Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19289 del 29/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8247-2014 proposto da:

G.N., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO GENTILE giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F., G.C., G.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A,

presso lo studio dell’avvocato FABIO PISANI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE CALVO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1387/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato MARIANO LEONARA per delega;

udito l’Avvocato FABIO PISANI per delega orale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso. che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. G.N. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che ha rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla occupazione sine titulo di un appartamento di proprietà di G.C. e nella parte in cui ha determinato l’importo da liquidare in funzione del valore di mercato dell’immobile, ha liquidato quale accessori alla domanda riconvenzionale i soli interessi legali e ha condannato l’odierno ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il ricorso non è articolato in motivi specifici ex art. 360 c.p.c.; resistono con controricorso G.C., G.A. e G.F..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto non indica alcun motivo parametrato all’art. 360 c.p.c. e dunque non presenta la struttura di un ricorso per cassazione; viola comunque l’art. 366, n. 6, per omessa specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda.

2. Infine, il ricorso è inammissibile perchè enuncia disordinatamente le più svariate considerazioni, senza ricondurle a specifiche censure di legittimità contro la sentenza impugnata, ma deducendole come osservazioni ai “motivi di riforma” della sentenza di primo grado.

3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti G.C., G.A. e G.F., liquidandole in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA