Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19294 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1754/2014 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato DANIELE BERARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ROSA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA quale incorporante di UNIPOL

ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore ad negotia

Dott.ssa C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.F., CO.LU.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 1340/2012 del TRIBUNALE di TIVOLI,

depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato FRANCESCO BALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2007 B.G. convenne dinanzi al Giudice di pace di Tivoli A.F., Co.Lu. e la UGF Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a., e come tale sarà d’ora innanzi indicata), esponendo che:

– il (OMISSIS) era rimasto coinvolto in un sinistro stradale;

– la responsabilità del sinistro andava ascritta a Co.Lu., conducente d’un veicolo a motore di proprietà di A.F. ed assicurato dalla UnipolSai.

Chiese perciò la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

2. Con sentenza 19.3.2010 n. 417 il Giudice di pace di Tivoli accolse

parzialmente la domanda, dichiarando la pari corresponsabilità dei due conducenti coinvolti.

La sentenza venne appellata da B.G..

Con sentenza 19.11.2012 n. 1340 il Tribunale di Tivoli rigettò il gravame.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da B.G., con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito la UnipolSai con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Questa Corte deve preliminarmente rilevare, d’ufficio, come la notifica del ricorso sia stata effettuata ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, dall’avvocato Daniele Berardi, il quale non è il difensore del ricorrente, ma il mero domiciliatario dell’avv. Vincenzo Rosa, difensore del ricorrente munito di procura speciale.

Ritiene tuttavia questa Corte che tale circostanza non renda invalida la notificazione.

E’, infatti, principio pacifico e risalente, quello secondo cui l’attività di impulso del procedimento notificatorio – ovvero la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – può, dal soggetto legittimato a compierla, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e, in tal caso, l’omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell’atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata (Sez. 1, Sentenza n. 4520 del 08/03/2016, Rv. 638997; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 10004 del 06/05/2011, Rv. 617834; Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006, Rv. 590860).

1.2. E’ avviso di questo Collegio che tale principio debba trovare applicazione sia quando la notificazione sia eseguita secondo le regole ordinarie per mezzo d’un ufficiale giudiziario, sia quando sia eseguita direttamente dall’avvocato, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53.

Così come, nel primo caso, la persona legittimata a chiedere la notifica all’ufficiale giudiziario può delegare anche verbalmente tale attività ad un terzo, allo stesso modo anche l’avvocato legittimato ad eseguire personalmente la notificazione (in quanto munito di procura ed autorizzato dal consiglio dell’ordine di appartenenza) può delegare il compimento di tale attività ad un domiciliatario (ovviamente pur egli debitamente autorizzato dal consiglio dell’ordine), affinchè vi provveda nomine alieno.

Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale il notificante avv. Daniele Berardi ha dichiarato di eseguire la notifica “quale domiciliatario” dell’avv. Vincenzo Rosa, e dunque necessariamente quale suo incaricato.

1.3. Nei termini che precedono deve dunque ritenersi non condivisibile nè il diverso orientamento seguito da Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20468 del 12/10/2015, Rv. 637334 (la quale ha ritenuto inesistente ed insanabile la notifica del ricorso per cassazione eseguita dal domiciliatario non munito di procura); nè quello seguito da Sez. 6 – 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013, Rv. 625357 (secondo cui è nulla, e dunque sanabile, la notificazione eseguita ai sensi della L. n. 53 del 1994 dal domiciliatario non munito di procura).

Non è condivisibile il primo, in quanto una notifica che abbia comunque raggiunto il destinatario non può dirsi “inesistente”; non è condivisibile tuttavia nemmeno il secondo dei suddetti orientamenti, in quanto la L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1, là dove consente l’esecuzione della notifica diretta all’avvocato “munito di procura”, non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista. Sicchè, in virtù del generale principio secondo cui gli atti non delegabili (actus legitimi) sono solo quelli espressamente previsti dalla legge, anche l’esecuzione della notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994, può essere delegata ad un domiciliatario, a condizione che il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dall’ordine degli avvocati.

