Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19289 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PRISCIANO 43, presso lo studio dell’avvocato TUFANI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato IACOMINI GIOVANNI

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 17/11/2004, depositata il

14/01/2005; R.G.N. 53/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato Giuseppe TUFANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato l’11.5.98 C.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia P.G., quale erede di P.V., per sentirlo condannare al pagamento della somma dovuta per la custodia di un’autovettura Croma a lui affidata dall’A.G. il 27.5.93 e dissequestrata il 27.5.95.

Il convenuto contestava la fondatezza dell’avversa domanda e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del C. al risarcimento dei danni, previa compensazione con le somme dovute per la custodia.

Il Tribunale rigettava la domanda attrice e condannava l’attore al pagamento di Euro 1.500,00 per danni.

Appellata la sentenza dal soccombente, sulla resistenza dell’appellato, con sentenza depositata il 14.1.05 la Corte d’appello di Brescia accoglieva il gravame e condannava l’appellato al pagamento dell’importo giornaliero di Euro 1,23 dal 14.1.96 sino alla data di ritiro dell’auto, con interessi dalla domanda, e rigettava la domanda riconvenzionale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P., con quattro motivi, mentre nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’asserita mancata dimostrazione di accordi tra le parti.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1768 e 1770 c.c. in relazione all’art. 1411 c.c. e all’art. 2043 c.c. e segg..

Con il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle obbligazioni del depositatario ed al loro inadempimento.

Con il quarto motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la questione della situazione dei finestrini, violazione dell’art. 1768 c.c. e dell’art. 2697 c.c..

1. Il primo motivo e’ inammissibile, in quanto, sebbene impropriamente rappresentato sotto il profilo del vizio motivazionale, risulta diretto esclusivamente al riesame del merito della causa attraverso la rilettura delle risultanze processuali ed in particolare della testimonianza resa da G.M.G., moglie del ricorrente.

Rientra, infatti, solo nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione delle prove e, pertanto, il suo relativo convincimento si sottrae ad ogni sindacato di legittimita’, quando sia sorretto da logica e congrua motivazione.

Nel caso di specie, l’inattendibilita’ della teste G. risulta sufficientemente giustificata sulla base di ragionevoli argomentazioni che evidenziano non solo il rapporto di coniugio della teste con l’odierno ricorrente, ma soprattutto la sua mancata conoscenza diretta delle circostanze relative all’accettazione, da parte del C., dell’incarico di eseguire le riparazioni sul veicolo da lui custodito, nonche’ il contrasto con la deposizione del teste D..

2. Per quanto riguarda il secondo motivo, va esclusa senz’altro la dedotta violazione delle disposizioni degli artt. 1768 e 1770 c.c., avendo la sentenza impugnata correttamente ritenuto che la circostanza che l’autovettura in custodia si trovasse ricoverata in un’area “aperta su di un lato” e, quindi, collocata quanto meno sotto una tettoia, non potesse che essere interpretata nel senso dell’osservanza, da parte del depositatario, dell’obbligo di diligenza del buon padre di famiglia nella custodia della cosa.

Quanto poi alle dedotte cattive condizioni della vettura, posto che il custode ha l’obbligo di restituire la cosa nello stesso stato in cui l’ha ricevuta, si rileva che giustamente la Corte di merito ha evidenziato come non sia stata fornita alcuna prova dal ricorrente in ordine all’asserita differenza delle condizioni in cui aveva trovato la vettura nel gennaio 1996 rispetto a quelle iniziali del 1992.

3. Il terzo motivo e’ infondato.

Il ricorrente si duole dell’interpretazione data dai giudici d’appello alle dichiarazioni rese dalla teste G., secondo cui la vettura si trovava in area aperta da un lato e che non era coperta, ma si e’ gia’ rilevato al punto 2 che i giudici suddetti hanno interpretato quelle dichiarazioni nel senso che la mancanza di copertura attenesse alla vettura (non coperta da telo) e non gia’ all’area di parcheggio.

Trattasi in ogni caso di un apprezzamento in fatto che, essendo sostenuto da una logica e plausibile motivazione, si sottrae ad ogni sindacato di legittimita’.

4. Anche il quarto motivo e’ infondato.

Va escluso, infatti, che sul punto della rottura dei finestrini la Corte di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella gravata secondo il dettato dell’art. 2697 c.c., atteso che correttamente la dibattuta questione dei finestrini e’ stata considerata, per quanto riguarda l’onere della prova, nell’ambito piu’ generale del confronto tra le condizioni dell’autovettura, di cui si e’ detto al precedente punto 2.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre nulla va statuito circa le spese del giudizio di cassazione stante la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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