai relativi oneri, ha rifiutato
di riversarle al soggetto che li aveva effettivamente sopportati, opponendo il
mancato rispetto del cronoprogramma degli approvvigionamenti, senza considerare che le compensazioni erano dovute indipendentemente dal periodo
dell’anno in cui le lavorazioni erano state effettuate.
8. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.
Premesso che, in quanto riflettenti la violazione di un criterio ermeneutico integrativo, avente carattere sussidiario, le censure in esame si pongono in evidente contraddizione con l’affermazione del valore prioritario della
interpretazione letterale, posta a fondamento del terzo motivo d’impugnazione, si osserva che nella specie l’utilizzazione di tale criterio doveva considerarsi preclusa dalla rilevata chiarezza ed univocità del tenore letterale delle clausole contrattuali, reputate idonee ad evidenziare la volontà delle parti
di escludere l’applicabilità della disciplina in materia di appalti pubblici, e
con essa il diritto della subappaltatrice alle compensazioni. In quanto volta
ad ottenere il riconoscimento di tale diritto a prescindere o addirittura in
contrasto con tale lettura, l’operazione ermeneutica suggerita dalla ricorrente si traduce pertanto in una correzione o una modifica del dato testuale,

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se dell’altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio del proprio inte-

avente come risultato l’inserimento nel contratto di un contenuto non previsto e neppure immaginabile dalle parti al momento della stipulazione, nonché incompatibile con l’intento, desumibile dall’esclusione del diritto alla revisione, di porre a carico della subappaltatrice il rischio di eventi idonei a
determinare un’alterazione del valore economico della sua prestazione, anche oltre i limiti della normale alea contrattuale. Tale risultato si pone in

tà in tema d’interpretazione dei contratti, secondo cui la volontà emergente
dal consenso prestato dalle parti nel momento della stipulazione non può
essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando, come
nella specie, sia invocata la buona fede come criterio di interpretazione del
contratto, dal momento che la stessa deve intendersi come fattore d’integrazione del contratto non già sul piano dell’interpretazione dello stesso, ma
su quello, diverso, della determinazione del contenuto delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall’art. 1375 cod. civ.: nel sistema giuridico attuale,
l’attività interpretativa è infatti legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a diritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà
delle parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non
sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del contratto,
ma costituiscono esclusivamente lo strumento mediante il quale procedere
alla ricostruzione della comune intenzione delle parti al momento della stipulazione del contratto, e perciò della sostanza dell’accordo (cfr. Cass., Sez.
I, 31/5/2016, n. 11263; Cass., Sez. II, 30/08/2011, n. 17809; Cass., Sez.
III, 12/04/2006, n. 8619).
Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza che, per effetto delle differenze esistenti tra la disciplina dell’appalto pubblico e quella
dell’appalto privato, la subappaltatrice non possa, nella specie, trarre profitto in tutto o in parte dal maggior compenso conseguito dall’appaltatrice in
applicazione della norma sopravvenuta, trattandosi di uno squilibrio estrinseco al contratto di subappalto, e tale da non giustificare operazioni ermeneutiche integrativo-correttive, in quanto non riconducibile ad un comportamento abusivo dell’appaltatrice, la quale, nel percepire il predetto compenso, ha esercitato un diritto riconosciutole dalla legge: per la configurabi-

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contrasto con il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimi-

lità di un abuso del diritto non è infatti sufficiente che una parte del contratto, pur perseguendo un risultato lecito con mezzi legittimi, abbia tenuto una
condotta non idonea a salvaguardare gli interessi della altra, ma è necessario che il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo
abbia esercitato con modalità sproporzionate ed irrispettose del dovere di
correttezza e buona fede, causando alla controparte un sacrificio eccesivo