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello col quale l’appellante si doleva della sottostima delle spese di lite del primo grado.

2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Il ricorrente infatti, lamenta che il giudice d’appello non abbia esaminato uno dei suoi motivi di gravame.

Affinchè la denuncia del vizio di ultrapetizione da parte del giudice d’appello possa, in sede di legittimità, condurre alla cassazione della sentenza impugnata, è necessario che il ricorrente assolva due oneri:

(a) riporti compiutamente nel ricorso i motivi d’appello che assume non esaminati, sì da consentire alla Corte di cassazione di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove”;

(b) evidenzi l’ammissibilità del motivo di gravame che assume non esaminato: ovvio essendo che non potrebbe questa Corte cassare con rinvio una decisione d’appello, al solo fine di far dichiarare dal giudice del rinvio l’inammissibilità del motivo di gravame non esaminato nella prevedente fase di merito (così ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133; Sez. L, Sentenza n. 14561 del 17/08/2012, Rv. 623618).

Anche chi propone un ricorso per cassazione deve infatti avervi interesse, e l’interesse all’impugnazione sussiste quando l’impugnante possa ricavare una utilità concreta dall’eventuale accoglimento di essa. Tale interesse non può invece consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata: con la conseguenza che è inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico: come giustappunto accade nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione denunci il mancato esame, da parte del giudice d’appello, d’un motivo d’appello inammissibile (Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008, Rv. 603196).

2.3. Ciò posto in iure, si rileva in facto che il ricorrente ha trascritto alla p. 22 del proprio ricorso il motivo d’appello col quale lamentava la sottostima delle spese di lite del primo grado. Da tale trascrizione si apprende che con quel motivo d’appello B.G. si dolse della sentenza di primo grado perchè, oltre a liquidare le spese di lite senza distinguere tra diritti ed onorari, compì la relativa quantificazione “in misura notevolmente inferiore alla nota spese depositata dall’appellante”. Un motivo d’appello, dunque, palesemente inammissibile ex art. 342 c.p.c. (anche nel testo applicabile ratione temporis), a causa della sua totale aspecificità.

Tale inammissibilità del motivo di gravame rende dunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che quel motivo non esaminò, in virtù del principio secondo cui “manca di interesse a dolersi in sede di legittimità la parte che abbia dedotto in sede di appello una questione sulla quale il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi, allorquando la questione, se fosse stata dal giudice presa in esame, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile” (così, testualmente, Sez. 3, Sentenza n. 466 del 22/02/1971, Rv. 350082).

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la sentenza impugnata sarebbe nulla perchè

basata su “motivazioni apparenti”.

Le “motivazioni apparenti” riguarderebbero, secondo il ricorrente:

(a) la ricostruzione della dinamica;

(b) il rigetto della domanda di danno da fermo tecnico;

(c) l’esclusione dell’IVA dal costo della riparazione del veicolo danneggiato.

3.2. Il motivo è manifestamente infondato.

Una sentenza può dirsi nulla per mancanza di motivazione o adozione d’una motivazione apparente quando quest’ultima non consente in alcun modo di ricostruire l’iter logico adottato dal giudicante. Motivazione apparente, ad esempio, sarebbe quella che dicesse “poichè la domanda è fondata, la accolgo”.

Motivazione apparente non può dirsi, invece, quella con la quale valuti le prove in modo sgradito alla parte, a nulla rilevando che quelle prove potevano essere teoricamente valutate anche in modo diverso.

