Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19296 del 02/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.02/08/2017), n. 19296
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16144-2016 proposto da:
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA 29, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA MARIA ALIFANO,
rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO MENALLO;
– ricorrente –
contro
HERON SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI
142, presso lo studio dell’Avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI,
rappresentato e difeso dall’Avvocato CARMELO DI PAOLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA in data 15
gennaio 2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO
che – pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla s.r.l. Heron nei confronti dell’arch. F.F. – il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata in data 10 dicembre 2009, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la Heron al pagamento, in favore dell’opposto, della minor somma di Euro 18.458,64, oltre agli interessi moratori dalla data del 24 febbraio 2003;
che la Corte d’appello di Catania, con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2016, ha rigettato l’appello del F.;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 giugno 2016, sulla base di un motivo;
che l’intimata società Heron ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è improcedibile;
che lo stesso ricorrente dà atto, a pag. 2 del ricorso, che la sentenza della Corte d’appello è stata notificata il 20 aprile 2016 “a mezzo pec al procuratore costituito”;
che tuttavia, il ricorrente ha depositato una copia conforme all’originale della sentenza impugnata priva della relata di notifica a mezzo pec;
che in tal modo, il ricorrente non ha osservato l’onere – prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c. – di depositare, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione;
che detta omissione di deposito non è stata surrogata neppure dalla parte controricorrente (cfr. Cass., Sez. U., 2 maggio 2017, n. 10648);
che il ricorso è improcedibile;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 16 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017