Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19295 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. II, 16/09/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 16/09/2020), n.19295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4727/2016 R.G. proposto da:

ZERO 7 Industria Arredamento s.r.l., in liquidazione, p.i.v.a.

(OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in

Messina, alla via Ghibellina, n. 77, presso lo studio dell’avvocato

Letterio Arena, che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale su foglio separato allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

C.A., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Fabrizio

Gemelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Cavour,

n. 17, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Canfora.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 209/2015 della Corte d’appello di Messina;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 7.12.2001 la “Zero 7 Industria Arredamento” s.r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Messina C.A..

Esponeva che con preliminare in data 25.11.2000 aveva promesso di vendere ed il convenuto aveva promesso di acquistare porzione di fabbricato industriale in (OMISSIS), per il complessivo prezzo di Lire 1.550.000.000, oltre i.v.a..

Esponeva che il promissario acquirente si era reso inadempiente; che, segnatamente, non aveva provveduto, benchè obbligato, a corrispondere il corrispettivo pattuito alle banche creditrici di essa promittente, onde ottenere la liberazione dell’immobile dalle ipoteche iscritte a garanzia.

Chiedeva risolversi il contratto preliminare per inadempimento del convenuto e pronunciarsene condanna al risarcimento del danno.

1.1. Si costituiva C.A..

Instava – tra l’altro – per il rigetto dell’avversa domanda.

1.2. Denegate – con ordinanza in data 18.11.2004 – e l’ammissione dell’articolata prova testimoniale e la sollecitata nomina di un consulente tecnico, l’adito tribunale, con sentenza n. 19/2011, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e rigettava la domanda di condanna dello stesso contraente al risarcimento dei pretesi danni in assenza della relativa dimostrazione.

2. Proponeva appello la “Zero 7 Industria Arredamento” s.r.l. in liquidazione. Resisteva C.A.; proponeva appello incidentale.

3. Con sentenza n. 209/2015 la Corte d’appello di Messina rigettava ambedue i gravami e compensava le spese del grado.

Evidenziava la Corte che nè la prova testimoniale nè la consulenza tecnica richieste in prime cure dall’appellante principale consentivano di superare le lacune probatorie esistenti.

Evidenziava, in particolare, che le circostanze dedotte, come esplicitato nell’ordinanza istruttoria di prime cure datata 18.11.2004, erano “non conferenti, inammissibili ed ultronee” (così sentenza d’appello, pag. 5).

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Zero 7 Industria Arredamento” s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

C.A. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

6. Con il primo motivo la s.r.l. ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 356 c.p.c., il vizio di motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Deduce che la Corte di merito ha solo apparentemente motivato, allorchè ha negato l’ammissione della prova testimoniale e la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, invocate, rispettivamente, ai fini della dimostrazione e della quantificazione del danno sofferto.

Deduce, segnatamente, che gli esiti della prova testimoniale, se ammessa, avrebbero integrato le risultanze della documentazione prodotta, ovvero avrebbero dato ragione dell’omesso pagamento del corrispettivo alle banche creditrici, pagamento idoneo, se eseguito, a far cessare il corso dei gravosi interessi e a consentire il risanamento aziendale.

Deduce, altresì, che la Corte distrettuale ha fatto rinvio all’ordinanza istruttoria di prime cure datata 18.11.2004 e, tuttavia, con tal ultima ordinanza l’istruttore di primo grado aveva respinto le formulate istanze di prova, siccome aveva – erroneamente – ritenuta la causa matura per la decisione in relazione alle questioni preliminari all’uopo prefiguratesi.

7. Con il secondo motivo la s.r.l. ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce, con riferimento al danno correlato all’aggravio degli interessi relativi alle esposizioni bancarie e conseguente al mancato diretto versamento del corrispettivo agli istituti di credito e, dunque, con riferimento al danno correlato all’impossibilità di dare esecuzione al piano di risanamento ed ai maggiori oneri connessi alla proposizione, da parte sua, della domanda di concordato preventivo, che la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’attestato in data 16.1.2012, concernente i pagamenti effettuati dal liquidatore del concordato per la complessiva maggior somma di Euro 1.937.566,15 in luogo della complessiva minor somma di Lire 1.687.241.661, che sarebbe stata da pagare in ipotesi di definizione bonaria dell’esposizione debitoria connessa al diretto versamento del corrispettivo agli istituti di credito.

8. Il primo motivo di ricorso va respinto.

9. Si evidenzia, innanzitutto, che esso non è, a rigore, debitamente specifico ed “autosufficiente”.

Ed invero, in ossequio ai canoni di specificità ed “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quali positivamente sanciti all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e n. 6, ben avrebbe dovuto la s.r.l. ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei propri assunti ovvero la valutazione della rilevanza degli articoli f) e g) della prova per testimoni (cfr. ricorso, pag. 7), riprodurre integralmente nel corpo del ricorso i medesimi articoli della prova orale (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19985, secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative; Cass. sez. lav. (ord.) 30.7.2010, n. 17915).

