Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19289 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 22/09/2011), n.19289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2381-2009 proposto da:

C.V.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 819/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/04/2008, r.g.n. 1334/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Secondo quanto riferisce la sentenza della Corte d’appello di Bari qui impugnata, C.V.M., agendo sulla base di una sentenza passata in giudicato del Pretore di Bari, chiedeva al Tribunale la condanna dell’INPS al pagamento della differenza tra quanto percepito per indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 1989 e la maggior somma dovutale per adeguamento della medesima indennità in base agli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere a seguito della dichiarazione dell’INPS di aver provveduto al pagamento delle somme richieste.

Appellava la C. dolendosi della liquidazione delle spese di lite operata in primo grado e dell’omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla domanda degli interessi anatocistici.

La Corte d’appello accoglieva parzialmente questo secondo motivo, e procedeva poi alla liquidazione delle spese processuali, delle quali disponeva la integrale compensazione sia per il primo che per il secondo grado, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio di merito che vedeva sostanzialmente soccombente la C., per difetto del necessario interesse ad agire, posto che il giudicato pretorile di condanna dell’INPS al pagamento dell’adeguamento dell’indennità di disoccupazione costituiva, già di per sè, titolo adeguato a fondare un’azione esecutiva per la realizzazione del credito successivamente rivendicato, essendo le richieste differenze di indennità quantificabili con un mero calcolo aritmetico.

Per le cassazione di questa sentenza la C. ha proposto ricorso fondato su tre motivi. L’INPS ha depositato la procura ai difensori difensiva, che hanno poi partecipato all’udienza di discussione.

Motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel primo motivo, con denuncia di violazione dell’art. 1283 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., unitamente a vizi di motivazione, si lamenta che non sia stata accolta la domanda di interessi anatocistici sul capitale rivalutato.

2. Nel secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost., dell’art. 92 c.p.c., comma 2, artt. 93, 112 e 324 c.p.c., unitamente a vizi di motivazione, la ricorrente censura la sentenza per aver proceduto alla liquidazione delle spese di lite in base a un’errata percezione della realtà processuale, avendo ritenuto esistente un giudicato pretorile in realtà inesistente, posto che il primo e unico giudizio instaurato era quello da essa promosso davanti al Tribunale di Bari e conclusosi con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

3. Nel terzo motivo, con ulteriore deduzione di violazione e falsa applicazione delle norme di cui al secondo motivo e degli stessi vizi di motivazione, sì censura la sentenza per aver compensato le spese del doppio grado del giudizio di merito adducendo come motivo la soccombenza virtuale dell’appellante, che, invece, doveva essere ritenuta totalmente vittoriosa in entrambi i gradi di merito, posto che l’unica domanda proposta in appello (quella relativa agli interessi anatocistici) era stata accolta. Sottolinea, ancora, la ricorrente che la statuizione di compensazione si risolve in una violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, in quanto viene ad impedire il conseguimento di un risultato economicamente utile.

4. Il ricorso è privo di fondamento.

5. Quanto al primo motivo, è sufficiente richiamare il principio, correttamente applicato dal giudice d’appello, secondo cui, anche con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali, gli interessi anatocistici possono essere riconosciuti solo nei limiti previsti dall’art. 1283 c.c.. Ne consegue che solo gli interessi sulla somma capitale, al netto, quindi, della rivalutazione, producono ulteriori interessi (vedi Cass. Sent. 11673 del 2008, n. 12868 del 2004, n. 51552 del 2004).

6. Il secondo motivo è addirittura inammissibile, posto che la ricorrente denuncia un errore di fatto in cui sarebbe in corsa la sentenza impugnata (l’aver, cioè, ritenuto instaurato il giudizio sulla base di un giudicato in realtà inesistente), per cui il mezzo di impugnazione da proporre era la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c. e non già il ricorso per cassazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti (vedi Cass. sent.

n. 10066 del 2010, n. 11276 del 2005), qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l’effetto si un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato – al di là della qualificazione come “violazione di legge” – un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c.; nè l’impugnabilità in cassazione dell’eventuale sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (art. 403 c.p.c., comma 2) può essere idonea a trasformare un errore revocatorio in errore di diritto”.

7. Resta assorbito dalla inammissibilità del secondo motivo il terzo motivo di ricorso, in quanto la statuizione di integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio è giustificata dalla Corte di merito con riferimento all'”esito complessivo” di una lite che – a causa dell’errore di fatto in cui è incorso – ha indotto il giudice d’appello a ritenere la C. virtualmente soccombente (tranne che in minima parte) nel giudizio stesso.

8. In conclusione il ricorso va rigettato.

9. Nulla deve disporsi a carico della soccombente per le spese del giudizio di cassazione, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (convertito dalla L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA