Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19293 del 02/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.02/08/2017), n. 19293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16645-2016 proposto da:
P.M.G., P.G., M.G., in proprio e
nella qualità di eredi di PU.GA., elettivamente domiciliate
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato IGNAZIO SCIMONE;
– ricorrenti –
contro
V.L., + ALTRI OMESSI
– controricorrenti –
e contro
V.A., V.G., COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco
pro-tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 315/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 21/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO
che:
– P.G.M., P.G. e M.G., in proprio e quali eredi di Pu.Ga., hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che – in accoglimento della domanda proposta da Vi.An., V.A., V.G., V.L., V.C. e V.N. – ebbe, condannarli alla demolizione del fabbricato da essi edificato in (OMISSIS) in violazione della distanza legale dal fondo degli attori;
– V.L., + ALTRI OMESSI
– V.A., V.G. e il Comune di (OMISSIS), in persona del Sindaco pro-tempore, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva;
– i ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, formulata dai resistenti, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte dalla quale non v’è ragione di discostarsi – ai sensi dell’art. 83 c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009 (applicabile, nella specie, ratione temporis), nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; ove la procura non sia rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dall’art. 83, comma 2 cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata; in difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme, il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. 3, n. 9462 del 18/04/2013);
– nella specie, nessuna procura speciale in favore del difensore che ha sottoscritto il ricorso è stata rilasciata a margine o in calce al ricorso stesso nè a tale ricorso è stata allegata procura conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017