Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19295 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19295 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 22782-2007 proposto da:
INA ASSITALIA S.P.A. 00409920584 Soc. incorporante della S.P.A.
ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA in persona del
Procuratore Speciale Avv. MAURIZIO FUGGITTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA IPPONIO 14, presso lo studio
dell’avvocato CIERI EDUARDO, che la rappresenta e difende giusta
procura in atti;
– ricorrente –

e9,0 A3

1 5°)

contro
TRAILERS RENT S.R.L.;
– intimata –

Data pubblicazione: 21/08/2013

sul ricorso 25843-2007 proposto da:
TRAILERS RENT S.R.L. 02489800371 in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Ing. FRANCESCO MIGLIORI,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA RANDACCIO 1,
presso lo studio dell’avvocato BUONGIORNO ALDO, rappresentata

atti;

..

– ricorrente contro
INA ASSITALIA S.P.A. 00409920584 Soc. incorporante della S.P.A.
ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA in persona del
Procuratore Speciale Avv. MAURIZIO FUGGITTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA IPPONIO 14, presso lo studio
dell’avvocato CIERI EDUARDO, che la rappresenta e difende giusta
procura in atti;

– controricorrente avverso la sentenza n. 617/2006 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 06/06/2006, R.G.N. 448/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato EDUARDO CIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARIO FRESA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
principale e per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 11 novembre 1991, l’Assitalia S.p.a.
conveniva, innanzi al Tribunale di Bologna, la Trailers Rent S.r.l.
2

e difesa dall’avvocato VENTRELLA FRANCESCO giusta procura in

esponendo che: detta società, in data 28 luglio 1988, a mezzo del
proprio veicolo bilico tg VE 13653, aveva assunto il trasporto (dalla
Francia, loc. Ribercourt, Officina Norsolor, a Treviso, destinataria
IMPA) di materiale chimico plastico del valore di lire 41.040.000;
durante il tragitto, il giorno 29 luglio 1988, il bilico era stato oggetto di

erano rimasti ignoti, era avvenuto in località eccentrica rispetto
all’itinerario possibile; il veicolo, inoltre, era stato lasciato incustodito e
non assicurato con mezzi antifurto; l’attrice, quale assicuratrice delle
merci trasportate in forza del contratto di assicurazione per conto di
chi spetta stipulato con la Borghi International S.p.a., aveva pagato, a
titolo di indennizzo, agli aventi diritto Borghi S.p.a. e Norsolor, in data
10 agosto 1989, la somma di lire 41.040.000.
Tanto premesso, l’attrice chiedeva, in via di “rivalsa”, la condanna della
convenuta al pagamento della somma di lire 41.040.000 con gli
interessi dal 10 luglio 1989 e la rivalutazione monetaria.
La Trailers Rent S.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della
domanda.
In particolare la convenuta eccepiva, in via preliminare,
l’inammissibilità dell’azione di responsabilità del vettore da parte
dell’assicuratore, quale successore a titolo particolare nei diritti del
mittente, atteso che, con la consegna al vettore, la proprietà dei beni si
era trasferita all’acquirente destinatario. In via subordinata, deduceva
l’insussistenza dei presupposti di fatto per l’esercizio dell’azione di
rivalsa nei confronti del vettore. In via di ulteriore subordine, eccepiva
la prescrizione dell’azione ai sensi dell’art. 2951 c.c. e deduceva che,
comunque, l’eventuale risarcimento era dovuto nei limiti delle
disposizioni della legge 22 agosto 1985 n. 450.

furto mentre sostava in via Caorsana a Treviso; il furto, i cui autori

Il Tribunale adito, con sentenza del 23 agosto 2001, rigettava la
domanda e condannava l’attrice alla rifusione delle spese di lite.
Osservava il Tribunale che l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.a.
aveva stipulato con la Borghi S.p.a. un contratto di assicurazione “per
conto di chi spetta” per “merci trasportate a mezzo autocarro”; che la

Impa; che il titolare dell’interesse assicurato era il proprietario delle
merci al momento del furto; che tale soggetto, alla stregua della
disposizione di cui all’art. 1510 c.c., era l’IMPA, posto che con la
consegna al vettore il venditore, salvo diversa pattuizione nella
fattispecie non dimostrata, si libera dall’obbligo di consegna; che,
pertanto, la società assicuratrice, avendo pagato l’indennizzo a soggetti
(la Nonsoror e la Borghi) non titolari dell’ interesse assicurato, non
aveva diritto di surroga.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Assitalia – Le Assicurazioni
d’Italia S.p.a. assumendo che il Tribunale aveva errato nell’escludere il
diritto alla surroga sul rilievo che l’indennizzo era stato pagato a
soggetto non titolare dell’interesse assicurato, posto che i titolari del
diritto all’indennizzo erano la mittente Norsolor e la S.p.a. Borghi
quale vettore incaricato (che, a sua volta, aveva affidato l’incarico al
subvettore Trailers Rent), ovvero o l’una o l’altra; sosteneva, altresì,
l’appellante che sempre erroneamente il primo giudice aveva fatto
riferimento, ai fini dell’individuazione del titolare dell’interesse
assicurato, alle norme in tema di compravendita, dovendo il titolare del
diritto essere individuato, invece, sulla base delle norme in materia di
contratto di trasporto.
L’appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravarne e
riproponendo espressamente, in via subordinata, l’eccezione di
prescrizione e di limitazione di responsabilità.
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Borghi aveva affidato il trasporto di merci vendute dalla Nonsolor alla

