Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19287 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. I, 07/07/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 07/07/2021), n.19287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8784/2017 R.G. proposto da:

A.C., e F.P., rappresentati e difesi dall’Avv.

Giorgio D’Alessio, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 26;

– ricorrenti –

contro

BANCO BPM S.P.A., in persona del procuratore C.M., in

qualità di mandataria della BPM S.P.A:, rappresentata e difesa

dall’Avv. Alessandro Russi, con domicilio eletto in Roma, via G.

Bazzoni, n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1328/16

depositata il 29 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 gennaio

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.C. e F.P., già intestatari di un conto corrente presso la Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., proposero opposizione al decreto ingiuntivo n. 8918/03, emesso il 4 giugno 2003, con cui il Tribunale di Roma aveva intimato loro il pagamento in favore della Banca della somma di Euro 776.086,58, oltre interessi al tasso del prime rate medio, a titolo di saldo debitore.

A sostegno della domanda, dedussero l’annullabilità dei contratti di affidamento e di borsa sottoscritti dall’ A. nel periodo 1998-2000, per incapacità naturale, l’inefficacia delle operazioni di borsa poste in essere dalla Banca per conto dell’ A., in quanto mai ordinate nè autorizzate, e l’illegittimità del tasso d’interesse applicato al saldo debitore. In subordine, affermarono l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degl’interessi, delle commissioni e delle altre competenze, chiedendo il ricalcolo del saldo del conto.

Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 18 maggio 2009, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli ordini di acquisto e di vendita impartiti alla Banca, ma ritenendo non provate l’incidenza negativa degli stessi sull’ammontare del debito, la conoscenza dello stato d’incapacità da parte della Banca e l’incidenza dello stesso sulla valutazione della convenienza economica delle operazioni.

2. L’impugnazione proposta dall’ A. e dalla F. è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Roma con sentenza non definitiva del 29 febbraio 2016.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che gli appellanti si erano limitati ad insistere sull’alterazione delle condizioni mentali dell’ A. e sul conseguente stato d’incapacità dello stesso al momento dell’effettuazione delle operazioni, nonchè sulla violazione delle regole di borsa e degli obblighi posti a carico degl’intermediari finanziari, senza censurare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto indimostrata la conoscenza o la conoscibilità dello stato d’incapacità da parte della Banca. Ha aggiunto che sia in primo grado che in appello essi avevano omesso di indicare i titoli acquistati e di riferirne l’andamento sul mercato, dal quale sarebbero derivate le perdite addebitate, nonchè di chiarire l’origine dei flussi in entrata ed in uscita del conto corrente, verosimilmente interessato da altre operazioni di accredito ed addebito.

Quanto invece alla capitalizzazione degl’interessi, la Corte ha innanzitutto escluso che dopo la chiusura del conto la Banca si fosse impegnata ad applicare il tasso legale, osservando che tale obbligo, assunto con scrittura del 30 maggio 2001, era previsto soltanto nella prospettiva di un accordo sul ripianamento del debito, mai intervenuto. Ha rilevato peraltro che la periodicità annuale della capitalizzazione era prevista soltanto per gl’interessi creditori, mentre per quelli debitori era prevista una periodicità trimestrale, ed ha conseguentemente dichiarato la nullità della relativa clausola; in proposito ha ritenuto non provato che a seguito della Delib. CICR 9 febbraio 2000, fosse intervenuto tra le parti un nuovo accordo sulla capitalizzazione, osservando che lo stesso sarebbe risultato meno vantaggioso per il correntista, che per effetto della nullità non era soggetto ad alcuna forma di capitalizzazione, e reputando irrilevante, in assenza di un accordo scritto, la produzione degli estratti conto attestanti l’applicazione della predetta clausola.

3. Avverso la predetta sentenza l’ A. e la F. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso il Banco BPM S.p.a., in qualità di mandatario della BPM S.p.a., succeduta alla Banca convenuta a seguito di fusione della stessa con il Banco Popolare Soc. coop. a r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente, la quale lamenta la violazione dell’art. 361 c.p.c., comma 2, evidenziando il carattere non definitivo della sentenza impugnata e rilevando che all’udienza del 21 marzo 2016, fissata per la prosecuzione del giudizio d’appello, la difesa dei ricorrenti aveva formulato espressa riserva d’impugnazione differita, ai sensi del comma 1, della predetta disposizione.

Sostiene la difesa dei ricorrenti che la riserva d’impugnazione deve considerarsi inefficace, ai sensi dell’art. 361 cit., comma 3, essendo stata formulata soltanto per conto dell’ A., e risultando pertanto inidonea a precludere la proposizione immediata del ricorso da parte della F., che ha comportato il venir meno della facoltà di differimento anche nei confronti dello altro ricorrente: a sostegno di tale assunto, osserva che nel verbale di udienza il difensore degli appellanti dichiarò di essere presente soltanto per conto dell’ A. (comparso peraltro anche personalmente), senza fare alcun cenno alla F., alla quale non era dunque riferibile la dichiarazione resa in quella sede. Aggiunge che in ogni caso la sentenza impugnata non ha carattere non definitivo, ma parziale, avendo deciso in ordine a domande completamente autonome rispetto a quella per la quale è stata disposta la prosecuzione del giudizio, con la conseguenza che, pur non essendo stata espressamente disposta la separazione delle cause, essa ha comportato la definizione di una parte delle stesse, rispetto alle quali non può quindi ritenersi consentita un’impugnazione differita.

