Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19295 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato

GIOVE STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SONZOGNI

RAFFAELLA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

FOR CAFFE’ SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 534/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Prima civile, emessa il 16/03/2005, depositata il 16/06/2005;

R.G.N. 79/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine del rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso affidato a due motivi L.A. ha impugnato per cassazione la sentenza in data 16 giugno 2005 della Corte di appello di Brescia di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la sentenza in data 28-9-2002, con la quale il Tribunale di Bergamo, previo accertamento della risoluzione per inadempimento da parte della L. del contratto di somministrazione inter partes, aveva accolto la domanda della s.r.l. FIOR DI CAFFE’, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 5.352,97 e rigettato, invece, la domanda riconvenzionale della L., avente ad oggetto la restituzione della somma di L. 2.550.000.

1.1. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta da parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Rileva la Corte che il ricorso risulta sottoscritto dall’avv. Sonzogni Raffaella di Bergamo giusta procura speciale in calce alla sentenza di secondo grado con elezione di domicilio in Roma.

Detta procura reca la data (OMISSIS) – e cioe’ successiva alla notifica del ricorso avvenuta presso i due procuratori della controparte in data 8 e 10 maggio 2006 – ed ha il seguente tenore letterale: delego a rappresentarmi ed a difendermi nel presente procedimento, nei giudici di impugnazione, nei conseguenti processi esecutivi ed eventuali giudizi in garanzia, intervento ed opposizione l’avv. Raffaella Sonzogni di Bergamo (…) eleggendo domicilio presso lo studio avv. Stefano Giove, Roma (…) conferendogli tutte le facolta’ di legge, ed in particolare quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio e farsi sostituite da altri avvocati e procuratori anche ai sensi della L. n. 675 del 1996, art. 10”.

La suddetta procura e’ priva non solo del requisito dell’anteriorita’ rispetto alla notifica del ricorso, ma anche di quello della specialita’.

Invero, nel giudizio di cassazione la procura speciale non puo’ essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilita’ di atti diversi da quelli sopra indicati (Cass. S.U. 12.6.2006, n. 13537).

In conformita’ alla consolidata giurisprudenza di questa Corte deve ribadirsi, ulteriormente, che nel giudizio di cassazione, la procura speciale espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c. (secondo cui il ricorso e’ diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilita’ da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale) non puo’ essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilita’ di atti diversi da quelli suindicati.

Pertanto, se la procura non e’ rilasciata contestualmente a tali atti, e’ necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioe’ con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr. Sez. un., 12 giugno 2006, n. 13537).

Anche a prescindere da quanto precede, si osserva che, in ogni caso, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo richiesta dall’art. 365 c.p.c, e’ essenziale, oltre che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata (Cass. 28 marzo 2006, n. 7984).

Nel caso di specie va rilevato che il tenore della procura conferita per rappresentare, assistere e difendere la L. nel presente procedimento, nei giudizi di impugnazione … evidenzia la genericita’ dell’incarico, non risultando affatto la volonta’ della conferente di investire l’avv. Sonzogni del potere di proporre ricorso per cassazione.

L’invalidita’ della procura, incidendo sulla validita’ del rapporto processuale, va rilevata di ufficio e comporta inammissibilita’ del ricorso.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimita’ non avendo parte intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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