Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19288 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2945-2018 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL

CRATI, in persona del Commissario liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 287,

presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso

dagli Avvocati FRANCESCO FALCONE, GIUSEPPE FALCONE;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1534/2/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva accolto l’appello proposto da R.G. avverso la sentenza n. 700/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza in rigetto del ricorso proposto avverso la cartella di pagamento per il pagamento di contributi consortili per gli anni 2003-2004;

il consorziato è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico motivo il ricorrente Consorzio censura la sentenza impugnata, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o errata applicazione della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, lett. a), nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui, oltre che per le spese riferibili al successivo art. 24, comma 1, lett. b), sulla base del beneficio, per quanto qui rileva, “il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento del Consorzio ed è applicato (…): a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”, avendo invece la CTR statuito che “la pretesa contributiva del consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba pur sempre essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, tenendo conto dei parametri in detta fase disponibili, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri, che è ragionevole prevedere che gli stessi trarranno dall’attività programmata”;

1.2. il motivo, in conformità con quanto recentemente deciso da questa Corte in fattispecie del tutto identiche (cfr. Cass. nn. 5530, 5531, 5532, 5533, 5535 e 5537 del 2019), è infondato;

1.3. la succitata norma, già sostituita dalla L.R. Calabria 9 maggio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, ma in vigore al tempo della notifica della cartella di pagamento impugnata, è stata oggetto, in pendenza del giudizio di legittimità, di declaratoria d’illegittimità costituzionale da Corte Cost. 19 ottobre 2018, n. 188;

1.4. il Giudice delle leggi ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11, art. 23,comma 1, lett. a), nel testo che sarebbe stato applicabile, ratione temporis, alla presente controversia, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”;

1.5. in tal modo la Corte costituzionale, nel ritenere fondata la questione di legittimità proposta per contrasto della succitata disposizione di legge regionale con l’art. 119 Cost., nel ribadire la natura tributaria dell’obbligazione di pagamento dei contributi consortili, ha affermato che essa non possa prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione in relazione all’art. 53 Cost.;

1.6. trovando detta pronuncia immediata applicazione nel rapporto pendente tra le parti, il ricorso del Consorzio va rigettato, essendo la pronuncia impugnata conforme alla norma in questione, quale risultante per effetto del richiamato dispositivo additivo – sostitutivo della citata sentenza della Corte costituzionale;

1.7. è opportuno inoltre osservare, con riguardo alla pretesa illegittima disapplicazione della determina (n. 221/2006) con la quale il Commissario aveva stabilito l’entità del contributo, che lo stesso Consorzio ricorrente afferma, nel ricorso, che quella determina Commissariale conteneva “le tariffe scaturenti dai piani di classifica in vigore”;

1.8. ne consegue, quindi, che tale delibera risulta irrilevante perchè nel caso di specie si controverte di contributi per gli anni precedenti (2003 e 2004) e perchè la CTR, con accertamento in fatto non contestato, ha affermato che “nella fattispecie, non risulta che tale ammontare sia stato determinato e ritualmente approvato con le citate modalità”;

2. la sopravvenienza in pendenza del presente giudizio di legittimità della succitata pronuncia del Giudice delle leggi giustifica la compensazione delle spese di lite tra ricorrente e controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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