Nel caso di specie il Tribunale:

(a) sulla dinamica del sinistro ha espresso le ragioni del proprio convincimento, sicchè le censure prospettate dal ricorrente si risolvono in una inammissibile critica al modo in cui il giudice ha valutato le prove e ricostruito i fatti;

(b) sulla liquidazione del danno (ovvero sulle censure indicate sub (b) e (c) al p. precedente) il ricorrente solleva invece questioni di puro diritto, rispetto alle quali ovviamente non è mai concepibile alcun difetto di motivazione o motivazione apparente che dir si voglia. E’ la ricostruzione dei fatti che esige una motivazione, non l’applicazione delle regole di diritto: e siccome sulla quantificazione del danno il ricorrente pone questioni di diritto, nessun vizio di “motivazione apparente” è concepibile rispetto ad esse.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta (formalmente) che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 112, 115 c.p.c.); lamenta altresì che la sentenza sarebbe affetta dal vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, (derivante dalla “totale mancanza” di motivazione); lamenta infine che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Nonostante nella epigrafe del motivo il ricorrente denunci tre diversi tipi di vizi, nella illustrazione del motivo se ne espone in sostanza uno soltanto: ovvero che il Tribunale, malamente valutando le prove, non ha considerato che il veicolo condotto da Co.Lu. invase l’opposta corsia di marcia, sicchè quest’ultima doveva essere ritenuta responsabile esclusiva o prevalente dell’accaduto.

3.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Nullità della sentenza non v’è, giacchè la motivazione non manca, nè è inintelligibile, unici casi in cui una sentenza può dirsi nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Omessa pronuncia non v’è, giacchè tale vizio sussiste quando il giudice non esamina una domanda od una eccezione, e non già quando trascura di esaminare una prova od un’argomentazione difensiva.

Il vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi, infine, nemmeno sussiste: le Sezioni Unite di questa Corte, infatti nel chiarire il senso del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente col terzo motivo di ricorso pretende di censurare il modo con cui il Tribunale ha valutato le prove: e dunque un vizio non consentito in questa sede.

5. Il quarto motivo di ricorso.

5.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c.; art. 115 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno da “fermo tecnico” del veicolo danneggiato dal sinistro. Invoca il principio secondo cui la necessità che un autoveicolo resti fermo per riparazioni costituisce un danno di per sè, a prescindere da qualsiasi dimostrazione ulteriore, da liquidare nella somma di Euro 80 per ogni giorno di sosta forzata.

5.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già stabilito che “il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo. (Sez. 3, Sentenza n. 20620 del 14/10/2015, Rv. 637581, alla cui motivazione per brevità può in questa sede rinviarsi), ed in tal senso deve ritenersi superato ed abbandonato il precedente e contrario orientamento, secondo cui il c.d. danno da “fermo tecnico” costituirebbe un pregiudizio in re ipsa.

6. Il quinto motivo di ricorso.

6.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c.; art. 115 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe commesso l’errore di liquidare il danno patito dal ricorrente e consistito nei costo di riparazione del veicolo, senza accordargli l’importo dovuto a titolo di IVA sul costo della riparazione.

6.2. Il motivo è infondato.

In linea generale, è senz’altro vero che il risarcimento del danno patrimoniale deve comprendere anche gli oneri accessori e conseguenziali: pertanto, se esso è consistito nelle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l’importo dovuto dal danneggiato all’autoriparatore a titolo di IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta (a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata), dal momento che l’autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 1688 del 27/01/2010, Rv. 611238).

Questo principio, tuttavia, non è pertinente nel nostro caso, avuto riguardo alla concreta ratio decidendi adottata dalla sentenza impugnata.

Il Tribunale ha infatti liquidato il danno senza tenere conto dell’IVA con un ragionamento così riassumibile:

(a) il veicolo è stato già riparato al momento della liquidazione;

(b) il danneggiato non ha dimostrato di avere sostenuto spese di sorta o versato l’IVA al riparatore;

(c) ergo, deve tenersi che la riparazione sia avvenuta “in economia”, ovvero senza versamento dell’IVA al riparatore.

Il Tribunale, dunque, non ha affatto negato in iure che l’importo dovuto a titolo di IVA sul costo delle riparazioni spetti al danneggiato se il veicolo non è stato riparato; ma ha semplicemente accertato in facto che, essendo stato il veicolo riparato e non essendoci fattura, doveva ritenersi che l’IVA non fosse stata assolta, e di conseguenza non vi fosse sotto questo aspetto un danno risarcibile: e questo è un apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede.

7. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna B.G. alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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