Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19287 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19287 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 12326-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
GARGIULO TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI , CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO QUARTO;
– controricorrente avverso la sentenza n 10164/18/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
15/11/2016;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non ,Rartecipata del OW07/2018 dal Cqnsigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Teresa Gargiulo
avverso un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno
2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e 36 D.Lgs.
n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la sentenza
impugnata sarebbe risultata solo apparentemente
argomentata, attraverso la trascrizione della stessa
motivazione contenuta nella pronunzia della CTP, senza
minimamente illustrare le ragioni per le quali i giudici di appello
avevano ritenuto di condividerla;
che, col secondo rilievo, l’Agenzia assume la violazione e falsa
applicazione degli artt. 39 comma 1° lett. d) DPR n. 600/1973,
2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,
giacché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto vinta la
presunzione di legge, attraverso il deposito della perizia
contabile giurata, che invece avrebbe costituito la prova
evidente circa l’effettiva distribuzione di utili fra i soci;
Ric. 2017 n. 12326 sez. MT – ud. 05-07-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che l’intimata si è costituita con controricorso;
che il„primo motivo è fondato;
che, come si legge nella sentenza impugnata, nel suo gravame
l’Ufficio aveva reputato contraddittoria la motivazione di primo
grado ed illogica e censurabile nella parte in cui era stato

dimostrazione del fatto che gli utili conseguiti dalla società a
ristretta base azionaria non fossero stati redistribuiti ai soci;
che, a fronte di tale argomento, la CTR ha affermato di
condividere l’assunto motivazionale di primo grado, “senza
travisamento dei fatti ed errore di giudizio”;
che, in tal modo, la motivazione risulta essere del tutto
apparente;
che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla
perché affetta da

error in procedendo,

quando, benché

graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il
fondamento della decisione, perché recante argomentazioni
obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento
seguito

dal

giudice

per

la

formazione

del

proprio

convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito
di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, n.
22232 del 03/11/2016; Sez. 6-5, n. 22652 del 05/11/2015);
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR ,Campania, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa
Ric. 2017 n. 12326 sez. MT – ud. 05-07-2018
-3-

ritenuto che la contribuente avesse fornito adeguata

composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimg.
Così deciso in Roma il 5 luglio 2018
Il Prdnte

Dr. MarcelI Iacobellis

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