Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19295 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19295 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12856/2013 R.G. proposto da
STEFANELLI FLORA e STEFANELLI RITA, rappresentate e difese

dall’Avv.

Rodolfo Barsi, con domicilio eletto in Roma, via L. Mantegazza, n. 4, presso
lo studio del Dott. Marco Gardin;
– ricorrenti contro
A.N.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– con troricorrente e
CO.CE.MER. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Tonio Rizzo,
rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Marcuccio, con domicilio eletto in
Roma, via XXI Aprile, n. 11, presso lo studio dell’Avv. Corrado Morrone;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 117/13 depositata il 5
febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

1. Flora e Rita Stefanelli, già proprietarie di un fondo della superficie di
22722 mq. sito in Lecce, via Monteroni, zona Condò, e riportato in Catasto
al foglio 146, particelle 341, 342 e 343, convennero in giudizio l’A.N.A.S.
S.p.a. e la Co.Ce.Mer. S.p.a., in qualità di capogruppo dell’A.T.I. costituita
con la Leadri S.r.l., la Pal Strade S.r.l. e la S.S.P. Costruzioni S.r.l., proponendo opposizione alla stima dell’indennità dovuta per l’espropriazione dello
immobile, disposta dal Prefetto con decreto dell’8 giugno 2006 per la costruzione della variante esterna per l’innesto delle strade statali 613 e 16.
Si costituirono le convenute, ed eccepirono rispettivamente il difetto di
legittimazione passiva e la tardività della domanda.
1.1. Con sentenza del 5 febbraio 2013, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato la domanda proposta nei confronti della CoCeMer e ha determinato
l’indennità di espropriazione in Euro 18.009,00 e quella di occupazione legittima in un importo pari a quello degl’interessi legali sulla predetta somma
per ciascun anno o frazione di anno, condannando l’ANAS al versamento
presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto già eventualmente corrisposto.
A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha rilevato che nel Piano regolatore generale il fondo ricadeva in
zona E2 agricola di salvaguardia ed interesse ambientale, fatta eccezione
per una fascia della profondità di 30 m., destinata a rispetto della rete viaria, osservando che si trattava di un lotto di terreno inedificabile, nel quale
erano consentiti soltanto interventi di manutenzione, parziale ampliamento,
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, e reputandolo pertanto agricolo. Premesso che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
181 del 2001, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 5-bis,

2

FATTI DI CAUSA

comma quarto, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, in combinato disposto con gli
artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, quinto e sesto comma, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e l’art. 40, commi secondo e terzo, del
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che prevedevano il criterio del valore agricolo
medio, l’indennità di espropriazione per i fondi agricoli doveva essere commisurata al valore di mercato dell’immobile, determinato in base alle carat-

ciente le strade provinciali per Monteroni ed Arnesano, risultava incolto e
privo di strutture, ma in condizioni tali da poter essere coltivato; ha aggiunto che, pur essendo agevolmente raggiungibile, esso non presentava caratteristiche di pregio sotto il profilo agricolo, ed ha pertanto escluso l’ipotizzabilità di un valore superiore a quello agricolo medio, individuato dal c.t.u. in
Euro 9.543,24, reputando tuttavia più congruo, in considerazione della posizione e del contesto, un valore di Euro 12.000,00, cui ha aggiunto l’importo
di Euro 6.009,00 per il soprassuolo costituito dal muro di recinzione, ed escludendo invece che fosse dovuto un separato indennizzo per la perdita di
tre alberi di pino, il cui valore doveva considerarsi assorbito da quello del
fondo.
2. Avverso la predetta sentenza le Stefanelli hanno proposto ricorso per
cassazione, affidato ad un solo motivo. Hanno resistito con controricorsi l’Anas e la CoCeMer, la quale ha depositato anche memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione, le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 42 e 117 Cost., e dell’art. 1 del
Primo Protocollo addizionale alla CEDU, nonché l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, osservando che, nonostante il richiamo alla
sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, la sentenza impugnata
ha contravvenuto al principio, dalla stessa enunciato in conformità della giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui l’indennità deve avere un ragionevole legame con il valore di mercato del bene. Nel liquidare l’indennità di
espropriazione in misura pari al valore agricolo medio, essa non ha tenuto
conto della necessità che essa garantisca un serio ristoro per la perdita della

3

teristiche dello stesso, la Corte ha rilevato che il fondo espropriato, prospi-

proprietà, trascurando le caratteristiche essenziali del fondo espropriato,
quali le sue potenzialità produttive ed il pregio da esso rivestito sul mercato
immobiliare-speculativo; in tal modo, la Corte di merito si è posta in contrasto anche con i suggerimenti operativi contenuti nella direttiva della Regione
Puglia 2 settembre 2011, secondo cui la dichiarazione d’incostituzionalità
dell’art. 40, comma terzo, del d.P.R. n. 327 del 2001 impone di commisura-