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 giugno 2006,
rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito l’INA Assitalia S.p.a. ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo,
articolato in due profili.

ricorso incidentale condizionato, riproponendo l’eccezione di
prescrizione ex art. 2951 c.c. e, in subordine, l’inesistenza dei
presupposti per l’esercizio dell’azione di rivalsa e, in via di estremo
subordine, trattandosi di trasporto soggetto a forcella, ha eccepito che
l’indennizzo non può eccedere i limiti stabiliti dalla legge n. 450 del
1985.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi ai sensi
dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la stessa sentenza.
2. Ai ricorsi in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
applicabile, ai sensi del comma 2 dell’art. 27 del medesimo decreto
legislativo, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli
altri provvedimenti pubblicati dalla data di entrata in vigore dello
stesso (2 marzo 2006) e successivamente abrogata dall’art. 47, comma
1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009
– in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (6 giugno 2006).
3. Con l’unico motivo di ricorso FINA Assitalia S.p.a. lamenta
“violazione e falsa applicazione degli artt. 112-113-115-116 c.p.c., artt.
1476-1510 c.c., 2° co. 1678-1683-1685-1689 c.c.” nonché
“insufficiente e contraddittoria motivazione” (art. 360 nn. 3 e 5).
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Ha resistito con controricorso la Trailers Rent S.r.l. che ha proposto

3.1. In relazione al motivo di ricorso in esame, la ricorrente pone i
seguenti quesiti di diritto:
“in materia di sub trasporto (trasporto commesso da un vettore ad un altro vettore)
il vettore assume la qualità di mittente nell’ambito del contratto di sub trasporto e
pertanto, in caso di perdita di cose trasportate, ha diritto di far valere la

mittente abbia esperito o meno l’azione dei danni nei suoi confronti; lo stesso diritto
può essere fatto valere dall’assicuratore che abbia risarcito il mittente vettore e voglia
esperire l’azione di rivalsa verso il responsabile sub vettore”;
“in materia di trasporto, anche di cose compravendute, il destinatario delle merci
acquista i diritti nascenti dal contratto di trasporto solo nel caso in cui egli stesso
abbia commissionato il trasporto al vettore, ovvero, nel caso in cui il trasporto sia
stato commissionato dal venditore, soltanto dal momento in cui il destinatario
compratore abbia richiesto al vettore la consegna delle merci a lui indirizzate o non
sia scaduto il termine di tale consegna. In assenza di tali condizioni, i diritti
nascenti dal contratto di trasporto spettano al committente”.
3.2. Il motivo é inammissibile.
3.3. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa
Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione che denunzi con unico
motivo vizi di violazione di legge e di motivazione, qualora si concluda
con la formulazione di tanti quesiti corrispondenti alle censure
proposte, poiché nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme
processuali che ostacoli tale duplice denunzia, a nulla rilevando l’art.
366 bis c.p.c., inserito dall’art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, il quale
esige che, nel caso previsto dal n. 3 dell’art. 360 c.p.c., il motivo sia
illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5, che
l’illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in
relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la
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responsabilità risarcitoria del sub vettore anche indipendentemente dal fatto che i l

renda inidonea a giustificare la decisione ma non richiede anche che il
quesito di diritto e gli elementi necessari alla illustrazione del vizio di
motivazione siano prospettati in motivi distinti (Cass. 18 gennaio 2008,
n. 976; Cass. 26 marzo 2009, n. 7621).
3.4. Nel caso all’esame difetta anzitutto il momento di sintesi (cd.

indicati nella rubrica del motivo.
3.5. Per quanto attiene, poi, alle censure sollevate in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, c.p.c., i quesiti di diritto formulati sono
inadeguati, difettando di specificità e concretezza. Ed invero, i quesiti
inerenti a censure in diritto, dovendo assolvere la funzione di integrare
il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio giuridico generale, non possono essere come lo sono i quesiti all’esame – meramente generici e astratti, privi di
qualunque indicazione sugli argomenti addotti dal giudice a quo e sulle
ragioni per le quali non dovrebbero essere condivisi (Cass., sez. un., 14
gennaio 2009, n. 565), ma devono essere calati nella fattispecie
concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla loro
sola lettura, gli errori asseritamene compiuti dal giudice di merito e le
regole applicabili. Ne consegue che essi non possono consistere in una
semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero, sostanzialmente,
nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza delle
propugnate petizioni di principio o delle censure così come illustrate
nello svolgimento dei motivi (Cass. 7 marzo 2012, n. 3530).
4. Il ricorso principale, va pertanto, dichiarato inammissibile.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue
l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

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quesito di fatto) in relazione ai lamentati vizi motivazionali, pure

Tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate, vanno
compensate per intero tra le parti le spese del presente giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e

parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Sup

di Cassazione, il 3 aprile 2013.

assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa per intero tra le

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