10. Evidentemente il difetto di specificità ed “autosufficienza” rileva viepiù alla luce di un duplice rilievo.

10.1. In primo luogo, alla luce dell’insegnamento di questa Corte secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 17.6.2019, n. 16214; Cass. (ord.) 7.3.2017, n. 5654).

10.2. In secondo luogo, alla luce della prospettazione del controricorrente, a tenor della quale il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 19/2011, aveva dato atto che gli accordi preliminari intercorsi tra la “Zero 7 Industria Arredamento” ed C.A. non erano stati formalizzati in difetto del parere del “Monte dei Paschi di Siena”, parere al quale era subordinata la definizione transattiva proposta dalla “Banca Commerciale Italiana” (cfr. controricorso, pag. 2).

Evidentemente, in tal ultimi termini, il riferimento operato dalla Corte di Messina all’ordinanza istruttoria di prime cure datata 18.11.2004, contrariamente all’assunto della ricorrente (secondo cui – si ribadisce – la causa era stata erroneamente ritenuta matura per la decisione dall’istruttore di primo grado; vedasi in tal senso anche il punto 1.2. della memoria), si qualifica e si specifica alla stregua, in special modo, del rilievo – dalla medesima Corte messinese operato – di “non conferenza” e di “ultroneità” delle circostanze dedotte sub specie di capitoli di prova testimoniale.

11. Per altro verso, in ordine alla censura concernente la mancata nomina di un consulente d’ufficio ai fini della quantificazione del danno, è sufficiente che questo Giudice del diritto ribadisca il proprio indirizzo ricostruttivo.

Ossia che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria), sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326).

12. Il secondo motivo di ricorso è, invece, meritevole di accoglimento.

13. Si premette che l’attestato in data 16.1.2012, concernente i pagamenti effettuati dal liquidatore del concordato, è stato di certo allegato dalla ricorrente in grado d’appello (cfr. ricorso, pag. 14; cfr. memoria, punto 2.).

13.1. Più esattamente si premette quanto segue.

Da un canto, la s.r.l. ricorrente ha specificato che ha provveduto alla produzione dell’attestato summenzionato quale documento n. 3 allegato in calce all’atto di appello – pagg. 42/43 del fascicolo d’appello – notificato il 20.1.2012 e depositato contestualmente alla costituzione in giudizio (cfr. ricorso, pag. 14; cfr. memoria, punto 2., pagg. 3 – 4. Cfr. Cass. (ord.) 10.5.2019, n. 12574, secondo cui la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la L. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sè non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purchè tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale).

D’altro canto, il controricorrente non ha disconosciuto che l’attestato fosse datato 16.1.2012 ed ha del tutto genericamente addotto che “tale documento non risulta essere ritualmente acquisito agli atti” (così controricorso, pag. 4).

14. Si premette, altresì, che il giudizio de quo agitur è stato definito in primo grado con sentenza (del Tribunale di Messina) n. 19 del 5.1.2011 (cfr. ricorso, pag. 4), ovvero che era pendente in prime cure alla data del 4.7.2009, sicchè il testo dell’art. 345 c.p.c., cui ratione temporis devesi aver riguardo, è propriamente quello scaturito dalla “riforma” di cui alla L. n. 69 del 2009 (legge che all’art. 58, comma 2, detta norma transitoria a tenor della quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge (4.7.2009) si applicano gli articoli (…) 345 (…) come modificati dalla presente legge”), ossia “(…) non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto (…) produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.

15. In rapporto, dunque, al testo di riferimento dell’art. 345 c.p.c., si rappresenta quanto segue.

Per un verso, è innegabile che la ricorrente era di certo impossibilitata a produrre l’attestato in data 16.1.2012 nel corso del giudizio di primo grado (cfr. memoria, pag. 4).

Per altro verso, è innegabile, alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, che nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (testo previgente applicabile al caso de quo), quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. Cass. sez. un. 4.5.2017, n. 10790; Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24164).

Per altro verso ancora, è innegabile che in tema di giudizio di appello, l’art. 345,3 co., c.p.c., come modificato dalla L. n. 353 del 1990 (nel testo applicabile “ratione temporis”), nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull’esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. 23.7.2014, n. 16745; Cass. 31.8.2015, n. 17341).

16. Ebbene al cospetto dei surriferiti rilievi e nel segno dei surriferiti principi è innegabile che la Corte messinese non ha fatto menzione alcuna dell’attestato in data 16.1.2012, nè al fine di escludere che l’appellante avesse dimostrato di non aver potuto produrlo nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile nè al fine di disconoscere l’attitudine del medesimo attestato a dissipare lo stato di incertezza in ordine ai fatti controversi.

17. In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 209 dei 13/30.3.2015 della Corte d’appello di Messina, nei limiti del medesimo motivo, va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’appello.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

18. In dipendenza dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la s.r.l. ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;

cassa, in relazione e nei limiti del motivo accolto, la sentenza n. 209 dei 13/30.3.2015 della Corte d’appello di Messina;

rinvia ad altra sezione della medesima Corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

 

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