Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19296 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. II, 16/09/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 16/09/2020), n.19296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24196/2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO CANNATA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CINZIA ANGELICO;

– ricorrente –

contro

EDILAGRICOLA SERVICE SRL, CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE REGIONALE PREDDA

NIEDDA DI SASSARI IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 114/2016 della CORTE D’APPELLO di SASSARI,

depositata il 18/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 18 marzo 2016 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato l’appello principale proposto da B.A. e l’appello incidentale proposto da Edilagricola Service s.r.l. nei confronti della sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda proposta dalla seconda nei confronti del primo e del Consorzio Zona Industriale Regionale Predda Niedda, aveva disposto la costituzione, in favore del terreno denominato Lotto n. (OMISSIS), appartenente alla Edilagricola Service s.r.l., della servitù di passaggio su un terreno che il B. aveva acquistato dalla P.A.S. s.r.l., la quale si era obbligata in tal senso, nel contesto di una scrittura privata avente ad oggetto la promessa di cessione, da parte del Consorzio, di un’area consortile.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che l’atto pubblico del 9 agosto 2006 con il quale il B. aveva acquistato l’area costituente il completamento del lotto consortile n. (OMISSIS), prevedeva, all’art. 1, che il B. si obbligasse a costituire, a semplice richiesta del consorzio o dei diretti interessati, servitù di passaggio a favore dei terreni di proprietà della Edilagricola s.r.l., con i patti e le limitazioni previsti dall’art. 8 della scrittura privata del 29 settembre 2005; b) che, per effetto del richiamato art. 8, la P.A.S., cui il B. era subentrato, si era obbligata a costituire il diritto di servitù di passaggio descritto nell’allegata planimetria, riservandosi il diritto di adire l’autorità giudiziaria al fine di far accertare la non interclusione del fondo dominante o comunque la possibilità di transito su altri fondi sulla base del criterio di cui all’art. 1051 c.c.; c) che le parti avevano altresì convenuto che la suddetta servitù, ove costituita, dovesse considerarsi estinta qualora il tribunale avesse stabilito che il fondo di proprietà di Edilagricola s.r.l. non fosse risultato intercluso ovvero qualora vi fosse stata la possibilità di ottenere l’accesso attraverso un altro tracciato più breve che arrecasse minor danno al fondo sul quale era consentito; d) che dal complessivo contesto delle pattuizioni intercorse si evinceva agevolmente che le parti avevano voluto introdurre una clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni, ai sensi dell’art. 1462 c.c.; e) che pertanto il B. non avrebbe potuto proporre alcune eccezione se non dopo avere adempiuto l’obbligazione assunta; f) che, invece, l’obbligazione era rimasta inadempiuta; g) che pertanto doveva essere mantenuto fermo il giudizio di inammissibilità della deduzione relativa alla asserita esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, quantunque non per le argomentazioni adottate dal primo giudice.

3. Avverso tale sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per avere la Corte territoriale rilevato d’ufficio l’esistenza di una clausola solve et repete, che costituisce eccezione in senso stretto e alla quale, peraltro, doveva ritenersi che la controparte avesse comunque rinunciato, avendo accettato il contraddittorio sulle deduzioni svolte dal medesimo ricorrente.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, dal momento che la Corte d’appello aveva ufficio l’esistenza della clausola solve et repete, senza sentire le parti sul punto e, pertanto, senza consentire al ricorrente di sottolineare l’assenza di una eccezione di parte.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione logica, in quanto muovono dal comune presupposto che la Corte territoriale avrebbe rilevato ex officio un’eccezione in senso stretto.

Siffatta premessa, tuttavia, è erronea ed estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, come emerge agevolmente sol che ci si soffermi sulla nozione di eccezione.

Invero, l’eccezione in senso stretto consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte (come ribadito, anche di recente, da Cass. 28 maggio 2019, n. 14515), laddove, nei caso di specie, non si discute di un diritto del ricorrente (che, infatti, in primo grado ha, in via riconvenzionale, chiesto soltanto, per il caso di accoglimento della domanda avversaria, il riconoscimento di una congrua indennità e l’attribuzione delle spese di costituzione a carico della controparte).

Conforta tale conclusione il precedente invocato dal ricorrente.

Cass. 24 maggio 1993, n. 5819 ha, infatti, ritenuto che costituisca eccezione e non semplice replica difensiva contrastare le pretese della controparte invocando la clausola contrattuale del solve et repete.

Ma, appunto, deve venire in rilievo un fatto impeditivo dell’altrui pretesa (nel caso deciso da Cass. 5819 del 1993, si trattava della domanda risolutoria proposta in via riconvenzionale dai convenuti).

Il carattere del diritto di Edilagricola Service s.r.l. “a prima richiesta” attiene, invece, alla indicazione dei connotati del fatto costitutivo del diritto ed è stato dedotto in primo grado, come dimostra il fatto che la sentenza del Tribunale appunto in questi termini descrive l’obbligazione del B..

Ne discende, allora, che la correzione argomentativa della Corte territoriale, rispetto al percorso motivazionale del primo giudice, non va identificata nell’avere disatteso una pretesa del B. sulla base di un’eccezione non sollevata dalla controparte, ma nell’avere ritenuto irrilevanti, ai fini dell’accoglimento della domanda della Edilagricola Service s.r.l., le questioni relative alla non interclusione del fondo di quest’uitima.

Anzi, la puntualizzazione della Corte d’appello riguarda esplicitamente solo il secondo motivo, con il quale il B. censurava la decisione del Tribunale che non aveva ravvisato nella sua comparsa di risposta l’allegazione di una diversa servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, che avrebbe paralizzato la pretesa della controparte.

4. in conseguenza, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

 

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