Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19292 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MARIO CIRINO POMICINO SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato

STUDIO MARINI & COREA, rappresentato e difeso dall’avvocato

SABBATINO

EDOARDO giusta procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

L.F., THERMOEDILE s.n.c., (OMISSIS), in persona

del suo l.r. p.t., sig. L.F., DI L.F.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato FIDENZIO SERGIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati OLIVIERI GIUSEPPE, SAVASTANO

ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 580/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 2^

Sezione Civile, emessa l’1.12.2004, depositata il 02/03/2005; R.G.N.

668/03.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Renato MARINI per delega avv. Edoardo SABBATINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 6 dicembre 2001 – 29 gennaio 2002 il Tribunale di Napoli accoglieva l’opposizione proposta dalla Thermoedile S.n.c. di Laezza Ferdinando & C. e da L.F. in proprio al decreto ingiuntivo per complessive L. 76.750.387 loro intimato dalla Mario Cirino Pomicino S.p.A. per forniture di merci.

Accogliendo per quanto di ragione il gravame, con sentenza in data 1^ dicembre 2004 – 2 marzo 2005 la Corte d’Appello di Napoli confermava la revoca del decreto ingiuntivo, ma condannava la Thermoedile e il L. a pagare in solido alla Mario Cirino Pomicino Euro 5.913,23 oltre interessi e spese del doppio grado.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: le firme apposte dalla Thermoedile in calce alle conferme d’ordine e alle fatture erano state disconosciute tardivamente; le clausole contrattuali erano state specificamente approvate per iscritto con doppia, sottoscrizione e risultavano perfettamente leggibili; la perdita dello sconto riguardava solo la fornitura corrente e non anche quelle effettuate in passato; gli interessi andavano regolati in base alla clausola regolarmente sottoscritta; gli interessi anatocistici erano stati chiesti solo con l’atto di appello e, quindi, costituivano inammissibile domanda nuova.

Avverso la suddetta sentenza la Mario Cirino Pomicino S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Thermoedile e il L. hanno resistito con unico controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.;

contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si rileva preliminarmente che la censura è stata formulata con esclusivo riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 e non anche ai precedenti nn. 3 e 4.

Essa concerne la misura degli interessi e risulta del tutto scollegata con le norme di diritto di cui è stata denunciata la violazione.

Dal testo della sentenza impugnata risulta che tale liquidazione è stata effettuata sulla base di clausola contrattuale e come richiesto e concesso nel decreto ingiuntivo.

Trattasi di interpretazione di clausola contrattuale e di accertamento di fatto riservati al giudice di merito e in relazione ai quali la ricorrente, comunque, non ha offerto gli elementi che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione le imponeva di riferire testualmente.

Le medesime considerazioni, con particolare riferimento alla palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, valgono per la domanda di corresponsione degli interessi anatocistici, che la ricorrente assume essere contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo e riproposta nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e che, invece, la sentenza impugnata ha spiegato essere stata proposta solo con l’atto di appello.

Il secondo motivo lamenta errata applicazione ovvero arbitraria interpretazione di clausole contrattuali in relazione all’art. 1362 c.c.; contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il tema è quello del riaddebito dello sconto pari al 20%.

Anche questa censura viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e implica esame degli atti e appezzamenti di fatto.

Occorre ribadire che l’interpretazione delle clausole contrattuali è di pertinenza esclusiva del giudice di merito poichè l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto; essa è censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.; ma il ricorrente che lamenti espressamente tale violazione ha l’onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.

Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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