Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19291 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDRO 52, presso lo studio dell’avvocato

RICCIO ENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati SALADINO DANIELE,

SPEDALE SALVATORE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA PALERMO SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore B.

V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORTINA D’AMPEZZO

60, presso lo studio dell’avvocato PAPE’ PIETRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALFANO FRANCESCO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 276/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Terza Sezione Civile, emessa il 04/02/2005, depositata il 14/03/2005;

R.G.N. 484/2000.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Palermo su istanza della s.p.a.

Banca di Palermo, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 17.915.631, oltre interessi, derivante da un contratto di mutuo chirografario per L. 5.000.000, stipulato originariamente dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale in favore di B.R. il 25.11.85 e per il quale esso opponente si era costituito fideiussore, eccependo la prescrizione del credito mai reclamato nei confronti del debitore principale nè nei suoi confronti e chiedendo la revoca del decreto opposto.

L’opposta contestava l’opposizione, deducendo che la prescrizione iniziava a decorrere dal 25.11.90, data di scadenza del contratto o dal 12.7.90, data dell’ultimo pagamento.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e, proposto appello dal C., sulla resistenza della Banca di Palermo, con sentenza depositata il 14.3.05 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C., con due motivi, mentre ha resistito con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2946 c.c..

Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono manifestamente infondati.

E’ pacifico, infatti, che nella specie, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l’obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.

Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell’ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell’ultima rata del mutuo stesso e cioè dal 26.11.90.

Va aggiunto che la doglianza circa il ritardo con cui è stato richiesto l’adempimento del credito deve ritenersi assolutamente infondata, non essendo rilevante la ragione per cui il creditore non abbia ritenuto di far valere la clausola risolutiva espressa a seguito del primo mancato pagamento di un singolo rateo di mutuo.

Il ricorso va, quindi, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore di controparte delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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