Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19287 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 06/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18143/2016 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANGIACOMO

PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CAPRIOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LIMARDO;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIME SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, CESARE POZZOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 957/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 24 maggio 2016, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza di rigetto dell’opposizione proposta – ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 51 – da I.A. avverso l’ordinanza che aveva respinto il ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, cit., con il quale la predetta aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole dal la Banca Carime s.p.a. in data 12 marzo 2013;

che la Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, riteneva che tra i vari addebiti mossi alla I. quello consistito nella “…irregolare emissione, a sua firma, di n. 3 assegni privi di fondi, per l’importo complessivo di Euro 18.540,00 sul c/c n. (OMISSIS) cointestato con sua madre G.F.. Titoli che in precedenza erano stati dichiarati da Lei distrutti, mentre risultavano in possesso del beneficiario, tale C.E., che li ha regolarmente versati sul proprio c/c in essere presso l’agenzia centrale di (OMISSIS). Assegni che sono stati restituiti insoluti e fuori termine per il protesto…” era da solo di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario e a giustificare la sanzione massima irrogata;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la I. affidato ad u unico articolato motivo cui Banca Carime s.p.a. resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per essersi la Corte di Appello “appiattita”sulle valutazioni dell’istituto bancario e sulle motivazioni dell’ordinanza conclusiva della fase sommaria senza considerare le notazioni difensive della lavoratrice nè la documentazione versata in atti dalla quale emergeva in tutta evidenza che l’emissione di assegni privi di provvista e la successiva “distruzione a sistema” erano stati posti in essere dalla I. in perfetta buona fede come dimostrato, in particolare: dalle dichiarazioni del prenditore degli assegni il quale aveva affermato ” di avere inopinatamente trasgredito agli accordi intercorsi tra le parti e di avere così, erroneamente, posto all’incasso i suindicati titoli di credito, emessi dal traente esclusivamente a fini cauzionali…con ulteriore espressa ammissione di non avere nulla a pretendere a definizione della questione…”; dal fatto che non persisteva in capo alla ricorrente alcun obbligo di mantenimento dell’integrità della provvista posto che gli assegni erano stati messi all’incasso dopo oltre due mesi dalla data indicata; dalla circostanza che la “distruzione a sistema” non comportava la eliminazione della facoltà del prenditore di negoziare gli assegni, ma solo una mera “operazione di scarico dell’archivio interno del correntista”; dalla circostanza che il codice di comportamento prevedeva l’emissione di assegni privi di copertura come una condotta “non confacente” che poteva comportare una lesione del vincolo fiduciario; nel motivo viene anche evidenziato che la banca non aveva fornito alcuna prova della lesione dell’elemento fiduciario visto che ricorrevano emergenze istruttorie idonee ad escludere l’intenzionalità nel comportamento della lavoratrice;

che il motivo è inammissibile in quanto, nonostante il formale richiamo a violazione di norme di legge in esso contenuto, articola censure che si risolvono nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti alfine di ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede; ed infatti, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, inoltre, per mera completezza, con riferimento alla valutazione della proporzionalità della sanzione, non può non rilevarsi che la Corte di appello ha applicato correttamente i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui nel settore bancario il rapporto fiduciario è più intenso e può venir leso irrimediabilmente da quei comportamenti che, pur non generando un danno patrimoniale alla banca, siano tali inficiare l’affidamento dell’istituto e del pubblico sul futuro corretto adempimento delle mansioni affidate al funzionario ed sulla sua lealtà e correttezza (e pbnimis: Cass n. 9802 del 13/05/2015, Cass. n. 6498 del 26/04/2012; Cass. 30 novembre 2010 n. 24209);

che, per tutto quanto sopra considerato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate in favore della Banca Carime s.p.a. nella misura di cui al dispositivo.

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a nonna dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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