Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19294 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 18/07/2019), n.19294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14956-2017 R.G. proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ofanto 18,

presso lo studio dell’avvocato Antonia Antezza, rappresentato e

difeso dall’avvocato Carlo Sacchelli;

– ricorrente –

contro

LA FONDIARIA SAI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1934/2016 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 21/11/2016;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8 novembre 2018 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

B.R. proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da La Fondiaria Sai s.p.a. per il regresso di quanto pagato quale impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada.

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Firenze, con sentenza confermata in grado d’appello.

Avverso tale decisione il B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal comma 1, lett. e), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il B. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo l’esposizione dei fatti di causa, del tutto eccedentaria rispetto all’esigenza della sommarietà indicata dalla norma, tale da risolversi in un sostanziale assemblaggio di atti del giudizio di merito.

In particolare, l’esposizione del fatto inizia dalla terza pagina del ricorso e si sviluppa per 22 pagine e mezza nei seguenti termini: a) sotto un primo capitolo, intitolato “svolgimento del procedimento di primo grado”, dopo un accenno alla proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del B. contro la Fondiaria-Sai s.p.a., nella sua qualità di impresa designata al F.G.V.S., si riproducono le conclusioni prese con detto atto e, quindi, si procede per quasi quattro pagine, pur premettendo di volerlo riassumere, alla sostanziale riproduzione del contenuto della citazione in opposizione, come fa manifesto, in disparte la sostanza di quanto si enuncia, l’evocazione riproduttiva di dichiarazioni che si dicono rese alla Polizia Municipale dei Livorno; b) quindi si riproduce nella sostanza il contenuto della comparsa di costituzione per una pagina e mezza e si dà atto in quattro righe che l’istruzione probatoria si svolse con l’assunzione di prove per testi, fra cui una per delega e di una c.t.u.; c) di seguito, dopo la precisazione che si tratta di quanto rilevato dall’attore opponente “nei propri scritti” si riferisce ciò che si sarebbe rilevato “in merito alle eccezioni di controparte” e lo si fa in carattere neretto per oltre una pagina e mezza, così nuovamente riproducendo nella sostanza un non meglio identificato atto processuale; d) si riproduce, quindi, il tenore del dispositivo della sentenza di primo grado e, di seguito, sotto un capitolo intitolato “svolgimento del processo di grado di appello”, si dice che la sentenza venne appellata e si riproducono in carattere neretto le conclusioni dell’atto di appello e dopo l’indicazione che l’appello era stato proposto “per i seguenti motivi”, quello che appare il tenore dell’atto di appello per sei pagine e mezza; e) segue per oltre una pagina il tenore delle difese dell’appellata e, dopo un breve cenno di cinque righe alle udienze tenute, la riproduzione in neretto del contenuto della conclusionale del ricorrente per quasi due pagine; f) quindi vengono riprodotti il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata.

Simile modo di assolvere il requisito dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è inidoneo al raggiungimento dello scopo, in quanto, anzichè una sommaria informazione sul fatto sostanziale e processuale, attraverso l’indicazione dei vari passaggi in cui si è articolato, suppone che la Cassazione debba, per percepirlo, leggere una serie di atti, il che si risolve in una modalità che, non essendo diversa da come sarebbe stata la mera indicazione alla Corte degli atti stessi e l’invito a leggerli aliunde rispetto al ricorso, equivale all’assenza del requisito come parte del ricorso e dunque come oggetto di un’attività espositiva, conforme alla funzione narrativa del ricorso stesso sul punto, individuata dal legislatore con la parola “esposizione”. La consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. sez. un. 5698 del 2012) ritiene inidonea al raggiungimento dello scopo una siffatta modalità di esposizione del fatto (in questi termini Cass. (ord.) n. 16059 del 2017).

Rileva ancora il Collegio che, se fosse possibile superare la causa di inammissibilità innanzi indicata, l’esame della sentenza impugnata paleserebbe, peraltro, che il ricorso è stato proposto contro una parte, rimasta intimata, che non coincide con quella indicata dalla sentenza impugnata come appellata: la sentenza d’appello, infatti, indica come tale la “UnipolSai Assicurazioni S.p.A., (già Fondiaria SAI S.p.A.), in qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada”, mentre il ricorso è stato proposto contro la “Fondiaria-Sai S.p.A. (quale impresa nata dalla fusione per incorporazione de La Fondiaria Ass.ni S.p.A. nella SAI Società Assicuratrice Industriale S.p.A.), quale impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada”.

Il ricorso non offre alcuna spiegazione in ordine alla ragione per la quale esso sia stato rivolto contro un soggetto diverso da quello indicato nella sentenza impugnata.

Inoltre, all’indicazione della parte intimata nei termini precisati fa seguire l’indicazione del legale rappresentante pro tempore di essa e della sua sede in Torino, nonchè della sua direzione generale in Firenze.

In calce al ricorso la relata di notificazione risulta eseguita sempre alla Fondiaria-SAI nei termini indicati nella prima pagina del ricorso e risultano anzi tre relate di notificazione indirizzate una presso la sede, una presso la direzione generale (indicate negli stessi termini) ed una presso il domicilio del difensore indicato dalla sentenza come difensore della UnipolSai, Avvocato Katy Rovini.

Ebbene, nella descritta situazione sia il ricorso sia la notificazione risultano effettuati ad un soggetto che è diverso da quello che la sentenza identifica come parte appellata, senza che si sia precisato come e perchè in ipotesi essa dovesse essere identificata, al momento della proposizione del ricorso, con la UnipolSai.

Ciò si sarebbe potuto fare fino all’adunanza, con opportuna documentazione da prodursi ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (per un caso omologo in cui il ricorso era stato proposto da una parte diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata si veda Cass. n. 10122 del 2007, secondo cui: “Qualora il ricorso per cassazione venga proposto da soggetto diverso da quello nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugnata, la documentazione diretta a provare la legittimazione del ricorrente può essere depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., anche oltre il termine previsto dall’art. 369 stesso codice, ma del deposito eseguito la parte deve dare comunicazione all’altra notificandogli un elenco. Pertanto, poichè la notificazione costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce l’oggetto, qualora questa sia mancata e la controparte non consenta che il deposito avvenga in altra forma o faccia valere l’inosservanza della forma prescritta, la documentazione prodotta non può essere presa in considerazione dalla Corte che, in mancanza di prova della legittimazione, deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso”).

Conseguentemente, il ricorso risulta inidoneo ad assumere la funzione di impugnazione nei confronti della sentenza d’appello, atteso che la legittimazione passiva all’impugnazione spetta alla parte indicata nella sentenza impugnata.

Nè la circostanza che una delle tre notificazioni sia stata indirizzata al difensore che la sentenza indica come patrono della UnipolSai e che la stessa intestazione del ricorso indichi la Fondiaria-Sai come domiciliata presso quel difensore, può costituire, pur applicando il principio del raggiungimento dello scopo, una ragione per ritenere che il difetto di legittimazione passiva de qua sia stato sanato. La notificazione, tentata inutilmente una prima volta in un domicilio coincidente con quello riferito dalla sentenza al detto difensore, si è perfezionata con consegna in altro luogo indicato come riferibile al medesimo difensore (con la formula: “presso Avv. Katy Rovini in Cerreto (Fi), via Ildebrando 127”), ma l’atto non è stato ricevuto personalmente da detto avvocato, bensì da un’addetta al ritiro, sicchè qualsiasi inferenza che si sarebbe potuta trarre dall’atteggiamento del difensore nel senso che la parte intimata coincidesse con la UnipolSai è impossibile, in quanto l’attività di ricezione non è stata compiuta dal difensore stesso e, pertanto, non può in alcun modo ipotizzassi che egli abbia in qualche modo riconosciuto, per così dire, una sorta di legittimazione sopravvenuta della Fondiaria.

Tanto si osserva, peraltro, in via del tutto ipotetica, potendosi anche dubitare che pure in tal caso il difetto di legittimazione sarebbe risultato sanato.

Si deve, altresì aggiungere che la sentenza impugnata, sebbene rechi l’indicazione delle conclusioni della parte appellante come evocative della non debenza da parte del B. alla Fondiaria-Sai di somme e sebbene nello “svolgimento del processo”, a pagina 3 dica il decreto ingiuntivo emesso a favore della “Fondiaria Sai s.p.a.” e le somme dovute pagate dalla stessa in via transattiva e sebbene ancora a pagina 5 dica che ebbe a costituirsi in appello “la Fondiaria”, nel dispositivo, dopo aver rigettato l’appello, “condanna B.R. alla refusione i favore della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria Sai S.p.A.), nella qualità di impresa designata territorialmente per i sinistri del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, delle spese del presente giudizio…”. In tal modo la sentenza palesa in modo indubitabile che la parte appellata, al momento della decisione, era UnipolSai, pur non spiegandosi perchè.

Nella descritta situazione era onere del ricorrente esprimere una posizione al riguardo e, nel suo silenzio, il ricorso appare proposto contro un soggetto che non ha legittimazione passiva.

Parte ricorrente avrebbe dovuto far constare e non lo ha fatto le circostanze che, in ipotesi, determinavano la legittimazione della Fondiaria-Sai, atteso che la sentenza, se anche può suggerire che nel corso del giudizio essa avesse avuto legittimazione, esclude che tale legittimazione fosse rimasta in essere.

Il ricorso deve essere conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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