Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19290 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 16/09/2020), n.19290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12840-2013 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMBIEN 15,

presso lo studio dell’avvocato FLAVIO MUSTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO CARRESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 219/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate notificava a F.S. tre avvisi di accertamento con i quali, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, determinava sinteticamente il reddito della contribuente per gli anni 2004, 2005 e 2006 sulla base di indici di capacità contributiva rappresentati dal possesso di autovettura con cavalli fiscali superiori a 21 e dagli incrementi patrimoniali relativi ad un complesso terriero acquistato in data (OMISSIS) per il prezzo di Euro 1.054.560, destinato ad attività di allevamento nonchè a residenza della contribuente.

Contro gli avvisi F.S. proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia che, previa riunione, li accoglieva parzialmente con sentenza n. 219 del 2011, riducendo l’importo complessivo degli incrementi patrimoniali da Euro 254.600 ad Euro 82.698, riconoscendo in detrazione le somme erogate dal padre alla ricorrente pari ad Euro 171.962.

F.S. proponeva appello e l’Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 219 del 19.11.2012, rigettava entrambi gli appelli confermando la decisione impugnata.

Contro la sentenza di appello F.S. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate deposita atto denominato di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – Illegittimità dell’accertamento sintetico esperito nei confronti di un reddito determinato secondo disposizioni agevolative”, sul rilievo che, poichè la ricorrente svolge esclusivamente attività di imprenditore agricolo nei suoi confronti non sarebbe applicabile il metodo di accertamento sintetico del reddito.

2. Il secondo motivo denuncia: “Ulteriore violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – Illegittimità dell’accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali derivanti dall’acquisto di beni strumentali all’impresa agricola”.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili per violazione de principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6. In particolare la ricorrente omette di indicare e di trascrivere, anche per sintesi, i punti degli atti processuali (ricorso e appello) contenenti la censura formulata con il ricorso per cassazione. Nè l’avvenuta proposizione della censura nel giudizio di merito si evince dalla sentenza impugnata, dalla quale risulta unicamente che la ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo che la provvista necessaria per l’acquisto del terreno gli era stata fornita dal padre. Il motivo è anche infondato: ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, e del D.M. 21 luglio 1983, l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale – determinati in base agli estimi catastali – del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistenti negli indici di spesa più vari e, nella specie, dall’acquisto di beni immobili), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, al contribuente, a norma del cit. art. 38, comma 6, l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, Sez. 5, Sentenza n. 19557 del 17/09/2014).

3. Il terzo motivo denuncia:”. Ulteriore violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – Illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto gli incrementi patrimoniali sono giustificati da ulteriori fonti non tassabili, oltre quelle derivanti dagli apporti familiari”.

Il motivo è fondato. La ricorrente ha depositato documentazione bancaria, già prodotta in grado di appello, a giustificazione del fatto che l’incremento patrimoniale sarebbe stato sostenuto anche con finanziamenti bancari. Tale circostanza non risulta scrutinata dal giudice di appello, che ha confermato la riduzione del reddito sintetico accertato dalli Ufficio tenendo conto delle sole somme elargite dal padre e non esaminando la documentazione relativa ai dedotti finanziamenti bancari.

n accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo e secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

 

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