Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19287 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 16/09/2020), n.19287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13640-2013 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 87,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO GIOVATI, giusta procura a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 23/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato RAPISARDA per delega dell’Avvocato

GIOVATI che si riporta e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta e

chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.C., titolare di trattamento di quiescenza per impiegati civili erogato dalla Nato, presentava istanza di rimborso dell’Irpef trattenuta dal sostituto di imposta relativa ai redditi da pensione percepiti nei periodi dal 2002 al 2005, sostenendo l’applicabilità, anche al trattamento pensionistico, della esenzione fiscale prevista dal D.P.R. n. 2083 del 1962, art. 8, lett. c), in favore degli impiegati civili “internazionali” della Nato. A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Parma che lo accoglieva con sentenza n. 59 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che lo accoglieva con sentenza n. 41 del 23.4.2012, affermando l’insussistenza del diritto al rimborso. Il giudice di appello osservava che, “una volta cessato il rapporto di lavoro, il trattamento fiscale della pensione è e deve essere uguale per tutti, salvo particolari eccezioni previste dalla legge”.

Contro la sentenza di appello C.C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia: “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 2083 del 1962, art. 8, comma 1, lett. c), e degli artt. 1 e 212 disp. gen., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

2. Il secondo motivo denuncia: “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 2083 del 1962, art. 8, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi sulla natura retributiva o pensionistica del trattamento di quiescenza NATO.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte ha affermato il principio che in tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l’esenzione prevista dal D.P.R. n. 2083 del 1962, art. 8, comma 1, lett. c), norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo. (Sez. 5 -, Sentenza n. 705 del 15/01/2019).

La novità della questione, rispetto alla data di proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

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