Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19296 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FINSERVICE SPA, (OMISSIS), (gia’ Finsacom S.p.a.) in persona del

suo legale rappresentante pro tempore Sig. I.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO MUSCO 73, presso lo

studio dell’avvocato BONGHI ARMANDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato VASCELLO LUIGI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LUPIS

STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato CONTI DOMENICO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

Sezione Civile, emessa il 18/01/2006, depositata il 15/02/2006;

R.G.N. 185/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato Maria SARACINO per delega Luigi VASCELLO;

udito l’Avvocato Domenico CONTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del 1 motivo,

accolto il 2 motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, su istanza della s.p.a. Finsacom, dal Tribunale di Larino, che ingiungeva ad essa opponente e a C.G. il pagamento della somma di L. 14.796.000, oltre interessi e spese, per il mancato rimborso di rate di cui ad un contratto di finanziamento stipulato l’(OMISSIS), sostenendo di non aver mai sottoscritto tale contratto.

L’opposta contestava la fondatezza dell’opposizione ed il Tribunale adito, all’esito dell’istruzione, rigettava l’opposizione.

La P. proponeva appello, resistito dalla Finservice s.p.a.

(subentrata alla Finsacom), e con sentenza depositata il 15.2.06 la Corte d’appello di Campobasso, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullita’ ed inefficacia del decreto opposto e rigettava la domanda di pagamento avanzata nei confronti dell’appellante.

Avverso detta sentenza ha quindi proposto ricorso per cassazione la Finservice, con due motivi, mentre l’intimata ha resistito con controricorso, depositando in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 degli artt. 2721 e 2722 c.c..

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 157 c.p.c. per non essere state le nullita’ circa l’ammissibilita’ e l’espletamento della prova testimoniale denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi.

1. Il primo motivo e’ infondato.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si rileva che la Corte di merito non ha assolutamente omesso di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di interpretare il contenuto dell’art. 2721 c.c. nel senso, cioe’, di escludere la possibilita’ di fare ricorso alla prova per testi in materia di contratti.

Ed invero, come risulta dalla mera lettura della sentenza impugnata (v. pagg. 5 – 6), quest’ultima ha giustificato – con argomentazioni assolutamente logiche ed adeguate, nonche’ immuni da errori giuridici – la suddetta esclusione, facendo correttamente riferimento alla circostanza che nel caso di specie non si ravvisava alcuna delle eccezioni previste nello stesso art. 2721 c.c., comma 2 all’applicazione del principio sopra indicato, per difetto di specifiche qualita’ nelle persone che hanno partecipato alla stipulazione del contratto in oggetto o di particolari circostanze nella formazione del medesimo tali da legittimare la deroga a quel principio.

Ne’ va sottaciuto, per completezza di motivazione, che il giudizio d’inammissibilita’ della prova testimoniale in materia di contratti e’ stato fondato implicitamente dai giudici d’appello sul disposto del D.Lgs. n. 385 del 1993, art 117 secondo cui i contratti di finanziamento devono farsi in forma scritta a pena di nullita’, risultando dalla sentenza impugnata che la relativa eccezione era stata sollevata dall’appellante P. nella comparsa conclusionale del giudizio d’appello (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

2. Per quanto riguarda il secondo motivo, si rileva in via preliminare che esso investe una ratio decidendi della sentenza impugnata che, essendo fondata sulla tempestivita’ dell’eccezione dell’appellante in ordine alla nullita’ riguardante l’ammissione e l’espletamento della prova testimoniale in violazione dell’art. 2721 c.c., non puo’ che risultare subordinata ed accessoria rispetto a quella esposta in via primaria e concernente, come si e’ sopra detto, l’assoluta inammissibilita’ della prova per testi nei contratti di finanziamento per difetto di prova scritta.

In altri termini, si tratta di una ragione della decisione assolutamente autonoma e secondaria rispetto a quella adottata in via principale, che poteva tranquillamente essere omessa dalla Corte di merito, senza inficiare in alcun modo la validita’ dell’altra.

Ne consegue che la questione circa la fondatezza o meno della censura sollevata con il secondo motivo del ricorso risulta assolutamente irrilevante, avendo la censura medesima ad oggetto un punto che non puo’ considerarsi decisivo della controversia alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di merito sull’inammissibilita’ in assoluto della prova per testi.

In definitiva, va dichiarata l’inammissibilita’ del secondo motivo per sostanziale carenza di interesse ad impugnare da parte della ricorrente.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, stante la difformita’ delle decisioni adottate in sede di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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