Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19290 del 10/09/2010
Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19290
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RIETI E TERNI SOC. COOP IN LCA
in esercizio provvisorio, (OMISSIS), in persona dei Commissari
Liquidatori Avv. G.L., Dr. O.S., Dr.
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II N 154, presso lo studio dell’avvocato ROSSETTI
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato STINCARDINI RUGGERO
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BUNGE ITALIA SPA, (goa’ Eridania S.p.a. Divisione Cereol Italia) in
persona dei suoi procuratori e legali rappresentante B.P.
L. e S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SPERATI ALESSANDRO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIDOLFI ROBERTO
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 276/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
Sezione Civile, emessa il 03/03/2005, depositata il 18/07/2005;
R.G.N. 95/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l’Avvocato Vincenzo SABIA per delega avv. Ruggero STINCARDINI;
udito l’Avvocato Raffaele SPERATI per delega avv. Roberto RIDOLFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7 ottobre 1998 – 2 febbraio 1999 il Tribunale di Terni rigettava l’opposizione proposta dalla Cereol Italia S.r.l.
(attualmente Bunge Italia S.p.A.) al decreto ingiuntivo per L. 95.804.764 notificatole ad istanza del Consorzio Agrario Interprovinciale di Rieti e Terni Soc. coop. in l.c.a. in relazione a forniture di semi di girasole.
Accogliendo l’impugnazione della soccombente, con sentenza in data 3 marzo – 18 luglio 2005 la Corte d’Appello di Perugia revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Consorzio Agrario alla rifusione delle spese dei due gradi.
La Corte territoriale osservava per quanto interessa: in virtu’ della lettera 24.8.1992 indirizzata dalla opponente al Consorzio e da questo ricevuta e accettata senza contestazione, il prezzo applicabile era quello del giorno della consegna; il pagamento degli acconti non valeva come conferma della scelta del prezzo medio della campagna.
Avverso la suddetta sentenza il Consorzio Agrario Interprovinciale ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Bunge Italia S.p.A. ha resistito con controricorso e presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1327, 1362 c.c.; omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Le argomentazioni poste a sostegno della censura non danno ragione della violazione e della falsa applicazione (che non sono sinonimi) delle numerose norme di diritto indicate ed implicano accertamento e interpretazione della vicenda contrattuale svoltasi tra le parti.
E’ noto che (Cass. Sez. 3^ nn. 15604 del 2007 e 22539 del 2006) la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.
D’altra parte il ricorrente non dimostra vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata ma sostanzialmente chiede alla Corte di compiere un accertamento dei fatti e una valutazione dei medesimi di senso difforme. Significativo e’ il riferimento alla lettera 24.8.1992 che si nega esse stata inviata prima dell’ordinazione delle forniture. Ma il giudice di legittimita’ non ha accesso diretto agli atti e il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso omettendo di riferire testualmente gli elementi probatori che avrebbero consentito eventuali valutazioni. La Corte territoriale ha ritenuto che il silenzio della ricorrente a fronte della suddetta lettera valesse come accettazione del suo contenuto. Trattasi di un apprezzamento di fatto razionale e non ostacolato da alcuna norma di legge.
Il secondo motivo lamenta omessa e/o contraddittorieta’ di motivazione per mancata e/o erronea valutazione delle risultanze probatorie; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..
La censura in esame presenta le medesime caratteristiche di cui si e’ discusso con riferimento al primo motivo. Non spetta alla Corte di Cassazione valutare le risultanze probatorie. Il motivo di ricorso pecca di autosufficienza e implica non consentiti esame degli atti e apprezzamenti di merito.
Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010