Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19291 del 29/09/2016

Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3037-2014 proposto da:

D.M.C., (OMISSIS), DE.LA., nella qualità

di erede mortis causa del sig. D.F., elettivamente

domiciliate in ROMA, CORSO VITTORIO EMENUELE II 284, presso lo

studio dell’avvocato CARLO MALINCONICO CASTRIOTA S., che le

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ADRIANA 20,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA LO CONTE, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

D.M.C. DNNMCR65H45G898V, D.L.

DSDLRA388666698G, nella qualità di erede mortis causa del Sig.

D.F., elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II N.284, presso lo studio dell’avvocato CARLO MALINCONICO,

che le rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), a mezzo della propria mandataria e

rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in persona di

P.V. e DI.GI., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PINTURICCHIO, 204, presso lo studio dell’avvocato ANNAPAOLA

MORMINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREINA DI TORRICE giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

STRADA DEI PARCHI SPA, SRIO ECOLOGICA SPA, (OMISSIS) SPA IN

FALLIMENTO, UNICREDIT LEASING SPA, C.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1012/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato CARLO MALINCONICO;

udito l’Avvocato ANNAPAOLA MORMINO;

udito l’Avvocato ANTONELLA LO CONTE;

udito l’Avvocato LAVINIA FERDINANDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda di risarcimento dei danni conseguiti ad un incidente stradale in cui era deceduto D.A., all’esito del giudizio che era stato promosso – in proprio e in qualità di eredi della vittima – da F. e D.M.C. ed in cui erano stati convenuti o successivamente chiamati in causa G.F., la Locat s.p.a., la Sirio Ecologica s.r.l., la Assitalia s.p.a., la Autostrada dei Parchi s.p.a. e C.D..

Il giudizio di appello proposto da F. e D.M.C. venne dichiarato Interrotto all’udienza dell’11.11.2009 a seguito del fallimento della (OMISSIS) s.p.a..

Provvedendo sul ricorso per riassunzione depositato il 12.2.2010 (da De.La. – in proprio e quale erede di D.F. – e da D.M.C.), la Corte di Appello assegnò termine fino al 30.6.2010 per la notificazione alle controparti.

All’udienza del 10.11.2010, il difensore delle ricorrenti chiese ulteriore termine per la notificazione e la Corte fissò la nuova udienza del 13.7.2011, assegnando “i termini di legge per le richieste notifiche”; alla successiva udienza, avendo rappresentato le ricorrenti di avere Incontrato ulteriori ostacoli nella notificazione, venne disposto un nuovo rinvio, “facendo salvi diritti all’udienza odierna”.

Alla nuova udienza dell’8.2.2012, le appellanti depositarono gli atti di riassunzione, ma alcuni appellati eccepirono la tardività della notificazione.

La Corte di Appello ha dichiarato l’estinzione del giudizio sul rilievo che l’atto di riassunzione non era stato notificato “nè nel termine (ordinatorio) originariamente assegnato nè in quello (perentorio) scaduto anteriormente all’udienza del 13.7.2011”.

Hanno proposto ricorso per cassazione D.M.C. e De.La. (quest’ultima quale erede di D.F.), affidandosi a tre motivi; hanno resistito la Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.), la Strada dei Parchi s.p.a., la Unicredit Leasing (già Locat s.p.a.) e G.F.; le ricorrenti hanno depositato controricorso dichiarando di “resistere al controricorso/ricorso incidentale proposto da Generali Italia s.p.a.”.

Hanno depositato memorie le ricorrenti, la Generali Italia e la Strada dei Parchi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo (che deduce la violazione degli artt. 153, 163 bis, 184 bis, 291, 294, 303 e 307 c.p.c., nonchè il “difetto di motivazione” e la “manifesta contraddittorietà ed illogicità della sentenza”), le ricorrenti richiamano l’orientamento di legittimità (fatto proprio dalla stessa sentenza impugnata) in base al quale il mancato perfezionamento delle notifiche nel termine inizialmente assegnato non osta alla concessione di un nuovo termine – perentorio – ex art. 291 c.p.c. per rinnovare o completare le notifiche e si dolgono che la Corte abbia applicato la perentorietà “in termini assoluti”, senza considerare la possibilità della rimessione in termini della parte che sia incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili.

