Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19290 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

D.S., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Galleano

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via

Germanico 172;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

D.S., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Galleano

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via

Germanico 172;

– ricorrente in via incidentale –

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/2013 del Tribunale di Lanciano nonchè

avverso l’ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., della Corte

d’Appello di L’Aquila, depositata in data 4 aprile 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21 giugno 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la decisione del primo giudice che aveva riconosciuto a D.S. – assunto come docente con una successione di contratti a termine il diritto alla progressione stipendiale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad un unico motivo;

il D. resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

la difesa erariale, con atto depositato in data 29 maggio 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della decisione di questa Corte 07/11/2016, n. 22558;

il ricorrente in via incidentale ha depositato memoria.

Ritenuto che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto non vi è prova della rituale notificazione dell’atto di rinuncia alla controparte costituita;

la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 31/03/2013, n. 2259; Cass. 21/06/2016, n. 12743);

va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale;

quanto al ricorso proposto in via incidentale per violazione dell’art. 91 c.p.c. – sul rilievo che fosse stata disposta la compensazione delle spese sull’erroneo presupposto della contumacia del D., invece ritualmente costituito – l’interessato ha rappresentato nella memoria depositata in data 6 giugno 2017 che sul punto la Corte di merito ha accolto il ricorso per revocazione con sentenza n. 231/2016;

per effetto dell’intervenuta revoca in parte qua dell’ordinanza impugnata è cessata la materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. Sez. U., 28/04/2017 n. 10553);

la novità e la complessità della questione di merito, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese quanto al ricorso principale, mentre, quanto al ricorso proposto in via incidentale, non vi è luogo a provvedere atteso che il Ministero non ha svolto difese;

non trova comunque applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778), nè, atteso il tenore della decisione sul ricorso incidentale, è applicabile la predetta disposizione alla parte privata (Cass. 10/02/2017, n. 3542).

PQM

 

Dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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