Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19295 del 02/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19295

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14866-2016 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 29, presso lo studio dell’Avvocato BARBARA PICCINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato PAOLO FAVRE FIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

09/06/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO

che A.E. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99 e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14 avverso il decreto in data 24 novembre 2015 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste di rigetto dell’istanza presentata da Emiliano Albano di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che il Presidente del Tribunale di Trieste, con ordinanza in data 9 giugno 2016, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia, e la conseguente estromissione del Ministero stesso dal giudizio, ha respinto l’opposizione, confermando il suddetto decreto;

che il Presidente del Tribunale ha ritenuto che A.E. non poteva essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, risultando titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito superiore al limite massimo previsto dalla legge risultante dall’ultima dichiarazione;

che – a tal fine – ha considerato quanto segue:

– il ricorrente ha esposto nell’istanza relativa all’ammissione al patrocinio di non avere percepito alcun reddito nell’anno 2014 – come confermato dall’esito degli accertamenti eseguiti dall’Agenzia delle entrate – ma ha precisato che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che da lui stesso, dalla nonna paterna, B.A. ved. A., la quale ha dichiarato per il 2014 un reddito di Euro 11.695, come risulta dall’esame del modello 730/2015 – redditi 2014;

il reddito del nucleo familiare del ricorrente per l’anno 2014 – ai sensi dell’art. 76, comma 2 citato D.P.R. – è pari ad Euro 11.695 (il reddito del ricorrente essendo pari a O e dovendosi tenere conto del solo reddito del familiare convivente di Euro 11.695);

l’art. 92 stesso D.P.R., nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, prevede che “Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’art. 76, comma 1, sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”;

“il limite di reddito – Euro 11.528,41 ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, elevato di Euro 1.032,91 per quanto previsto dall’art. 92 citato ad Euro 12.561,32 – è superato da A.E., per il quale il reddito risulta pertanto pari a Euro 12.727,91 (Euro 11.695, elevato di Euro 1.032,91)”;

che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale l’ A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 giugno 2016, sulla base di due motivi;

che l’intimata Agenzia delle entrate non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92 nella parte in cui l’ordinanza impugnata indica il reddito totale dell’istante in Euro 12.727,91, erroneamente aggiungendo al reddito della nonna convivente di Euro 11.695 un inesistente reddito di Euro 1.032,91 a carico dell’istante, con ciò ritenendo superato il limite di legge;

che il motivo è manifestamente fondato;

che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, nello stabilire le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dispone che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 11.528,41;

che il successivo art. 92, nel prevedere il cumulo dei redditi dei familiari conviventi, stabilisce al contempo che “i limiti di reddito indicati dall’art. 76, comma 1, sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”;

che l’art. 92 è chiaro nel prevedere che ad essere elevati sono i limiti di reddito, non, presuntivamente, il reddito del richiedente: la disposizione non pone una presunzione di reddito a carico dell’istante, ma intende agevolare la concessione del patrocinio a soggetti inseriti in nuclei familiari numerosi, elevando, appunto, i limiti di reddito per l’ammissione, come recita la stessa rubrica della disposizione;

che pertanto, correttamente elevato il limite di reddito ad Euro 12.561,32 in presenza di due soggetti del nucleo familiare, il Tribunale avrebbe dovuto considerare il solo imponibile della nonna paterna B.A. ved. A., essendo il reddito dell’istante pari a 0;

che resta assorbito l’esame del secondo motivo, con cui si denuncia violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 e all’art. 99 stesso D.P.R.;

che il ricorso è accolto per la manifesta fondatezza del primo motivo;

che cassata l’ordinanza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Trieste, che la deciderà in persona di altro magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Trieste, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA