Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19289 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19289 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 12521-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

BATTAGLIA EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALFREDO CASELLA 43, presso lo studio dell’avvocato
NICOLETTA MERCATI, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO BOCCHIERI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 3999/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di CATANIA, depositata 11 17/11/2016;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non parteciRata del 05/07/2Q18 dal Consiglieye Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Emanuele
Battaglia contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di
rimborso IRPEF, presentata per gli anni 1990-1992;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 9 comma 17° I n. 289/2002, 11 e 14
preleggi, 3 comma 1° I. n. 212/2000, 3 comma 3° D.Lgs. n.
472/1997 e 2033 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la
CTR avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni
per la concessione del rimborso in favore del contribuente;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c., si invoca violazione dell’art. 9 comma 17 I. n. 289/2002
e dell’art. 1 comma 665 I. n. 190/2014, 12 e 14 preleggi e 112
c.p.c., giacché il contribuente avrebbe adempiuto ai propri
obblighi tributari tramite il suo datore di lavoro, mentre
l’agevolazione avrebbe riguardato solo il rapporto fra Erario e
sostituto d’imposta;
che, attraverso l’ultima censura, l’Agenzia deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 9 comma 17 I. n. 289/2002 e
Ric. 2017 n. 12521 sez. MT – ud. 05-07-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

dell’art. 21 comma 2° Digs. n. 546/1992, e dell’art. 1 comma
665 I. n. 19,0/2014, 12 e 14 preleggi e 112c.p.c., ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe dovuto valutare tardiva
l’istanza di rimborso, pacificamente avvenuta il 31 dicembre
2007 e dunque dopo oltre cinque anni dall’entrata in vigore

che l’intimato si è costituito, depositando controricorso;
che il primo motivo è infondato, dovendosi in questa sede
ribadire il principio consolidato, per il quale, in tema di condono
fiscale e con riferimento alla definizione automatica della
posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista
dall’art. 9, comma diciassettesimo, legge n. 289 del 2002, a
favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990
che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,
essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha
ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento
del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di
chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di
quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto
dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere
di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere
quanto già versato non dovuto

ex post

(Sez. 6-

5, n. 9577 del 12/06/2012);
che il secondo motivo è infondato, giacché, in tema di
agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1,
comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti
colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può
essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il
versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle
somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua
qualità di lavoratore dipendente (Sez. 5, n. 17472 del
Ric. 2017 n. 12521 sez. MT – ud. 05-07-2018
-3-

della legge;

14/07/2017; Sez. 5, n. 15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n.
14406 del 14,Z07/2016);
che il terzo motivo è immeritevole di accoglimento;
che, infatti, l’art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014 (legge
di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione

dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania,
Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio
1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto
dall’art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002, hanno diritto al
rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che
abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due
anni decorrente dalla data di entrata in vigore della I. n. 31 del
2008 di conversione del d.l. n. 248 (Sez. 6-5,
n. 15252 del 22/07/2016)
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente,
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in euro
1.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16

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