Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19295 del 29/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6122-2014 proposto da:

T.E., M.G., entrambi quali cessionari da

VALDOSTA SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FAUSTO BARATELLA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE MOGLIANO VENETO, in persona del Sindaco pro tempore dott.

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE

43, presso lo studio dell’avvocato FABIO LORENZONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BORELLA giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2217/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato SABRINA FUSI per delega;

udito l’Avvocato ALBERTO BORELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Supermercati Full s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in M-Invest s.r.l., la quale cederà il credito oggetto del presente giudizio alla società Valdosta s.r.l.) nel 1984 chiese al Comune di Mogliano Veneto l’autorizzazione all’esercizio di un centro commerciale.

Il Comune rigettò l’istanza con provvedimento del 20.11.1.985.

Tale provvedimento fu annullato dal Consiglio di Stato con sentenza (sez. 5) 15.3.1993 n. 367.

2. Allegando questi fatti, il 21.5.1993 la M-Invest convenne dinanzi al Tribunale di Treviso il Comune di Mogliano Veneto, invocandone la responsabilità aquiliana per illegittimo diniego di rilascio dell’autorizzazione commerciale, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

3. Con sentenza non definitiva 20.6.2002 n. 1098 il Tribunale di Treviso accolse la domanda in punto di an debeatur.

La Corte d’appello di Venezia con sentenza 29.11.2004 rigettò l’appello del Comune.

4. Questa Corte, con sentenza 27.5.2009 n. 12282, cassò la sentenza d’appello, ritenendola viziata per avere condannato al risarcimento la pubblica amministrazione senza avere previamente accertato nè la sussistenza della colpa (che non poteva ravvisarsi nella mera illegittimità del provvedimento annullato dal giudice amministrativo); nè il nesso di causa (il cui accertamento richiedeva un giudizio probabilistico su quali probabilità avesse l’istanza di autorizzazione commerciale di essere accolta nel merito), nè la verosimile esistenza d’un danno risarcibile.

5. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Venezia con sentenza 30.9.2013 n. 2217 accolse l’appello del Comune e rigettò la domanda della M-Invest. La Corte d’appello – adottando varie e concorrenti rationes decidendi ritenne che:

(a) la M-Invest non avesse allegato in cosa fosse consistito il danno patito;

(b) la M-Invest nulla potesse pretendere per il periodo di tempo successivo alla sentenza del Consiglio di Stato con cui venne annullato il diniego di rilascio della autorizzazione commerciale (1993), perchè non aveva reiterato l’istanza;

(c) per il periodo di tempo anteriore al 1993, la condotta del Comune non fu colposa, perchè l’errore fu scusabile;

(d) infine e in ogni caso, la M-Invest era titolare d’una mera aspettativa, non d’una situazione giuridica soggettiva di diritto od interesse legittimo, e nella normalità dei casi analoghi doveva ritenersi che il Comune non avrebbe rilasciato l’autorizzazione.

6. La seconda sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.G. e T.E., che si sono qualificati cessionari del credito litigioso da parte della Valdosta s.r.l., con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito il Comune di Mogliano Veneto con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo dare conto delle doglianze proposte dai ricorrenti, in quanto sussiste una preliminare ed assorbente causa di inammissibilità del ricorso.

1.2. M.G. e T.E. hanno dichiarato di impugnare la sentenza d’appello in quanto cessionari del credito litigioso.

Il Comune di Mogliano Veneto ha contestato (p. 6 del controricorso) che i ricorrenti avessero tale qualità, e comunque ha soggiunto che la qualità di cessionari del credito litigioso andava dimostrata nel presente giudizio, il che non è avvenuto.

A tale eccezione i ricorrenti hanno replicato – con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. -:

a) di avere ritualmente depositato la comunicazione ex art. 1264 c.c. di avvenuta cessione del credito;

b) in ogni caso, che la cessione del credito è valida ed efficace anche in mancanza ella comunicazione di cui all’art. 1264 c.c..

1.3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Mogliano Veneto (rilevabile comunque anche d’ufficio) è fondata.

M.G. e T.E. non compaiono quali parti del giudizio nella sentenza impugnata.

Chi non abbia partecipato al giudizio d’appello, ed impugni la sentenza conclusiva di esso nell’asserita qualità di successore a titolo particolare d’una delle parti, ai fini di dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire, di cui all’art. 100 c.p.c., deve:

(a) allegare la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa (il che nella specie è avvenuto);

(b) dimostrare la sussistenza delle circostanze di fatto costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c. e, quindi, alla proposizione dell’impugnazione in nome proprio, pur essendo stata l’azione originariamente proposta da altro soggetto.

Ove tale dimostrazione manchi, resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto a impugnare, dimostrazione il cui onere incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte che tale diritto eserciti, ed il cui accertamento va effettuato anche d’ufficio, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio, sicchè il negativo esito del medesimo conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione (così, testualmente, Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 12/02/2004, Rv. 570069; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 6572 del 31/03/2005, Rv. 580250; Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006, Rv. 592968; Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/02/2007, Rv. 595409; Sez. 1, Sentenza n. 11541 del 19/05/2009, Rv. 607960; Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010, Rv. 613693; Sez. 2, Sentenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615205).

1.4. Nel caso di specie, i due ricorrenti nè nel ricorso – ad onta di quanto affermato a p. 2 della memoria ex art. 378 c.p.c. -, nè con le modalità di cui all’art. 372 c.p.c., hanno mai documentato la propria qualità di cessionari del credito litigioso. La impugnazione da essi proposta va dunque dichiarata inammissibile.

2. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna M.G. e T.E., in solido, alla rifusione in favore del Comune di Mogliano Veneto delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.G. e T.E., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA