Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19291 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 16/09/2020), n.19291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13743-2014 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA S.

GIOVANNI IN LATERANO 18-B, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICANTONIO CAVALLARO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa CORRADINI GRAZIA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con sentenza n. 59/59/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettò il ricorso proposto da M.A., esercente l’attività di ristorazione, contro l’avviso di accertamento con cui la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma 3, a seguito di controllo della posizione fiscale e dei conti correnti del M. esplicitato in diversi verbali di contraddittorio, aveva recuperato a tassazione per l’anno di imposta 2007 ulteriori imponibili ai fini IRPEF, IRAP ed IVA.

Il ricorrente aveva dedotto la illegittimità dell’accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per carenza di motivazione, mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti che potessero legittimarlo e mancato rispetto dei principi di affidamento e di buonafede, ma la Commissione Tributaria Provinciale rigettò tutti i motivi di ricorso ritenendo fondata nel merito la pretesa dell’Ufficio anche perchè il contribuente non aveva fornito congrua giustificazione in merito alla mancata coincidenza tra incassi e ricavi.

Investita dall’appello del contribuente, che aveva riproposto gli iniziali motivi di nullità dell’accertamento, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 708/14/2013, depositata in data 10.12.2013, rigettò l’appello e compensò fra le parti le spese del giudizio. La Commissione Tributaria Regionale ritenne, in particolare, che l’accertamento era pienamente motivato ed era stato preceduto da numerosi contraddittori nel corso dei quali il contribuente aveva già avuto modo di esplicitare le proprie difese, mentre la situazione reddituale del contribuente, che fra l’altro possedeva ben trentatre immobili, era stata approfondita alla luce del principio giurisprudenziale per cui la presunzione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 imponeva di considerare ricavi, ai fini del reddito di impresa, sia i prelevamenti che i versamenti in conto corrente, salva la prova contraria da parte del contribuente, tanto che l’ufficio aveva eliminato le poste per cui il contribuente era stato in grado di fornire delle giustificazioni, mentre erano state confermate solo quelle per le quali, in assenza di coincidenza fra incassi e versamenti, il contribuente non aveva fornito alcun elemento idoneo a giustificare le sue affermazioni.

Contro la sentenza di appello, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, con atto notificato in data 29.5.2014, affidato a otto motivi, cui ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate.

E’ stata successivamente depositata dal contribuente, in data 10.2.2020, dichiarazione di rinuncia al ricorso ed ai relativi atti del giudizio – notificata alla Agenzia delle Entrate in data 6.2.2020 – con richiesta di estinzione del giudizio e compensazione fra le part. delle spese poichè gli importi richiesti dalla Agenzia delle Entrate erano stati estinti a seguito di “rottamazione” delle cartelle conseguenti all’accertamento impugnato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

-Preliminarmente si deve dare atto del deposito, da parte della Agenzia delle Entrate, del provvedimento di autotutela parziale in data 13.4.2017, con cui l’Ufficio, su richiesta del contribuente, ha provveduto al ricalcolo della imposta dovuta a seguito della sopravvenuta giustificazione di parte dei versamenti e dei prelevamenti, con conseguente cessazione della materia del contendere per tale parte del ricorso.

– Sempre in via preliminare si deve rilevare che in data 10.2.2020 la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ed ai relativi atti del giudizio, già notificata alla controparte in data 6.2.2020.

– Orbene, premesso che, a norma dell’art. 390 c.p.c., la parte può rinunciare al ricorso per cassazione principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale, o finchè non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter c.p.c., la rinuncia al ricorso per cassazione, non essendo disciplinata dall’art. 306 c.p.c., risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini delle spese, determinando, pertanto, l’estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l’interesse a contrastare il ricorso (v., da ultimo, Cass. Sez. Un. Sez.U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019 Rv. 656485 – 01 Art. 390 c.p.c.; Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11033 del 19/04/2019 Rv. 653545 – 01):

-Nella specie la rinuncia risulta notificata alla Agenzia delle Entrate in data 6.2.2020, prima del deposito in cancelleria, per cui si deve dichiarare la estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, per la parte per cui non è già intervenuta la cessazione della materia del contendere.

– Per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, le stesse devono essere compensate tra le parti, trattandosi di una rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018 Rv. 647968 – 01: “In tema di definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione costituisce un’eccezione alla previsione di cui all’art. 391 c.c., comma 2, ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite”; tanto più che la condanna alle spese contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendo il contribuente ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese: v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018 Rv. 647968 – 01). Questa Corte ha altresì precisato che le spese del processo non sono dovute, nè nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore, qualora egli sia ricorrente, nè in quello di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore risulti resistente (o intimato), perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (v. Cass. n. 11540 del 2019).

-Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, posto che si tratta di rinuncia per adesione ad una ipotesi di definizione agevolata nella specie, di cui al D.L. n. 148 del 2017, conv., con modif., dalla L. n. 172 del 2017 e successive modificazioni (Cass. n. 23175 del 2015; Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018 Rv. 651779 – 01), anche perchè il presupposto per la rinuncia è sopravvenuto rispetto alla proposizione del medesimo (v. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 Rv. 649019 – 02).

P.Q.M.

La Corte, dato atto della parziale cessazione della materia del contendere con riguardo al provvedimento di parziale autotutela adottato nelle more del presente giudizio dalla Agenzia delle Entrate, dichiara nel resto estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensate le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 16 settembre 2020

 

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