Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19292 del 02/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.02/08/2017),  n. 19292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16252-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

24, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MORICI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVANA MELARDI;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA

139, presso lo studio dell’avvocato MARCO FIGINI, rappresentato e

difeso dagli avvocati PIETRO TOSTI, GIOVANNI TOSTI ed ALESSANDRO

TOSTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1005/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– C.G. ha proposto sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da C.A., dichiarò che quest’ultimo era proprietario del terreno sito in (OMISSIS) distinto in catasto al (OMISSIS) e condannò C.G. al rilascio di tale terreno in favore dell’attore;

– C.A. ha resistito con controricorso;

– entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– dal ricorso per cassazione risulta che la sentenza impugnata è stata notificata, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione ex art. 325 c.p.c., il 23.3.2016;

– l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, onera il ricorrente, a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione, copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione;

– il ricorrente non ha adempito a tale onere, avendo depositato copia della sentenza impugnata priva della relata di notifica;

– è inammissibile la produzione della relata di notifica della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. unitamente al deposito della memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c., dovendo ritenersi – in conformità alla giurisprudenza di questa Corte – che è possibile depositare separatamente in cancelleria l’originale notificato della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. solo entro il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica ex art. 369 c.p.c., non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso (Cass., Sez. 2, n. 870 del 20/01/2015);

– non può essere, pertanto, presa in esame la documentazione (relativa alla notificazione della sentenza impugnata avvenuta il 23.3.2016) tardivamente depositata dal ricorrente ex art. 372 c.p.c. unitamente alla memoria ex art. 380-bis c.p.c. e, dunque, oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c.;

– non vale ad escludere l’improcedibilità del ricorso il fatto che il controricorrente abbia prodotto copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica, in quanto tale relata di notifica porta la data del 18.3.2016 (rispetto alla quale il ricorso – notificato il 2/06/2016, risulterebbe tardivo), diversa da quella pretesa dal ricorrente, cosicchè non può valere, nella specie, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 10648 del 02/05/2017;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA