Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19293 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5514-2014 proposto da:

B.A., B.M., B.P.,

B.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso lo

studio dell’avvocato DANILO SERRANI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GUIDO SIMONETTI, PIETRO MARCELLO TROTTA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, COTRAVAT SPA, C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2337/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato GIANCARLO CICIANI;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In relazione ad un sinistro stradale in cui aveva perso la vita T.B. – deceduta a seguito dell’investimento da parte di un autobus avvenuto mentre la donna attraversava la strada – i figli M., P., B. e B.A. e la sorella To.Bi. convennero in giudizio – per il risarcimento dei danni – C.G., la Co.Tra.Vat. s.p.a. e la Fondiaria Assicurazioni s.p.a., nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria e assicuratrice del veicolo investitore.

Si costituirono in giudizio la Start s.p.a (che aveva incorporato la Co.Tra.Vat.) e gli altri convenuti, resistendo alla pretesa avversaria.

Il Tribunale di Belluno rigettò la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia.

Hanno proposto ricorso per cassazione i B., affidandosi a tre motivi; ha resistito la sola Unipolsai s.p.a. (risultante dalla incorporazione in Fondiaria s.p.a. di Unipol Assicurazioni).

I B. hanno depositato memoria con cui hanno eccepito l’inammissibilità del controricorso per invalidità della procura alle liti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha ritenuto che l’investimento sia avvenuto per colpa esclusiva della T., che aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e che verosimilmente era animata da intenti suicidari, senza che il conducente dell’autobus – che viaggiava a velocità adeguata allo stato dei luoghi – avesse potuto evitare il sinistro, giacchè “comunque l’urto si sarebbe verificato, anche laddove egli avesse posto in essere una manovra di frenata anzichè effettuare una manovra eversiva verso sinistra”.

2. Col primo motivo (“illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 111 Cost., comma 6”), ricorrenti censurano la Corte per avere omesso di esaminare le dichiarazioni rese dall’investitore C. alla Polizia Stradale e la relazione della perizia svolta nel processo penale, rilevando che dalle stesse emergevano circostanze decisive in merito alla ricostruzione della velocità dell’autobus e alla possibilità che lo stesso potesse essere arrestato in uno spazio utile ad evitare l’investimento.

Assumono, inoltre, che la sentenza è “radicalmente nulla perchè non indica…, anzi indica in modo grossolanamente errato e illogico, gli elementi o prove del suo convincimento” nella parte in cui ha ritenuto che l’attraversamento fu repentino e probabilmente motivato da volontà suicida.

2.1. Il motivo è infondato in relazione alla censura di omesso esame di fatti decisivi, in quanto la Corte ha esaminato sia le dichiarazioni del C. che la relazione della perizia compiuta in sede penale: tanto basta ad escludere la ricorrenza del vizio denunciato (alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile nel caso).

Il motivo è – invece – inammissibile nella parte in cui contesta la conclusione della repentinità dell’attraversamento e del possibile intento suicidario, in quanto volto esclusivamente a sollecitare un non consentito diverso apprezzamento dei fatti.

3. Il secondo motivo (che deduce la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e dell’art. 141 C.d.S., commi 1, 2, 3 e 4) censura la sentenza per non avere considerato che la perizia svolta in sede penale aveva accertato che la velocità dell’autobus non era commisurata al grado di attenzione del conducente e alle condizioni di tempo e di luogo, nonchè che la reazione del C. – che non aveva frenato, ma si era limitato a deviare a sinistra – era stata tardiva e imperita; assumono pertanto i ricorrenti che da parte dei giudici di appello vi era stata un’evidente violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e dell’art. 141 C.d.S. giacchè “il C. non solo non ha fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (non ha frenato, nè rallentato) quanto ha violato, oltre la normale prudenza di non mettersi alla guida stanco, tutte le disposizioni dell’art. 141 C.d.S.”.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto postula la violazione delle norme sul presupposto di una diversa ricostruzione in fatto e sulla premessa – implicita, ma erronea – che la Corte fosse tenuta a recepire integralmente le conclusioni della perizia svolta dall’ing. Be..

4. Col terzo motivo (“illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2729 c.c.. Motivazione apparente”), il ricorso censura l’affermazione della volontà suicida da cui sarebbe stata animata la T., assumendo che, al riguardo, la sentenza è fondata su una motivazione apparente e contrastante con plurimi ed univoci elementi in senso contrario.

4.1. Anche l’ultimo motivo è inammissibile, in quanto volto a pervenire ad un apprezzamento in fatto di segno opposto alle conclusioni cui è motivatamente pervenuta la Corte sulla base della valutazione delle dichiarazioni testimoniali della b. e dello Z..

5. Il controricorso è inammissibile per difetto di idonea procura alle liti.

La procura – a margine del controricorso – non contiene l’indicazione del soggetto che l’ha rilasciata, nè tale soggetto risulta identificabile sulla base della sottoscrizione (illeggibile) o sulla base dell’intestazione dell’atto che, facendo riferimento esclusivamente alla persona del “legale rappresentante pro tempore”, senza indicare la specifica funzione o carica ricoperta, non offre elementi per risalire al titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (cfr. Cass. n. 4199/2012).

6. L’inammissibilità del controricorso comporta che non debba provvedersi sulle spese di lite.

7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per 11 ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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