In proposito, occorre innanzitutto escludere la possibilità di qualificare la sentenza impugnata come pronuncia non definitiva su questioni, nel senso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 3, che ne impedisce l’impugnazione immediata, indipendentemente dalla formulazione della relativa riserva. Premesso infatti che in primo grado la Banca aveva proposto domanda di condanna al pagamento del saldo debitore del conto corrente, mentre i convenuti avevano chiesto, in via riconvenzionale, l’annullamento dei contratti di affidamento e di borsa per incapacità naturale, la dichiarazione d’inefficacia delle operazioni di borsa e l’accertamento dell’illegittimità del tasso d’interesse applicato al conto corrente, nonchè, in via subordinata, dell’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degl’interessi, con il conseguente ricalcolo del saldo debitore, si osserva che, nell’accogliere parzialmente l’appello, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibili le censure concernenti il rigetto delle prime tre domande proposte dai convenuti, accogliendo invece quella riguardante la capitalizzazione degl’interessi, e disponendo la riapertura dell’istruttoria per il ricalcolo del saldo del conto corrente, anche ai fini della decisione in ordine alla domanda di pagamento proposta in via principale dalla Banca: la Corte d’appello non si è quindi limitata a risolvere mere questioni pregiudiziali o preliminari, ma ha definito parzialmente il giudizio, pronunciando su capi autonomi di domanda cumulativamente proposti, alcuni dei quali sono stati definitivamente rigettati, non richiedendosi in proposito ulteriori statuizioni, mentre altri sono stati accolti senza l’adozione di una pronuncia definitiva, risultando necessario l’espletamento di una c.t.u..

Tanto premesso, non può tuttavia condividersi la tesi sostenuta dalla difesa dei ricorrenti, secondo cui l’avvenuta definizione di alcune delle domande da loro cumulativamente proposte consentirebbe di attribuire carattere parziale alla sentenza impugnata, indipendentemente dalla mancata adozione di un provvedimento di separazione delle cause, escludendo quindi l’applicabilità dell’art. 361 c.p.c., comma 1, con riguardo alla decisione assunta in ordine alle predette domande, che non risulterebbe conseguentemente suscettibile d’impugnazione differita. In tema di cumulo oggettivo di cause tra le medesime parti, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato costantemente, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite dell’8 ottobre 1999, n. 711, che per distinguere una sentenza non definitiva da una sentenza parziale, ai fini dell’operatività dell’onere di formulare la riserva d’impugnazione differita, occorre avere riguardo esclusivamente al dato formale costituito dall’adozione dei provvedimenti che contrassegnano la conclusione del giudizio, nel senso che la sentenza che abbia deciso una o più delle domande proposte, con la prosecuzione del procedimento per le altre, può essere qualificata come definitiva soltanto nel caso in cui sia stata disposta la separazione delle cause ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5 e si sia provveduto sulle spese relative alla domanda o alle domande decise, senza rinviarne la liquidazione all’ulteriore corso (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 27/04/2011, n. 9441; Cass., Sez. III, 18/06/2019, n. 16289; Cass., Sez. II, 27/02/2007, n. 4618). In conformità di tale principio, ribadito anche dai precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa dei ricorrenti (cfr. Cass., Sez. III, 13/09/2019, n. 22854), relativi peraltro all’ipotesi di cumulo di domande proposte nei confronti di soggetti diversi, deve escludersi nella specie la possibilità di qualificare la sentenza impugnata come sentenza definitiva, sia pure in riferimento alle sole domande in ordine alle quali è intervenuta una statuizione non richiedente ulteriori adempimenti istruttori, non essendo stata disposta la separazione delle stesse da altre domande e non essendosi provveduto al regolamento delle spese processuali, con la conseguenza che non può ritenersi inoperante l’onere della parte soccombente di formulare tempestiva riserva d’impugnazione, come prescritto dall’art. 361 c.p.c..

Quanto poi all’inefficacia della riserva, prevista dell’art. 361 cit., comma 3, per l’ipotesi in cui la volontà del differimento sia stata manifestata da una sola delle parti soccombenti ed un’altra abbia proposto impugnazione immediata, la lettura del verbale dell’udienza in cui è stata formulata la relativa dichiarazione impedisce di condividere l’assunto dei ricorrenti, secondo cui la stessa non era riferibile alla F.: al riguardo, non può ritenersi determinante la mera circostanza che nella predetta udienza il procuratore dei ricorrenti abbia dichiarato di essere presente per l’ A., senza fare alcun cenno all’altra appellante, ben potendo tale omissione dipendere da un’errata formulazione o da un’incompleta verbalizzazione della predetta dichiarazione, resa peraltro da un avvocato diverso da quello costituito in giudizio, comparso in udienza in sostituzione di quest’ultimo; in senso decisamente contrario alla formulazione della riserva per conto di uno solo degli appellanti depone d’altronde l’identità della posizione sostanziale e processuale di questi ultimi, che, posta anche in relazione con la circostanza che essi erano difesi dal medesimo avvocato, farebbe apparire inspiegabile la scelta di quest’ultimo di adottare strategie processuali diversificate, a fronte della medesima decisione.

5. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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