Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19293 del 10/09/2010
Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.C., (OMISSIS), in persona del Presidente
legale rappresentante pro-tempore Dott. C.C., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio
dell’avvocato GAVA GABRIELE, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA,
VIA OMBRONE 12, presso lo studio dell’avvocato ROSTELLI LUCIANA,
rappresentato e difeso dall’avvocato AFFABILE ANTONIO giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 987/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
Sezione Terza Civile, emessa il 18/03/2005, depositata il 07/04/2005;
R.G.N. 4404/2002.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato Gabriele GAVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La farmacista Fr. V. citò in giudizio la Gestione Liquidatoria ex USL (OMISSIS) Regione Campania perchè fosse condannata a pagarle interessi e maggior danno sulle somme versatele quale corrispettivo per medicinali erogati agli assistiti del servizio sanitario nazionale.
La domanda, accolta dal Tribunale, è stata respinta dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza che ora la V. impugna per cassazione a mezzo di cinque motivi.
Risponde con controricorso la Gestione liquidatoria. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo sostiene che la sentenza non avrebbe tenuto conto del susseguirsi di norme (in particolare, L. R. Campania n. 63 del 1980) che hanno previsto che il pagamento in favore dei farmacisti possa avvenire con accredito e non più presso la tesoreria dell’ente, con conseguente applicabilità della mora ex re per il pagamento che le P.A. devono effettuare in favore di farmacisti e fornitori .
Il secondo motivo censura la sentenza per non aver tenuto conto che, prescindendo dalle distinte riepilogative, furono inviate specifiche lettere raccomandate prodotte in giudizio.
I terzo motivo censura la sentenza per non aver tenuto conto che il termine di scadenza del pagamento è quella del 25 giorno del mese successivo alla data di spedizione delle ricette (e non di consegna della distinta riepilogativa), sicchè le richieste di messa in mora sarebbero successive e non precedenti alla scadenza del debito.
Il quarto motivo sostiene che, ai fini della necessità della messa in mora per il pagamento degli interessi, è prevalente la disposizione dell’art. 1282 c.c. su quelle del R.D. n. 837 del 1924, aventi natura regolamentare.
Il quinto motivo censura la sentenza per non aver tenuto conto che la ricorrente svolge notoriamente attività imprenditoriale.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati sono infondati.
E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le ultime Cass. 26 aprile 2010, n. 9918) il principio in ragione del quale, con riguardo alle somme dovute dalle unità sanitarie locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria è quello ove si trova l’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato, ai sensi del R.D. n. 827 del 1924, art. 420, mentre non si applica la norma contenuta nell’art. 1182 cod. civ., comma 3, secondo la quale l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza; nè a diversa conclusione può pervenirsi per le fattispecie alle quali si applica la L.R. Campania 11 novembre 1980, n. 63, in quanto la previsione in essa contenuta che il mandato di pagamento possa contenere gli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori e del luogo dove debbano eseguirsi i pagamenti, e che i creditori possano chiedere che si proceda al versamento degli importi dovuti sul proprio conto corrente è dettata per facilitare il creditore, ma non modifica il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 1219 cod. civ., n. 1, per la costituzione in mora della USL (e, per essa, della subentrata Gestione liquidatoria) non è sufficiente che sia scaduto il termine per l’adempimento dell’obbligo, ma è necessario che il creditore formuli una richiesta scritta di pagamento, e tale non può essere considerato l’invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l’onere di inoltrare entro il quattordicesimo giorno di ogni mese (tra le più recenti, cfr. Cass. 26 aprile 2010, n. 9918).
L’enunciato principio risolve negativamente i primi quattro motivi del ricorso, mentre il quinto resta assorbito.
Il ricorso deve essere, dunque, respinto. Il recente consolidarsi della menzionata giurisprudenza consiglia l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010