Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19288 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1015-2014 proposto da:

COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA, in persona del Sindaco p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 66, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO CONSOLI XIBILIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO FRANCESCO VITALE giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TEC.NOL. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 169,

presso lo studio dell’avvocato LILIANA CURTILLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato STEFANO ARCIFA giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1618/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. TEC.NOL. S.R.L. ha convenuto in giudizio il Comune di San Giovanni La Punta chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’incendio che aveva distrutto i servizi igienici chimici noleggiati al Comune in occasione di una manifestazione religiosa. Il tribunale di, Catania, sezione distaccata di Mascalucia, rigettava la domanda; la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il Comune al pagamento della somma di Euro 20.172,80 in favore della TEC.NOL. S.R.L..

2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il Comune di San Giovanni La Punta, affidandolo a 2 motivi, mediante i quali lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1588 c.c. ed omesso esame della documentazione prodotta in giudizio dall’odierno ricorrente; resiste con controricorso TEC.NOL. S.R.L.. Il Comune di San Giovanni La Punta ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omesso rispetto dei termini ad impugnare, sollevata dalla controricorrente; l’eccezione è infondata, dal momento che il ricorso è stato presentato all’ufficiale giudiziario per la notifica l’ultimo giorno utile, come emerge dall’originale in atti. Piuttosto, risulta dallo stesso ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente (ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2), il che comporta che la Suprema Corte debba preliminarmente accertare se il ricorrente abbia ottemperato all’onere, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal primo comma del medesimo art. 369 c.p.c., verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal riscontro dell’osservanza del termine per proporre impugnazione, atteso che l’accertamento di una eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l’accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6706 del 15/03/2013, Rv. 625488). Poichè la parte ricorrente non ha ottemperato al predetto onere (deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione), la Corte dovrebbe dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607362).

2. In ogni caso, il ricorso sarebbe comunque inammissibile; il primo motivo di ricorso, infatti, pur rubricato quale violazione di legge, contiene censure di merito sulla motivazione, senza tener in alcun conto gli strettissimi limiti in cui è consentito dedurre in cassazione il vizio della motivazione. Il ricorso per cassazione, infatti, è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta del suddetto D.L., art. 54, comma 1, lett. b), (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893).

3. Il secondo motivo lamenta genericamente la mancata valutazione della documentazione prodotta in giudizio dal Comune, senza indicarla in modo specifico, senza allegarla e senza dire se e dove si trova all’interno del fascicolo di causa. Il motivo è, pertanto, inammissibile per genericità e mancanza di autosufficienza.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente TEC.NOL. S.R.L, liquidandole in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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