Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19294 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19294 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 2632-2016 proposto da:
TITO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato VINCENZO ANNINO;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
C.F.97210890584, in persona del Direttore Generale pro tempore,
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 749/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 10/07/2015;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2018 dal Presidente relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.
Rilevato che:
Il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento della domanda

qualità di funzionario di III Area, ha condannato l’Agenzia delle
dogane e il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in
favore del ricorrente, delle differenze retributive conseguenti allo
svolgimento di fatto dei compiti di direzione dell’ufficio cui era stato
addetto nei periodi di vacanza del posto di dirigente, limitatamente alla
componente fissa della retribuzione e alla indennità di posizione, e con
esclusione della retribuzione di risultato;
la Corte d’appello di Catania, investita dell’impugnazione dal Tito e dal
Ministero dell’economia e delle finanze, ha dichiarato il difetto di
legittimazione passiva di quest’ultimo, ritenendo unico contraddittore
l’Agenzia delle dogane, e ha invece rigettato l’appello principale del
Tito rilevando che la retribuzione di risultato, a norma del contratto
collettivo nazionale di lavoro, poteva essere erogata solo a seguito di
preventiva determinazione degli obiettivi e della verifica positiva e
certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con degli
obiettivi, circostanze queste non verificatesi nel caso di specie;
contro la sentenza il Tito propone ricorso per cassazione, sulla base di
un unico motivo, cui resiste con controricorso la Agenzia delle dogane;
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle
parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non
partecipata.
Considerato che:

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proposta da Salvatore Tito, dipendente dell’Agenzia delle dogane in

1. con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza
impugnata per la «violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione», osservando come
l’accertamento dello svolgimento continuativo da parte sua dei compiti
di direzione dell’ufficio comportava il suo diritto alla retribuzione,

risultato, considerando altresì che l’amministrazione non aveva mai
eccepito il mancato raggiungimento degli obiettivi; rileva che
l’Avvocatura generale dello Stato aveva reso parere favorevole alla
agenzia delle dogane con riguardo alla questione in esame alla luce
dell’accordo con le organizzazioni sindacali del 22 aprile 2015;
1.1. il motivo è inammissibile sotto il profilo della violazione di legge;
1.2. la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della
libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad
integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di
merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente
prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una
prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass.
10/06/2016, n. 11892; Cass. 27/12/2016, n. 27000);
1.3. tali circostanze non ricorrono nel caso di specie, né la parte indica
quale affermazioni della Corte sarebbe in contrasto con i detti principi,
sicché anche sotto il profilo della modalità di deduzione il vizio di
violazione di legge si profila inammissibile (Cass. 29/11/2016, n. 24298;
Cass. 31/05/2006, n. 12984);
2. neppure è configurabile il vizio di motivazione, il quale alla luce del
nuovo testo dell’art. 360 n. 5, cod.proc.civ., applicabile ratione temporis
alla fattispecie in esame, deve essere dedotto mediante esposizione
chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni
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nonché all’ulteriore posta accessoria costituita dall’indennità di

per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare
la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali
fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi
configurare in senso storico o normativo e potendo rilevare solo come
fatto principale ex art. 2697 c.c. (costitutivo, modificativo, impedifivo o

determinante di una circostanza principale) (Cass.13/12/2017, n.
29883);
2.1. la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, cod.proc.civ. peraltro,
esclude che possa darsi rilievo all’eventuale insufficienza della
motivazione in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta
circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale”
richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si
convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno
luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale
requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di ” motivazione
apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di ”
motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio
di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto
storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia
“decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass.
12/10/2017, n. 23940; Cass. Sez.Un., n. 8053/2014);
2.2. nella specie, la motivazione è senz’altro esistente ed è priva di
contraddizioni logiche giuridiche, avendo la Corte correttamente
applicato principio di diritto già enunciato da questa Corte nella
pronuncia pure richiamata in sentenza (Cass. 13062/2014) secondo cui premesso che in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di
reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente
titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento

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estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova

delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato,
atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di
funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli
obbietrivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta
necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito

compresi gli emolumenti accessori (cfr. Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2011
n. 3814, in controversia analoga alla presente, nonché, tra le altre, Cass. 6
giugno 2011 n. 12193; Cass. 28 marzo 2013 n. 7823) – la retribuzione di
risultato è correlata all’effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo
qualitativo, da parte del dirigente, degli obiettivi preventivamente
determinati. «112, quindi da escludere che, nella specie, la dipendente,
diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, abbia diritto
alla retribuzione di risultato per il solo fatto di avere svolto funzioni
dirigenziali (cfr., in questi termini, Cass. 12 ottobre 2011 n. 20976)»;
2.3. va poi ribadito che la prova del mancato raggiungimento degli
obiettivi è a carico del ricorrente, in applicazione del principio generale
posto dall’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova, secondo cui chi
vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento: al riguardo l’assunto del ricorrente secondo
cui l’amministrazione non ha mai eccepito il mancato raggiungimento
degli obiettivi è del tutto privo di specificità e autosufficienza, in
mancanza di una qualsivoglia indicazione circa il modo ed il luogo in cui
la non contestazione si sarebbe formata sulla questione (Cass.
12/10/2017, n. 24062; Cass. 09/08/2016, n. 16655);
né assume il valore di circostanza decisiva in questa sede il parere
dell’avvocatura dello Stato, il quale non si pone in contrasto con i principi
su affermati, non essendosi escluso il diritto in questione in radice ma
solo con riferimento al caso concreto;

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dall’alt. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi

dal mancato accoglimento del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura
liquidata in dispositivo;
sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore somma pari a quella già versata per il contributo unificato,

30 gennaio 2013.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida C 2.500,00 per
compensi professionali e C 200,00 per esborsi, oltre al rimborso nella
misura forfettaria del 15% delle spese generali e agli altri accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 giugno 2018
Il Presidente estensore
ott. Adriana Doronzo

essendo stato il ricorso per cassazione notificato in data successiva al

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