quelli per i quali quei poteri o facoltà le erano attribuiti (cfr. Cass., Sez. lav.,
7/05/2013, n. 10568; Cass., Sez, III, 29/05/2012, n. 8567; 18/09/2009, n.
20106).
9. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 18, quarto comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., sostenendo che l’applicabilità dell’art. 26,
comma 4-bis, della legge n. 109 del 1994 al contratto di appalto determinava la nullità delle clausole del contratto di subappalto che ne escludevano
l’operatività, per frode alla legge, comportando le stesse il venir meno della
comparabilità tra il corrispettivo dell’appalto e quello del subappalto.
9.1. Il motivo è infondato.
L’art. 18, quarto comma, della legge n. 55 del 1990, il quale impone
all’impresa aggiudicataria di praticare, per le opere affidate in subappalto,
gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, non reca infatti alcun riferimento ad eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti all’appaltatore in aggiunta a quello risultante
dalla gara espletata per l’affidamento dell’opera, e non implica pertanto che
il corrispettivo dovuto al subappaltatore debba essere successivamente adeguato ai maggiori importi conseguiti dall’appaltatore a titolo di revisione
prezzi o, come nella specie, di compensazioni. In quanto riconducibile al diverso regime giuridico cui sono sottoposti i due contratti, l’esclusione dello
obbligo di riversare in tutto o in parte i predetti importi al subappaltatore
non si pone d’altronde in contrasto con la finalità di ordine pubblico perseguita dalla predetta disposizione, consistente nell’impedire un eccessivo frazionamento dell’operazione economica, con finalità di sfruttamento del lavoro (cfr. Cass., Sez. I, 12/02/2016, n. 2814; Cass., Sez. II, 1/04/2015, n.

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ed ingiustificato, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a

6635; 23/04/2005, n. 8565), e non dà quindi luogo ad un’ipotesi di frode
alla legge, la cui peculiarità consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono,
attraverso gli accordi contrattuali, un risultato vietato dalla legge, con la
conseguenza che, nonostante la liceità del mezzo impiegato, è illecito il risultato che si vuole in concreto realizzare attraverso l’abuso dello stesso e la
distorsione della sua funzione ordinaria (cfr. Cass., Sez. III, 26/01/2010, n.

10. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto preclusa l’azione d’ingiustificato arricchimento,
per effetto della rinuncia alla revisione dei prezzi, senza considerare che
l’affermata inapplicabilità della disciplina pubblicistica dell’appalto, a causa
dell’autonomia del rapporto di subappalto, escludeva la possibilità di porre
tale rapporto a fondamento della domanda di riconoscimento delle compensazioni. La Corte di merito non ha tenuto conto della diversità dei fatti costitutivi delle azioni d’inadempimento e ed arricchimento, né della documentazione prodotta, da cui emergevano l’avvenuto riconoscimento delle compensazioni in favore della 2006 e la sopportazione dei relativi oneri da parte di
essa ricorrente.
11. Con il nono motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26, comma 4-bis, della legge n. 109 del 1994, nonché la
contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio, affermando che l’esclusione del diritto all’indennizzo per i maggiori oneri si pone in contrasto con l’intervenuto accertamento della sopportazione di tali oneri da parte di essa ricorrente e del vantaggio ritrattone
dalla 2006 nei rapporti con la committente.
12. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad
oggetto questioni tra di loro connesse, sono inammissibili.
Il rigetto della domanda di riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento risulta infatti giustificato dalla sentenza impugnata in
base a tre distinti ordini di considerazioni, configurabili come altrettante rationes decidendi, e costituiti rispettivamente dal difetto di sussidiarietà della
azione, proposta nonostante la disponibilità di rimedi contrattuali, dalla ri-

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1523).

conducibilità dello squilibrio patrimoniale alle pattuizioni intervenute tra le
parti, qualificabili come giusta causa dell’impoverimento, e dall’esclusione
del nesso di causalità tra la locupletazione dell’appaltatrice e la diminuzione
patrimoniale subìta dalla subappaltatrice, la quale aveva ricevuto esattamente quanto previsto dal contratto. Nell’impugnare la predetta statuizione,
la ricorrente si limita a censurare la prima affermazione, nonchè ad insistere

farsi carico di contestare la ritenuta sussistenza della giusta causa e l’insussistenza del nesso eziologico, la cui mancata impugnazione comporta l’inammissibilità della censura proposta, per difetto d’interesse. Qualora infatti, come nella specie, la decisione sia fondata su una pluralità di ragioni distinte ed autonome, l’omessa impugnazione di una o più di esse ne comporta il passaggio in giudicato, facendo pertanto venir meno l’interesse all’impugnazione delle altre, il cui accoglimento non potrebbe in alcun caso condurre all’annullamento della decisione, idonea a reggersi autonomamente
sulla base di quelle divenute definitive (cfr. Cass., Sez. I, 27/07/2017, n.
18641; Cass., Sez. VI, 18/04/2017, n. 9752; 3/11/2011, n. 22753).
13. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal
dispositivo.

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 20/12/2017

Il Funzionai() fil7fikukiz‘ari
Dott.ssa fabrizia 13ARON

sull’avvenuta dimostrazione dell’arricchimento e dell’impoverimento, senza

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