Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19294 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14762-2016 proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MIRABELLA

ECLANO 20, presso lo studio dell’Avvocato SERAFINA DENISE AMENDOLA,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANNA DI NOVI e ANGELO DI NOVI;

– ricorrenti –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 26, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO GIGLIO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MARGHERITA MARCIANO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 491/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/04/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con sentenza n. 491/2016 in data 6 aprile 2016, la Corte d’appello di Catanzaro – accogliendo l’appello di M.P. contro Z.F. avverso la sentenza n. 231/1993 resa in data 16 dicembre 1993 dal Pretore di Paola in una causa contumaciale di usucapione promossa dallo Z. – ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ha rimesso le parti innanzi al Tribunale ordinario di Paola;

che in detto giudizio di appello, l’appellato Z. aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione del principio del ne bis in idem, giacchè avverso la sentenza del Pretore pendeva anche, al momento della instaurazione del giudizio di appello, un procedimento di revocazione dinanzi al Tribunale di Paola promosso dallo stesso appellante;

che questa eccezione preliminare è stata rigettata dalla Corte d’appello, rilevandosi che il giudizio di revocazione si era concluso con sentenza n. 701/2013, depositata il 17 ottobre 2013, con cui era stata dichiarata l’inammissibilità della revocazione in favore della esperibilità dell’appello;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello lo Z. ha proposto ricorso, con atto notificato l’8 giugno 2016, sulla base di due motivi;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il controricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio.

Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c. nonchè dei principi giurisprudenziali in tema di ne bis in idem, rilevando che il giudice dell’appello avrebbe dovuto dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, giacchè quando è stato proposto l’appello da parte del M. pendeva, per la dichiarazione di nullità della sentenza del Pretore, un giudizio di revocazione;

che il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte d’appello si sarebbe limitata a rilevare che nel corso del giudizio di appello il Tribunale di Paola aveva deciso la causa per revocazione dichiarandola inammissibile;

che i due motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati;

che infatti, non si versa in ipotesi di litispendenza nel caso siano proposti avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perchè il giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile dovrà decidere sulla impugnazione, mentre l’altro dovrà dichiarare inammissibile il mezzo del quale è stato investito (Cass., Sez. 3, 6 dicembre 2007, n. 25452; Cass., Sez. 3, 27 agosto 2014, n. 18312);

che pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non preclusiva della esperibilità dell’appello la separata proposizione, da parte dello stesso appellante, dell’impugnazione per revocazione nei confronti della medesima decisione di primo grado;

che il ricorso è rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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