Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19288 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 16/09/2020), n.19288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3300-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.M., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARTA DE MANINCOR;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con atto di compravendita registrato il (OMISSIS) V.M., unitamente al fratello V.G., cedeva alla società San Gabriele srl un terreno edificabile sito nel Comune di (OMISSIS) al prezzo dichiarato di Euro 968.145.

Premesso che, ai fini dell’imposta di registro, il valore del terreno era stato definito dalla società acquirente mediante accertamento con adesione, nell’importo di Euro 1.053.070, l’Agenzia delle Entrate notificava a V.M. un avviso di accertamento con il quale determinava il corrispettivo nel medesimo importo di Euro 1.053.070, con conseguente determinazione della maggiore plusvalenza ai fini dell’imposta sul reddito.

Contro l’avviso di accertamento V.M. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Venezia che lo accoglieva con sentenza n. 17 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza n. 8 del 25 gennaio 2011. Il giudice di appello affermava la “non automatica estensione della valutazione effettuata ai fini dell’imposta di registro alla determinazione della plusvalenza”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per cassazione.

V.M. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38; artt. 2697,2727 e 2729 c.c.; D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 81-82, in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto che l’accertamento con adesione del maggior valore del terreno, effettuato dal venditore ai fini dell’imposta di registro, non sia idoneo a provare la sussistenza di un maggior corrispettivo di vendita.

2. Il secondo motivo denuncia:” Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38; artt. 2697,2727 e 2729 c.c.; D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 81-82, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’accertamento del maggior valore del terreno sia utilizzabile esclusivamente nei confronti dell’acquirente che ha definito l’imposta di registro mediante accertamento con adesione.

3. Il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38; artt. 2697,2727 e 2729 c.c.; D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 81-82, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto non utilizzabile nei confronti del venditore il valore definito dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Con norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, ha stabilito che il TUIR, art. 68, relativo alle plusvalenze di cui all’art. 67, lett. a) e b), si interpreta nel senso che, per la cessione di immobili, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è desumibile in via presuntiva sulla sola base del valore accertato (anche mediante accertamento con adesione) ai fini dell’imposta di registro. La sentenza impugnata è conforme a tale regola probatoria normativamente stabilita, essendo pacifico in fatto che il presunto maggiore corrispettivo conseguito dal cedente è stato desunto in via automatica dall’Ufficio sulla base della sola circostanza del maggior valore venale dell’immobile definito dalla parte acquirente mediante accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro.

La sopravvenienza della norma di interpretazione autentica giustifica la compensazione delle spese. Si dà atto che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, e pertanto non si applica il raddoppio del contributo previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

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