Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19296 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16144-2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA MARIA ALIFANO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO MENALLO;

– ricorrente –

contro

HERON SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

142, presso lo studio dell’Avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato CARMELO DI PAOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA in data 15

gennaio 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO

che – pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla s.r.l. Heron nei confronti dell’arch. F.F. – il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata in data 10 dicembre 2009, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la Heron al pagamento, in favore dell’opposto, della minor somma di Euro 18.458,64, oltre agli interessi moratori dalla data del 24 febbraio 2003;

che la Corte d’appello di Catania, con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2016, ha rigettato l’appello del F.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 giugno 2016, sulla base di un motivo;

che l’intimata società Heron ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è improcedibile;

che lo stesso ricorrente dà atto, a pag. 2 del ricorso, che la sentenza della Corte d’appello è stata notificata il 20 aprile 2016 “a mezzo pec al procuratore costituito”;

che tuttavia, il ricorrente ha depositato una copia conforme all’originale della sentenza impugnata priva della relata di notifica a mezzo pec;

che in tal modo, il ricorrente non ha osservato l’onere – prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c. – di depositare, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione;

che detta omissione di deposito non è stata surrogata neppure dalla parte controricorrente (cfr. Cass., Sez. U., 2 maggio 2017, n. 10648);

che il ricorso è improcedibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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