dal valore di mercato stimato dal c.t.u., la Corte di merito ha poi omesso di
esporre le ragioni per cui ha ritenuto di doverlo disattendere, astenendosi
dall’esaminare anche i rilievi sollevati dal consulenti di esse attrici, ed incorrendo pertanto in un vizio che si è ripercosso anche sulla liquidazione della
indennità di occupazione, determinata per ciascun anno in misura pari agli
interessi legali sull’importo riconosciuto a titolo di indennità di espropriazione.
1.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione, la sentenza impugnata non è affatto limitata a richiamare il valore agricolo medio determinato ai sensi dell’art. 16, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n.
865, ma ha tenuto opportunamente conto delle caratteristiche obiettive del
fondo espropriato, evidenziando da un lato la totale inedificabilità dello stesso, derivante dalla destinazione prevista dal piano regolatore generale vigente alla epoca della vicenda ablativa, e tale da far apparire non attuale la
prospettiva di una collocazione sul mercato immobiliare-speculativo, e dallo
altro la mancanza di particolari pregi ai fini della destinazione all’esercizio
dell’attività agricola; pur concludendo per la difficoltà d’ipotizzare un valore
di mercato che si discostasse significativamente dal predetto valore, essa lo
ha d’altronde incrementato, in considerazione della posizione dell’immobile
e del contesto in cui era inserito, in tal modo pervenendo ad una stima finale superiore di circa il 30%. Non può pertanto ritenersi che, almeno in astratto, la Corte distrettuale si sia discostata dall’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di espropriazione delle aree
agricole e di quelle non suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo cui,
per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha

4

re l’indennità di espropriazione al valore venale del fondo. Nel discostarsi

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma quarto, del d.l.
11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, in combinato disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo
periodo, e 16, quinto e sesto comma, della legge n. 865 del 1971, come sostituiti dall’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che commisuravano
l’indennità al valore agricolo medio, la stima dev’essere effettuata in base al

legge 25 giugno 1865, n. 2359, con la conseguente possibilità di dimostrare
che, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, il fondo presenta caratteristiche che ne consentono lo sfruttamento per fini ulteriori e diversi da
quello agricolo, e quindi di attribuire allo stesso una valutazione di mercato
tale da rispecchiare possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola
e quella edificatoria (cfr. Cass., Sez. Un., 3/07/2013, n. 17868; Cass., Sez.
I, 17/10/ 2011, n. 21386).
In concreto, tuttavia, la Corte distrettuale ha omesso d’illustrare il procedimento attraverso il quale è pervenuta alla determinazione dell’importo
stimato, essendosi limitata, nel richiamare il valore agricolo medio, a fare
proprie le conclusioni della relazione depositata dal c.t.u., senza neppure indicare il metodo di valutazione dallo stesso adottato ed i parametri di riferimento utilizzati, ed avendo omesso di prendere posizione in ordine ad un’altra ipotesi formulata dal c.t.u., il quale, come si evince dalla trascrizione
della relazione contenuta nel ricorso, aveva indicato, in via alternativa, un
valore di mercato notevolmente superiore, la cui determinazione, pur muovendo dall’accertata inedificabilità del fondo espropriato, teneva conto della
ubicazione dello stesso in una zona di particolare interesse ambientale e paesaggistico. La Corte distrettuale ha inoltre omesso di fornire risposta alle
censure puntualmente sollevate dai consulenti di parte sulla base di valori
desunti da atti di compravendita d’immobili situati nella medesima zona,
nonché d’illustrare le considerazioni di carattere economico per cui, in virtù
delle caratteristiche evidenziate, ha ritenuto che il valore agricolo medio dovesse essere incrementato, nonostante la rilevata mancanza di particolare
pregio dell’immobile sotto il profilo agricolo. Tali carenze, impedendo l’individuazione dei fatti considerati rilevanti ai fini della decisione, consentono di

5

criterio del valore venale pieno, previsto in via generale dall’art. 39 della

ritenere sussistente nella specie il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.
5 cod. proc. civ., configurabile, a seguito delle modifiche introdotte dall’art.
54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, allorquando l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e quindi in violazione dell’art. 132, secondo

abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando abbia argomentato sulla base di elementi di prova menzionati in
modo tale da presupporre che essi siano già conosciuti, in quanto fatti oggetto di mero richiamo, anziché di una descrizione sufficiente a dar conto
della loro rilevanza, posto che anche in tal caso non è ricostruibile l’iter logico attraverso cui si è formato il suo convincimento, nè, quindi, è esercitabile
il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono (cfr.
Cass., Sez. I, 22/02/2017, n. 4605).
Se è vero, d’altronde, che, in mancanza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti, il giudice di merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del c.t.u., potendo
limitarsi a riconoscerne la coerenza con le indagini compiute dall’esperto e
con le osservazioni svolte nella sua relazione, è anche vero, però, che, allorquando le predette critiche risultino specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata, egli non può esimersi da
una più puntuale motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 9/10/2017, n. 23594; 20/
05/2005, n. 10668; Cass., Sez. III, 19/06/2015, n. 12703). Analogamente,
egli è tenuto a giustificare il convincimento raggiunto sulla base di autonome considerazioni, nel caso in cui, per effetto dell’avvenuto espletamento di
una pluralità di consulenze tecniche nel corso del giudizio, pervenute a conclusioni difformi, o della formulazione di più soluzioni reputate ugualmente
valide dal medesimo c.t.u., sia tenuto a compiere una scelta tra le stesse,
confrontandole tra loro ed indicando quella ritenuta più convincente (cfr.
Cass., Sez. lav., 26/08/2013, n. 19572; Cass., Sez. II, 30/10/2009, n.
23063; Cass., Sez. I, 2/05/2006, n. 10133).
2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio

6

comma, n. 4 cod. proc. civ., che può ravvisarsi non solo quando il giudice

della causa alla Corte d’Appello di Lecce, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello
di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle

Così deciso in Roma il 20/12/2017

Il Funzionnrio Gind zia io
Dott.ssa Fab;. izia BA’RVE

Il P esi ente

spese del giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA