Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19294 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M.A., titolare della farmacia “(OMISSIS)”, in

proprio e a mezzo della CREDIFARMA S.p.a., (OMISSIS), in

persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato

TORNITORE ANTONELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PISCIONE

LUCA, con studio in 80121 NAPOLI, Via Vittoria Colonna n. 9;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL/(OMISSIS), GESTIONE LIQUIDATORIA EX

USL/(OMISSIS),

in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, Prof. Dott.

T.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 149 ,

angolo Piazza Barberini, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO

LORENZO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 909/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 3

Sezione Civile, emessa il 2/03/2005, depositata il 30/03/2005; R.G.N.

4500/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Luca PISCIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Riformando la prima sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha respinto la domanda proposta dalla farmacista dr. V. diretta ad ottenere interessi e maggior danno sulle somme pagatele in ritardo dalla Gestione liquidatoria della ex USL (OMISSIS) di Napoli per l’erogazione di medicinali agli assistiti del servizio sanitario nazionale.

In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che, nel caso di ritardo da parte di una USL nel pagamento dei compensi dovuti ad un farmacista convenzionato, non si verifica la mora ex re (art. 1219 – 1182 c.c.), trovando invece applicazione i principi regolanti le modalita’ di pagamento a carico degli enti pubblici.

Propone ricorso per cassazione la dr. V. a mezzo di tre motivi.

Risponde con controricorso la Gestione liquidatoria della USL.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, censurandosi l’omessa pronunzia in relazione ad atti di costituzione in mora che si assume essere stati depositati in atti e non esaminati, dei quali non e’ fatta alcuna specifica trascrizione nello stesso motivo di ricorso.

Il secondo motivo sostiene che l’Ente obbligato deve entro il giorno 25 del mese successivo a quello della presentazione delle distinte provvedere al pagamento; cio’ determinerebbe, a prescindere dalla costituzione in mora, la liquidita’ ed esigibilita’ del credito, con il diritto agli interessi corrispettivi.

Il terzo motivo censura la sentenza laddove ha escluso il diritto del creditore al maggior danno quale effetto ulteriore della costituzione in mora.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati sono infondati.

E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ (cfr. tra le ultime Cass. 26 aprile 2010, n. 9918) il principio in ragione del quale, con riguardo alle somme dovute dalle unita’ sanitarie locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria e’ quello ove si trova l’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato, ai sensi del R.D. n. 827 del 1924, art. 420 mentre non si applica la norma contenuta nell’art. 1182 c.c., comma 3, secondo la quale l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza;

ne’ a diversa conclusione puo’ pervenirsi per le fattispecie alle quali si applica la L.R. Campania 11 novembre 1980, n. 63, in quanto la previsione in essa contenuta che il mandato di pagamento possa contenere gli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori e del luogo dove debbano eseguirsi i pagamenti, e che i creditori possano chiedere che si proceda al versamento degli importi dovuti sul proprio conto corrente e’ dettata per facilitare il creditore, ma non modifica il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 1219 c.c., n. 1, per la costituzione in mora della USL (e, per essa, della subentrata Gestione liquidatoria) non e’ sufficiente che sia scaduto il termine per l’adempimento dell’obbligo, ma e’ necessario che il creditore formuli una richiesta scritta di pagamento, e tale non puo’ essere considerato l’invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l’onere di inoltrare entro il quattordicesimo giorno di ogni mese.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Il recente consolidarsi della menzionata giurisprudenza consiglia l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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