Rilevano che la Corte aveva accolto le istanze di concessione di nuovi termini sia alla udienza del 13.7.2010 (accordando i “termini di legge per le richieste notifiche”) che a quella dell’8.2.2012 (quando aveva rinviato “facendo salvi i diritti dell’udienza”), in tal modo mostrando di ritenere giustificate le richieste delle ricorrenti, salvo poi ritenere tardive le notifiche in sede di sentenza, “dimenticandosi di avere essa stessa riconosciuto la non imputabilità a parte attrice della mancata notifica del ricorso per riassunzione ad alcuni dei convenuti, con conseguente assegnazione di nuovo termine”.

2. Col secondo motivo (“violazione di legge. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 153, 184 bis, 291 e 294 c.p.c.. Errore scusabile. Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata”), le ricorrenti assumono che la sentenza “risulterebbe comunque meritevole di cassazione in quanto adottata in esito ad un procedimento viziato da illogicità e contraddittorietà manifesta, per avere il Giudice di merito colpevolmente indotto in errore le odierne ricorrenti sui termini del giudizio”, dal momento che la Corte di Appello non aveva “stabilito in modo chiaro e determinato c un termine perentorio entro e non oltre il quale le ricorrenti avrebbero dovuto eseguire il rinnovo delle notificazioni” e – per altro verso – aveva indotto le ricorrenti “a prestare un legittimo affidamento sul fatto che la Corte, preso atto dell’esistenza di oggettive e dimostrate anomalie (e pertanto dell’assenza di profili di colpa), avesse loro accordato un nuovo termine per il rinnovo delle notificazioni, da calcolarsi ex art. 163 bis c.p.c. in vista della successiva udienza dell’8 febbraio 2012”.

3. Il terzo motivo (che richiama le norme indicate nella rubrica del secondo e deduce anche la violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost.) viene formulato per l’ipotesi in cui si ritenesse che la Corte non abbia – in effetti – mai rimesso in termini le ricorrenti: per tale ipotesi, si sostiene che “il giudice di merito avrebbe ingiustificatamente negato la proroga del termine originariamente assegnato pur avendo le odierne ricorrenti puntualmente e rigorosamente dimostrato in giudizio che l’esito negativo di parte del processo notificatorio era dipeso da fattori del tutto indipendenti dalla propria volontà” (peraltro ponendosi in contrasto con consolidati orientamenti in tema di notifica di atti volti ad integrare il contraddittorio e notificazione dell’impugnazione ex artt. 331 e 332 c.p.c.).

4. I motivi – da esaminare congiuntamente – sono infondati.

La Corte ha correttamente applicato i principi di legittimità secondo cui, “verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata “editio actionis” da quello della “vocatio in ius”, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3″. (Cass., Sez. Un. n. 14854/2006; cfr. anche e Cass. n. 13683/2012).

Atteso dunque che – nel caso in esame – il termine concesso (ancorchè con formula assai generica) alla prima udienza successiva alla riassunzione doveva considerarsi perentorio e considerato che la “salvezza dei diritti di udienza” dichiarata alla successiva udienza del 13.7.2011 non comportava una rimessione in termini (peraltro neppure adeguatamente richiesta e motivata dalle ricorrenti), è indubbio che le notifiche effettuate dopo tale udienza furono tardive.

Quanto al terzo motivo, la censura è infondata nella parte in cui ipotizza che non sia stato accordato un termine per la rinnovazione della notifica (che fu costituito, invece, dal termine perentorio scaduto anteriormente alla udienza del 13.7.2011), mentre è inammissibile – per difetto di autosufficienza – in relazione alla doglianza concernente la mancata rimessione in termini (ex art. 184 bis c.p.c., applicabile ratione temporis), in quanto le ricorrenti non hanno provveduto ad indicare le ragioni della non imputabilità del ritardo che avrebbero dovuto giustificare la rimessione in termini, nè a trascrivere gli atti rilevanti e ad indicarne la sede di reperimento nell’ambito dei fascicoli processuali.

5. contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti (che hanno notificato un controricorso per resistervi) non risulta proposto alcun ricorso incidentale da parte della Generali Italia s.p.a. (come dalla stessa evidenziato con memoria ex art. 378 c.p.c.).

6. Permangono i giusti motivi per la compensazione delle spese di lite che sono stati evidenziati dal giudice di appello e che non sono stati oggetto di specifica censura da parte degli intimati.

7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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