Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1929 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1929 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 23138-2008 proposto da:
MARTINELLI CATIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TUSCOLANA 1312, presso lo studio dell’avvocato
STUDIO TAMAGNINI CATIA E TAMAGNINI CINZIA,
rappresentata e difesa dagli avvocati ROMOLI GIANNI,
TAMAGNINI CATIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3672

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 29/01/2014

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

contro

MARTINELLI CATIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 4872/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 02/10/2007 r.g.n. 5057/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
il rigetto del principale, assorbimento incidentale.

-controricorrente e ricorrente incidentale –

R.G. 23138/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18-2-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Roma respingeva la domanda, proposta da Catia Martinelli nei confronti della

apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti, per il periodo 20-6-2000/199-2000, per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze
per ferie”, con le pronunce consequenziali.
La Martinelli proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 2-10-2007,
rigettava l’appello.
Per la cassazione di tale sentenza la Martinelli ha proposto ricorso con tre
motivi.
La società ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso
incidentale con un unico motivo, reiterando l’eccezione di risoluzione del
rapporto per mutuo consenso tacito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art.
335 c. p. c..
Con il primo motivo del ricorso principale la Martinelli, premesso che
l’effetto derogatorio della legge n. 230 del 1962, attribuito alla contrattazione
collettiva dall’art. 23 della 1. n. 56 del 1987, non intacca il principio dell’onere
probatorio a carico del datore di lavoro di cui all’art. 3 della citata legge n. 230,
1

s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine

deduce che la società avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza nel periodo di
tempo considerato di effettive necessità di servizio determinate dall’assenza
per ferie dei propri dipendenti, in specie provando l’effettività delle singole
sostituzioni o, quantomeno la circostanza che nello stesso periodo avesse

almeno pari ai lavoratori assunti a termine ed in concomitanza con le ferie
stesse.
Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta che la Corte di
merito avrebbe dovuto accertare l’esistenza in concreto di un nesso di causalità
tra le assenze motivate come sopra nell’ufficio nel quale essa è stata impegnata
e l’assunzione a termine de qua.
Con il terzo motivo la Martinelli lamenta omessa pronuncia in ordine alla
efficacia temporale dell’accordo del 25-9-97 e dei successivi accordi attuativi.
Tutti e tre i motivi non meritano accoglimento.
Sui primi due motivi va rilevato che, come è stato ripetutamente affermato
da questa Corte e va qui ribadito, “in tema di assunzione a termine di lavoratori
subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva,
della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo
interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel
periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello in
congedo, con la conseguenza che l’indicazione nel contratto del nominativo del
lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di
allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della singola assunzione a far
fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d.
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goduto di ferie, nell’unità produttiva di cui si discute, un numero di dipendenti

contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine
rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello
collettivo, in adempimento dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987″ (v. fra le
altre Cass. 24-10-2011 n. 22009).

interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ceni 26-111994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla
previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie,
l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come
presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le
esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri
dipendenti nonché la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del
lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso
è stato destinato”, bensì soltanto che l’assunzione avvenga nel periodo in cui,
di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie. (cfr. Cass. 6 dicembre 2005 n.
26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204).
Sul terzo motivo va poi rilevato che la Corte di merito, riconoscendo che il
contratto a termine in esame era stato legittimamente stipulato con la specifica
ed autonoma causale della “necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie”, a ben vedere, in sostanza, ha
implicitamente rigettato il motivo di gravame relativo al profilo di nullità del
termine riguardante la efficacia temporale dell’accordo 25-9-97 e dei relativi
accordi attuativi, atteso che questi concernono l’ipotesi delle “esigenze
eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione…” introdotta con il citato
accordo del 1997, del tutto diversa dalla fattispecie in esame, prevista dal testo
3

Peraltro è stato anche precisato (v. Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica

originario dell’art. 8 del ceni del 1994 (la quale peraltro è stata protratta dalle
parti collettive anche oltre la scadenza del detto ceni, v., fra le altre Cass. 25-52012 n. 8288).
Così respinto il ricorso principale, risulta poi assorbito il ricorso

l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito.
Infine, in ragione della soccombenza, la Martinelli va condannata al
pagamento delle spese in favore della società.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale; condanna la Martinelli a pagare alla società le spese, liquidate in
euro 100,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma 12 dicembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

PRESIDENTE
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incidentale (logicamente subordinato), con il quale la società ha reiterato

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